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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 13769/2022

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22 ORDINANZA CC sul ricorso 13267-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante _ - N.R.G. 13267/2016 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1110/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2015 R.G.N. 913/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza nr. 1110 del 2015, la Corte d'appello di Catania, confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Catania, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla condanna dell'Inps al ripristino della posizione contributiva e previdenziale annullata a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2006;

2. per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'impresa agricola (soc.coop.

Mediterraneo e Progresso).

A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato come le dichiarazioni - N.R.G. 13267/2016 dei testi escussi contrastassero con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nella immediatezza dei fatti, dal Presidente e dal vice Presidente della cooperativa e che, pertanto, le stesse non fossero attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria, anche perché provenienti da persone, portatrici di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto.

La cooperativa, inoltre, non aveva versato alcun tipo di contributo per i rapporti in contestazione, sia pure formalmente denunciati dall'anno 2002 al 2007, e ciò confortava l'assunto dell'INPS di fittizietà dei rapporti stessi;

4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi;

5. l'Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700, 2727 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello attribuito alle dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti valore probatorio preponderante in assenza di un reale riscontro e nonostante l'inconciliabilità delle stesse con le chiare ed univoche emergenze processuali;

7. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 cod.civ., per avere la sentenza impugnata operato una indebita inversione dell'onere di prova, esentando l'INPS dall'obbligo di offrire in giudizio la prova dei fatti costitutivi delle proprie pretese contrarie, non risultando sufficiente la produzione del solo verbale ispettivo; - N.R.G. 13267/2016

8. i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati.

Essi sono, nel complesso, infondati;

9. in generale, nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l'INPS, come nella specie, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9).

In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr., anche in motiv., Cass.nn. 27505, 26230, 25814 del 2019; Cass. n.12001 del 2018; Cass. 10096 del 2016, nonché, tra le altre, Cass. nn. 27144, 27145 del 2014, Cass. nr.26949 del 2014);

10. nella fattispecie in esame, tuttavia, la regola di distribuzione dell'onere probatorio non ha influito sulla decisione perché la Corte di appello ha definito la lite sulla base di un accertamento di merito, all'esito del quale ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro agricolo, controverso in causa;

11. la violazione dell'art. 2697 cod.civ. presuppone, invece, che il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è solo in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova mentre il richiamo alla regola processuale non è pertinente quando ciò che si contesta è la valutazione resa dal giudice delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, nei soli limiti di cui art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., ratione temporis applicabile: cfr., ex plurimis, Cass. nr. 26769 del 2018);- N.R.G. 13267/2016

12. più nello specifico, la Corte di appello è pervenuta all'accertamento di insussistenza del rapporto di lavoro controverso valutando, con giudizio critico, anche le risultanze dei verbali ispettivi e combinando queste ultime con gli altri elementi di giudizio;

13. il verbale ispettivo costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010);

14. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., per avere la Corte di appello riduttivamente attribuito alla sola persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] (id est: al Presidente della cooperativa) la qualifica e i poteri del datore di lavoro spettanti invece alla cooperativa;

15. con il quarto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., dell'art. 1, comma 3, della legge nr. 142 del 2001 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto le deposizioni testimoniali inconciliabili con le dichiarazioni rese in sede ispettiva, potendo, invece, [OSCURATO:PERSONA] svolgere, contestualmente, sia il ruolo di Presidente che quello di dipendente;

16. con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto, aprioristicamente, non credibili e non dotate di sufficiente valore probatorio le deposizioni testimoniali raccolte - N.R.G. 13267/2016 nel giudizio di primo grado in quanto rese da soggetti astrattamente titolari di pretese analoghe a quelle azionate dal ricorrente;

17. con il sesto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2116 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello, in maniera aprioristica, ritenuto che la fittizietà dei rapporti interessati si desumesse dal mancato versamento dei contributi da parte dell'impresa nel periodo in contestazione;

18. il terzo, il quarto ed il sesto motivo vanno trattati congiuntamente, presentando analoghi profili di inammissibilità;

19. le censure, sub specie di violazione di legge, investono, il giudizio di fatto operato dalla Corte di merito, in ordine alla valutazione del materiale probatorio.

I rilievi, infatti, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, degradano ad una richiesta di rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, non consentita in questa sede di legittimità;

20. infondato è, invece, il quinto motivo;

21. va ricordato che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituisce tipico apprezzamento riservato al giudice di merito (per tutte, v.

Cass.nr. 16056 del 2016);

22. diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello si è limitata ad esprimere un giudizio in ordine alla credibilità dei testimoni.

Nell'adempiere al controllo di veridicità delle dichiarazioni testimoniali, la Corte di appello ha valutato l'interesse che alcuni testi avessero ad un particolare esito della lite, per essere portatori di analoghe pretese giudiziali;- N.R.G. 13267/2016

23. a proposito della valutazione di attendibilità del teste, la Corte osserva come la stessa afferisca «alla veridicità della deposizione» che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che «anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità» (Cass.nr. 21239 del 2019);

24. a tali principi si è conformata la sentenza impugnata che, dunque, è immune dalle svolte censure;

25. con l'ultimo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 128, comma 3, del R.D. nr. 1827 del 1935, per avere la Corte d'appello condannato la parte appellante al pagamento delle spese processuali;

26. il motivo va respinto;

27. va, intanto, osservato che il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza - già previsto dall'art. 57 della legge 30 aprile 1969 nr. 153 (che ha introdotto il comma 3 dell'art. 128 indicato in rubrica) - è quello poi trasfuso nell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ. (v.

Cass. nr.1303 del 1979), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 42 del D.L. nr. 269 del 2003, convertito in legge nr.326 del 2003 e, ratione temporis, non applicabile;

28. il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato nel 2010 per cui il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, nei giudizi per prestazioni previdenziali, presuppone la sussistenza di una determinata condizione reddituale, della cui • N.R.G. 13267/2016 ricorrenza la parte deve dare conto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, sìa pure, secondo l'interpretazione di questa Corte (Cass. nr. 16616 del 2018) formulando una dichiarazione sostitutiva che, materialmente redatta su foglio separato, sia richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ovvero nei ricorsi introduttivi dei gradi successivi, se le condizioni, originariamente insussistenti, si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio) e ritualmente prodotta con il medesimo;

29. di un tale adempimento, il motivo, argomentato con riferimento ad una diversa disciplina, nulla evidentemente deduce e tanto è sufficiente per respingere i rilievi;

30. in ogni caso, va rilevato che, in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito il principio generale secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Così, Cass. nr. 16676 del 2020; cfr. anche Cass. nr. 29010 del 2020; Cass. nn. 16535 e 38701 del 2021);

31. alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso va dunque respinto;

32. nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS;N.R.G. 13267/2016

33. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 26 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 ORDINANZA CC sul ricorso 13267-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante _ - N.R.G. 13267/2016 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1110/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2015 R.G.N. 913/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza nr. 1110 del 2015, la Corte d'appello di Catania, confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Catania, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla condanna dell'Inps al ripristino della posizione contributiva e previdenziale annullata a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2006; 2. per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'impresa agricola (soc.coop. Mediterraneo e Progresso). A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato come le dichiarazioni - N.R.G. 13267/2016 dei testi escussi contrastassero con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nella immediatezza dei fatti, dal Presidente e dal vice Presidente della cooperativa e che, pertanto, le stesse non fossero attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria, anche perché provenienti da persone, portatrici di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto. La cooperativa, inoltre, non aveva versato alcun tipo di contributo per i rapporti in contestazione, sia pure formalmente denunciati dall'anno 2002 al 2007, e ciò confortava l'assunto dell'INPS di fittizietà dei rapporti stessi; 4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi; 5. l'Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Diritto [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700, 2727 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello attribuito alle dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti valore probatorio preponderante in assenza di un reale riscontro e nonostante l'inconciliabilità delle stesse con le chiare ed univoche emergenze processuali; 7. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 cod.civ., per avere la sentenza impugnata operato una indebita inversione dell'onere di prova, esentando l'INPS dall'obbligo di offrire in giudizio la prova dei fatti costitutivi delle proprie pretese contrarie, non risultando sufficiente la produzione del solo verbale ispettivo; - N.R.G. 13267/2016 8. i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Essi sono, nel complesso, infondati; 9. in generale, nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l'INPS, come nella specie, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9). In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr., anche in motiv., Cass.nn. 27505, 26230, 25814 del 2019; Cass. n.12001 del 2018; Cass. 10096 del 2016, nonché, tra le altre, Cass. nn. 27144, 27145 del 2014, Cass. nr.26949 del 2014); 10. nella fattispecie in esame, tuttavia, la regola di distribuzione dell'onere probatorio non ha influito sulla decisione perché la Corte di appello ha definito la lite sulla base di un accertamento di merito, all'esito del quale ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro agricolo, controverso in causa; 11. la violazione dell'art. 2697 cod.civ. presuppone, invece, che il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è solo in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova mentre il richiamo alla regola processuale non è pertinente quando ciò che si contesta è la valutazione resa dal giudice delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, nei soli limiti di cui art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., ratione temporis applicabile: cfr., ex plurimis, Cass. nr. 26769 del 2018);- N.R.G. 13267/2016 12. più nello specifico, la Corte di appello è pervenuta all'accertamento di insussistenza del rapporto di lavoro controverso valutando, con giudizio critico, anche le risultanze dei verbali ispettivi e combinando queste ultime con gli altri elementi di giudizio; 13. il verbale ispettivo costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010); 14. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., per avere la Corte di appello riduttivamente attribuito alla sola persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] (id est: al Presidente della cooperativa) la qualifica e i poteri del datore di lavoro spettanti invece alla cooperativa; 15. con il quarto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., dell'art. 1, comma 3, della legge nr. 142 del 2001 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto le deposizioni testimoniali inconciliabili con le dichiarazioni rese in sede ispettiva, potendo, invece, [OSCURATO:PERSONA] svolgere, contestualmente, sia il ruolo di Presidente che quello di dipendente; 16. con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto, aprioristicamente, non credibili e non dotate di sufficiente valore probatorio le deposizioni testimoniali raccolte - N.R.G. 13267/2016 nel giudizio di primo grado in quanto rese da soggetti astrattamente titolari di pretese analoghe a quelle azionate dal ricorrente; 17. con il sesto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2116 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello, in maniera aprioristica, ritenuto che la fittizietà dei rapporti interessati si desumesse dal mancato versamento dei contributi da parte dell'impresa nel periodo in contestazione; 18. il terzo, il quarto ed il sesto motivo vanno trattati congiuntamente, presentando analoghi profili di inammissibilità; 19. le censure, sub specie di violazione di legge, investono, il giudizio di fatto operato dalla Corte di merito, in ordine alla valutazione del materiale probatorio. I rilievi, infatti, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, degradano ad una richiesta di rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, non consentita in questa sede di legittimità; 20. infondato è, invece, il quinto motivo; 21. va ricordato che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituisce tipico apprezzamento riservato al giudice di merito (per tutte, v. Cass.nr. 16056 del 2016); 22. diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello si è limitata ad esprimere un giudizio in ordine alla credibilità dei testimoni. Nell'adempiere al controllo di veridicità delle dichiarazioni testimoniali, la Corte di appello ha valutato l'interesse che alcuni testi avessero ad un particolare esito della lite, per essere portatori di analoghe pretese giudiziali;- N.R.G. 13267/2016 23. a proposito della valutazione di attendibilità del teste, la Corte osserva come la stessa afferisca «alla veridicità della deposizione» che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che «anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità» (Cass.nr. 21239 del 2019); 24. a tali principi si è conformata la sentenza impugnata che, dunque, è immune dalle svolte censure; 25. con l'ultimo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 128, comma 3, del R.D. nr. 1827 del 1935, per avere la Corte d'appello condannato la parte appellante al pagamento delle spese processuali; 26. il motivo va respinto; 27. va, intanto, osservato che il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza - già previsto dall'art. 57 della legge 30 aprile 1969 nr. 153 (che ha introdotto il comma 3 dell'art. 128 indicato in rubrica) - è quello poi trasfuso nell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ. (v. Cass. nr.1303 del 1979), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 42 del D.L. nr. 269 del 2003, convertito in legge nr.326 del 2003 e, ratione temporis, non applicabile; 28. il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato nel 2010 per cui il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, nei giudizi per prestazioni previdenziali, presuppone la sussistenza di una determinata condizione reddituale, della cui • N.R.G. 13267/2016 ricorrenza la parte deve dare conto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, sìa pure, secondo l'interpretazione di questa Corte (Cass. nr. 16616 del 2018) formulando una dichiarazione sostitutiva che, materialmente redatta su foglio separato, sia richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (ovvero nei ricorsi introduttivi dei gradi successivi, se le condizioni, originariamente insussistenti, si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio) e ritualmente prodotta con il medesimo; 29. di un tale adempimento, il motivo, argomentato con riferimento ad una diversa disciplina, nulla evidentemente deduce e tanto è sufficiente per respingere i rilievi; 30. in ogni caso, va rilevato che, in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito il principio generale secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli. Così, Cass. nr. 16676 del 2020; cfr. anche Cass. nr. 29010 del 2020; Cass. nn. 16535 e 38701 del 2021); 31. alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso va dunque respinto; 32. nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS;N.R.G. 13267/2016 33. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 26 genna
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