CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 36647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 settembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla intervenuta remissione della querela. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato avendo, di recente, le Sezioni unite (con sentenza del 25 maggio 2023) confermato la risalente giurisprudenza circa la nozione di profitto, non esclusivamente patrimoniale, del furto; preso atto dell'intervenuta remissione di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata pe essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese a carico del querelato. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.