CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1988
Cassazione n. 30820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1988 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 42316/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso relativo al giudizio di responsabilità, con particolare riguardo al dolo ed in ragione della scemata capacità di intendere e volere, ed alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi puntualmente valutate (cfr., sentenza di primo grado quanto alla determinazione della pena), e, dall'altra, perché volto a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31