CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 03891/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3467/2025 R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.A.P. [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo delle [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione c oatta a mministrativa, in persona del Commissario liquidatore, rappresenta to e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato -controricorrente- avverso il decretodel Tribunale di Catanzaro n. 256/2025 depositat o il 10.1.2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione nello stato passivo della procedura CORAP in l.c.a. , in prededuzione, d i un credito pari ad € 3.571.308,74, per compensi fatturati dal 4 maggio 2018 all’11 novembre 2021ed interessi di mora , ex art. 5 del d . l gs. n. 231 del 2002, per il ritardato pagamento d i detto impo r to nonché per revisione prezzi/adeguamento ISTAT del canone mensile di conduzione della piattaforma depurativa di Crotone,ex art. 115 del d.lgs. n. 163del 2006 e interessi di mora ex art. 5 d . l gs. n. 231 del 2022 per il ritardato pagamento, oltre ad una somma per il maggior costo del personale impegnato nella conduzione della piattaforma depurativa, in forza della trasformazione resasi obbligatoria del CCNL applicato da Metalmeccanico a FISE ed interessi di mora e x art. 5 d.lgs. n. 231 del 2022 per il ritardato pagamento degli importi ed oltre rimborso dei costi sostenuti per acquisto di prodotti chimici eseguiti per conto del CORAP. [OSCURATO:PERSONA] di CORAP ha ammesso il credito di € 2.170.779,24 (per fatture emesse dal 4 maggio 2018 all’11 novembre 2021) al grado del chirografo ed ha escluso tutte le altre richieste. In data 28 novembre 2022 , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo di CORAP in l.c.a. , chiedendo l’ammissione in prededuzione dell’intero credito,sul presupposto che il Commissario liquidatore, al momento dell’apertura della procedura liquidatoria, era,di fatto, subentrato nel rapporto giuridico in essere tra le parti . IlCommissario liquidatore, costituendosi nel giudizio, contestava, in particolare, il subentro nel contratto e allegava lo scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 81l.fall. nonché tutti i residui motivi di impugnazione. In data 10 gennaio 2025, il Tribunale di Catanzaro ha emesso il decreto n. 256/2025, con cui, in parziale accoglimento delle domande della [OSCURATO:PERSONA]: ha riconosciuto all’importo di € 2.146.586,89 oltre I.V.A. il grado della prededuzione, tenuto conto del fatto che “l’Ente resistente non ha contestato «che sta usufruendo ancora oggi della prestazione dei servizi di [OSCURATO:PERSONA] e pagandone le fatture a seguito dell’insediamento del nuovo [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 2 delle memorie autorizzate di parte ricorrente), sicchépuò ritenersi manifestata in maniera inequivocabile la volontà del commissario liquidatore di subentrare nei rapporti in esame”; ha ammesso – sempre al grado della prededuzione – la somma di € 301.472,96 a titolo di interessi di mora sul credito principale ed ha ammesso – sempre al grado della prededuzione –la somma di € 37.321,20, oltre I.V.A., a titolo di rimborso spese esenti e alla refusione delle spese di lite, respingendo le residue domande di revisione prezzi del canone mensile di conduzione della piattaforma depurativa di Crotone e relativi interessi di mora, nonché di quelli rivendicati a titolo di maggiori costi del personale e relativi interessi di mora. CORAP in l.c.a., in persona del Commissario liquidatore, ha proposto ricorso in cassazione avverso quest’ultima pronuncia. Cogeis.r.l. ha resistito depositando controdeduzioni. La ricorrenteha depositato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] I.Con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto provato, in applicazione del principio della “non contestazione”, un fatto inesistente.In particolare, il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Collegio di primo grado ha assunto la decisione in base alla presunta non contestazione del dedotto subentro del [OSCURATO:PERSONA] nei contratti in essere con [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’apertura della procedura concorsuale, in conseguenza del quale ha accolto l’avversa richiesta di riconoscimento del grado della prededuzione al credito di €.2.146.586,89, oltre I.V.A., oltre interessi di mora e rimborsi. II. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 81 della l.fall. e/o per motivazione apparente e/o perplessa e/o incomprensibile del decreto gravato, sindacabile in sede di legittimità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui il Collegio di primo grado, ha affermato che ai contratti di appalto non si applica l’art. 81 della l.fall. e, per l’effetto, ha ritenuto che il credito ante fallimento rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ammesso al passivo al grado della prededuzione. III. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui il Tribunale di Catanzaro ha omesso di esaminare un fatto certamente verificatosi (l’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa del CORAP in L.C.A.), decisivo per il giudizio e ampiamente discusso dalle parti nel corso del precedente grado di giudizio, che, se adeguatamente valutato, avrebbe certamente indotto il Collegio di primo grado a rigettare l’avversa opposizione. IV. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui condanna l’odierno ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali, per il parziale rigetto della domanda che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto in sede di opposizione allo stato passivo del CORAP in L.C.A. (per il considerevole importo pari ad € 1.085.92,00) sicché nessuna soccombenza può essere sul punto addebitata a CORAP in L.C.A. V.I primi tre motivi di impugnazione sono fondati. Occorre premettere che la disciplina di cui all'art. 74 l.fall., diretta a prevedere il pagamento integrale del prezzo anche delle prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, si riferisce al subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, e non più soltanto nei contratti di somministrazione, compresi quelli che hanno ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di fare. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16650del 23. 05 . 2022). Il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale pendente assume l'obbligo di eseguire in prededuzione, in luogo del contraente fallito, tutti i relativi obblighi nei limiti di quelli maturati successivamente al subingresso nonché, ma solo se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni ex art. 74 l.fall., di quelli relativi al pagamento del corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati prima dell'apertura del concorso, senza, per contro, assumere, neppure in questo secondo caso, gli obblighi al risarcimento dei danni che derivano da inadempimenti al medesimo contratto commessi dal contraente prima dell'apertura della procedura concorsuale successivamente aperta a suo carico (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. n. 5585del 03/03/2025) . Tuttavia, richiamando quanto già affermato da questa Suprema Corte in sede di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, estensibile anche alla liquidazione coatta amministrativa per la parte in contestazione(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3948 del 19.2.2018 “ Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.l n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008 - prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria a condizione che il commissario straordinario manifesti espressamente la volontà di subingresso. A tal fine è sufficiente una manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti, desumibile anche dal rinvio, operato dal commissario, alle condizioni contrattuali contenute in un accordo tra le parti anteriore all'apertura della procedura, risultando con ciò integrata la condizione dalla quale la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni già eseguite”), nella fattispecie in esame manca l’accertamento della manifestazione della volontà di subingresso nel contratto di conduzione della piattaforma depurativa di Crotone. Contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, il Commissario liquidatoreha contestato detto subentro e la stessa controricorrente si è limitata a richiamare solamente consensi da comportamenti asseritamente concludenti espressi in precedenti procedure annullate, dai quali sarebbe stata evincibile la manifestazione di detta volontà di subentro contrattuale, confondendoli così con la continuazione della prestazione,che è diretta, invece, solo a tutelare la conservazione aziendale, ai sensi del citato art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999. Questa Corte, con la pronuncia richiamata, ha posto in evidenza che il riconoscimento della prededuzione, relativa ad un credito che trae origine da servizi già erogati in precedenza, è condizionato ad una espressa dichiarazione di subentro del Commissario liquidatore e non è sufficiente la continuazione dell’attività ai fini della conservazione aziendale,in costanza, peraltro, di un dedotto esercizio provvisorio non contestato(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9332 del 9.4.2025). La dichiarazione di subingresso, alla quale la normativa richiamata fa riferimento, costituisce, infatti , una dichiarazione negoziale recettizia volta a rendere edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura concorsuale gli effetti del programma negoziale in essere tra le parti, sicché è proprio da tale manifestazione di volontà (a prescindere dal tenore letterale delle parole adoperate, cioè dal fatto che il commissario abbia adoperato il termine 'subentro' o subingresso'), che la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni eseguite in precedenza. La stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso, al momento dell'apertura della lca- come nella specie - consegue , pertanto, non al mancato esercizio tout court della facoltà di scioglimento da parte del commissario liquidatore, ma alla sua positiva determinazione di subentrare nei rapporti in questione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5249 del 21.2.2019). Ne consegue che la prosecuzione del contratto, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura,anche per le prestazioni pregresse con la prededucibilità del relativo credito. Nella fattispecie in esame, il Tribunale non ha seguito detti principi interpretativi- rispetto ad una domanda di ammissione concernenti crediti maturati anteriormente alla apertura della Lca - e ha tra tto le sue conclusioni, nel senso del riconoscimento della prededuzione, dalla mera continuazione delle prestazioni e dal pagamento delle fatture. VI.Il quarto motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito. VII. Il ricorso va accolto e il decreto va cassato con rinvio al medesimo Tribunale, che in diversa composizionedeciderà di nuovo applicando i principi espressi e statuir à anche sulle spese della fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbit o i l quarto; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribuna