CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ana Villirillo, per procuraspeciale in atti;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e di-fesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 501\2021 della Corte d'Appello di Catanzaro, pubbli-cata il 13.04.2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.01.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026RILEVATO CHECon decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, depositato in cancel-leria il 27.02.2014, il Tribunale di Catanzaro, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] spa, ingiungeva alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di €524.587,35, comprensivo di IVA, a favore della società ricorrente, quale cre-dito per le fatture n. 5 del 31.10.2013 e n. 25 del 20.02.2013, la prima perl'attività di gestione della discarica di Melicuccà e la seconda per l'esecuzionedei lavori necessari per la ultimazione e messa in esercizio della detta disca-rica.Con sentenza depositata il 5.5.2015, il Tribunale di Catanzaro, disattesal'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva l'opposizione al decreto in-giuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, previa revocadello stesso, osservando che, pur essendo accoglibile l'eccezione di difetto dilegittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], la domanda di pagamento erainfondata.Con sentenza del 13.4.2021 la Corte territoriale rigettava l'appello dellasocietà, confermando, con diversa motivazione, la sentenza impugnata econdannando la [OSCURATO:PERSONA] a restituire in favore dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 589.017,73, oltre interessi legali dal 4.5.2015 al saldo.In particolare, la Corte osservava che: in via preliminare era da disatten-dere l'eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA],poiché la controversia non aveva ad oggetto ordinanze o provvedimenti adot-tati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in [OSCURATO:PERSONA], néinvece, come già rilevato dal primo Giudice, di azione di adempimento con-trattuale per il pagamento del corrispettivo delle opere di ultimazione dellaprima vasca della discarica e dell'attività di gestione della stessa; in accogli-Numero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026mento del primo e del secondo motivo dell'appello principale, andava affer-mata la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] in ordine al rapportocontroverso; nel merito, la pretesa avanzata in via monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] era infondata; invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo laricorrente aveva allegato di aver eseguito lavori inerenti alla realizzazionedella discarica con particolare riguardo al completamento del 1° lotto funzio-nale della discarica in loc. [OSCURATO:PERSONA] di Melicuccà (v. fattura n. 25 del 20.2.2013 esibita a sostegno del ricorso monitorio di € 672.395,90,00, iva inclusa,con allegato computo metrico), oltre ad € 52.191,45 per l'attività di gestionedella discarica (v. fattura n. 5 del 31.1.2013); risultava, inoltre, in base allestesse scritture contabili esibite in sede monitoria dall'appellante, che la Re-gione aveva pagato, ante causam, in data 5.2.2013 alla stessa società lasomma di € 200.000,00; come eccepito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nella citazioneintroduttiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tra [OSCURATO:SOCIETA] ed il Commissario delegato non era mai intervenutoalcun contratto di appalto per il completamento dei lavori inerenti al primolotto funzionale della discarica sita in loc. [OSCURATO:PERSONA] di Melicuccà, che po-tesse giustificare la richiesta di pagamento della somma indicata nella fatturan. 25 del 2013; del resto, la stessa società aveva allegato di aver provvedutoai lavori quale subappaltatrice della [OSCURATO:SOCIETA] in forza di contratto di subap-palto stipulato con quest'ultima; era invece escluso che il rapporto contrat-tuale inerente all'ultimazione dei lavori per la realizzazione della discarica trail Commissario delegato e la società appellante potesse trovare valido titolonell'ordinanza contingibile ed urgente n. 11500 del 29.12.2012, ciò per dueordini di ragioni: a) in primo luogo perché la predetta ordinanza riguardavaessenzialmente la gestione e la messa in funzione della discarica e non già ilavori appaltati alla TEC (infatti, il 25.1.2013 era stato stipulato, tra il Com-missario delegato e la [OSCURATO:PERSONA], solo il contratto di servizio per la conces-sione del servizio di gestione operativa della discarica di Melicuccà, nel qualeNumero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026si faceva espresso riferimento alla suddetta ordinanza contingibile ed ur-gente); b) in secondo luogo perché, quand'anche si fosse voluto ritenere chedetta ordinanza si riferisse anche ai lavori di ultimazione del primo lotto fun-zionale della discarica, in ogni caso non risultava che con tale atto fosse statoregolarizzato il rapporto contrattuale con approvazione da parte della sta-zione appaltante dei lavori di cui era stato chiesto il pagamento; pertanto,l'appellante non aveva dimostrato il titolo contrattuale in forza del qualeaveva azionato in via monitoria la fattura n. 25 del 20.2.2013 di €672.395,90,00; inoltre, andava escluso che tale dimostrazione potesse trarsidai plurimi verbali di riunione e sopralluoghi eseguiti dai tecnici dell'ufficiodel Commissario, dai tecnici della società e dai Sindaci dei comuni interessati(v. verbale di riunione del 10.1.2013, del 21.1.2013, 22.1.2013 e del 23.1.2013), trattandosi di verbali del tutto privi di ogni valenza negoziale, siccomeesclusivamente volti alle preliminari e necessarie verifiche di funzionalitàdella discarica per la sua messa in funzione anticipata rispetto al collaudo;ne derivava che, con riguardo alla fattura n. 25/2013 di € 672.395,90 (azio-nata per il minore importo indicato in via monitoria), andava confermato,seppur con diversa motivazione, il rigetto della domanda già pronunciato dalprimo giudice; quanto alla fattura n. 5 del 31.1.2013 di € 52.191,45, emer-geva la stipula del contratto di servizio per la concessione del servizio digestione operativa della discarica di Melicuccà sita in località [OSCURATO:PERSONA]; tut-tavia, neppure in relazione a tale fattura la domanda poteva essere accolta,in primo luogo perché, a fronte dell'eccezione di inadempimento avanzatadalla Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver esatta-mente adempiuto le proprie obbligazioni, non avendo offerto alcun validoelemento di valutazione sul punto; in secondo luogo perché, in esito al se-questro penale della discarica (circostanza non contestata), non erano statitempestivamente addotti utili elementi di valutazione per ritenere avvenutal'effettiva gestione del servizio da parte dell'appellante; infatti, non vi eraNumero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026alcun riscontro probatorio in merito alla quantità e qualità di rifiuti conferitiin discarica, tale non potendosi considerare il mero elenco informale allegatodall'appellante, contestato dalla Regione e privo di qualsiasi elemento estrin-seco che ne attestasse l'attendibilità; in ultimo l'importo di € 200.000,00 giàcorrisposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ante causam il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era ampiamentesatisfattivo di ogni pretesa sul punto; pertanto anche con riguardo alla fat-tura n. 5/2013 andava confermato, seppur con diversa motivazione, il rigettodella domanda già pronunciato dal primo giudice; da ciò conseguiva l'acco-glimento della domanda, proposta dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], di restituzionedelle somme pagate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo opposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore distrattario, inesito all'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la condanna alla restituzione non era preclusa ex art. 39 cod.proc. civ. dal fatto che la Regione avesse già iniziato una causa dinanzi alTribunale di Catanzaro per la restituzione dei medesimi importi, poiché talecausa non era ancora conclusa ed era stata iscritta a ruolo dinanzi al Tribu-nale in data 31.5.2016, dopo l'introduzione del giudizio di appello avvenutacon notificazione del 5.12.2015 e dopo la stessa proposizione della domandadi restituzione avanzata dalla Regione con la comparsa di costituzione in ap-pello depositata il 28.1.2016; pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] andava condannata arestituire in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 589.017,73, oltreinteressi legali dal giorno del pagamento (4.5.2015) al saldo; per le stesseragioni l'avv. [OSCURATO:PERSONA] andava condannata a restituire alla RegioneCalabria la somma di € 18.281,93, oltre Iva, Cpa ed interessi legali dal 4.5.2015 al saldo, incassata quale avvocato distrattario.[OSCURATO:PERSONA] spa ricorre in cassazione, avverso lasentenza d'appello, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. La RegioneCalabria resiste con controricorso.Numero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n.3 cpc, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 OPCM 1044/2012, delloart. 2 comma 6 OPCM 1044/2012, dell'ordinanza n. 11500 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] edell'ordinanza n. 11559 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione agli artt. 2697 c.c. e115 cpc, per aver la Corte d'appello ritenuto che le due ordinanze contingibilied urgenti non abbiano comportato la regolarizzazione del rapporto contrat-tuale, pur non essendo state impugnate.In particolare, la ricorrente assume che: in virtù delle predette ordinanze,il Commissario per la gestione dell'emergenza rifiuti per la [OSCURATO:PERSONA] potevaderogare alle garanzie procedurali dell'evidenza pubblica; nell'ordinanza n.11559 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano indicate le opere ultimate e pronte per il col-laudo, e quelle per le quali occorrevano ulteriori lavori che la [OSCURATO:PERSONA] erachiamata ad ultimare per provvedere al loro collaudo; il fatto che l'ordinanzan. 11559 costituisse il contratto era dimostrato anche dal pagamento in ac-conto di € 200.000,00, effettuato mediante prelievo dalla contabilità specialeil 5.02.2013 dal Commissario nel settore dei rifiuti urbani nel territorio dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] in acconto sulle fatture nn. 5 e 25, trattandosi di un'obbli-gazione conclusa secondo le procedure dettate per le situazioni di sommaurgenza.Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza ex art. 360 comma 1n. 5 per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., peraver la Corte d'appello affermato che tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Commissario delegato non fosse stato stipulato un valido contrattodi appalto per il completamento dei lavori inerenti al primo lotto funzionaledella discarica sita in loc. [OSCURATO:PERSONA] di Melicuccà, omettendo di considerareil fatto che quei lavori erano stati autorizzati, verificati e collaudati con l'or-dinanza n. 11559.Numero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026Secondo la ricorrente, inoltre, la precedente ordinanza n. 11500 presen-tava il contenuto di un ordine non predeterminato, ma che, a seguito deiverbali del 10.01.2013, 21.01.2013, 22.01.2013, 23.01.2013, 24.01.2013,25.01.2013, era stato integrato richiamando espressamente tutti i lavori daeseguire, dando atto della loro realizzazione a cura della ricorrente o dellaloro imminente ultimazione e del loro collaudo, senza contestazioni della [OSCURATO:PERSONA].Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e falsa appli-cazione, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), dell'art. 115 cpc, peraver la Corte d'Appello ritenuto che la ricorrente, a fronte dell'eccezione sol-levata dalla Regione, non avesse provato l'adempimento delle proprie obbli-gazioni senza esaminare la comparsa conclusionale, le memorie di replicaalla conclusionale e la 2^ comparsa conclusionale, ove era appunto confutatae contestata tale eccezione di inadempimento.In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenutoche la stessa società non avesse smaltito i rifiuti conferiti nella discarica,senza tener conto dei documenti indicanti il codice CER e le relative quantitàsmaltite, e non abbia adeguatamente considerato il pagamento di euro200.000,00 eseguito dal Commissario il 5.2.2013.Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 132 cpc e 111 Cost, non-ché assenza, apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dellasentenza impugnata, per avere la Corte territoriale giustificato l'avvenutopagamento di € 200.000,00, in assenza di un valido titolo contrattuale, purdopo aver statuito l'inesistenza di un valido contratto, affermando che l'im-porto di € 200.000,00 già corrisposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ante causam il[OSCURATO:DATA_NASCITA] era ampiamente satisfattivo di ogni pretesa sul punto.Il quinto motivo denunzia nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n.3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 101, 344 e 186 6° comma,cpc, per aver la Corte d'appello ritenuto legittima la proposizione di una do-Numero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026manda nuova nel giudizio di 2° grado, in quanto avanzata solo con la com-parsa di costituzione e risposta depositata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restitu-zione delle spese distratte in suo favore nella procedura di esecuzione forzatafondata sul decreto ingiuntivo, poi opposto.Al riguardo, la ricorrente deduce che la parte che abbia ottenuto la riformaa proprio favore della sentenza avrebbe dovuto rivolgere la propria richiestadi restituzione delle somme alla sua controparte processuale e non già aldifensore distrattario.Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,comma 1 e 92, comma 2 cpc, per aver la Corte d'appello condannato la ri-corrente al pagamento delle spese processuali, pur avendo accolto l'appelloproposto dalla società quanto al subentro della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei rapportiinstaurati dal Commissario in riforma della sentenza di primo grado, e riget-tato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delgiudice amministrativo riproposta dall'appellata.Il primo motivo è inammissibile.Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare - con specifico riguardoalla difesa della Regione controricorrente che ha negato la sussistenza di unvalido rapporto contrattuale con la ricorrente - che in tema di gestione deirifiuti, le ordinanze prefettizie contingibili e urgenti con cui sia stato dispostoil conferimento a discarica rappresentano uno strumento alternativo e sosti-tutivo del contratto, scaturito dalle situazioni di criticità verificatisi nella ge-stione dello smaltimento dei rifiuti urbani, così che, laddove siano adottate,non può dubitarsi della debenza del corrispettivo da parte del Comune desti-natario in favore del titolare della discarica, senza che in contrario assumaalcuna rilevanza l'assenza di un contratto avente forma scritta (Cass., n.21491/2023).Numero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026Tuttavia, la Corte di merito ha ritenuto, con apprezzamento di fatto in-sindacabile in questa sede, che il 25.1.2013 fosse stato stipulato, tra il Com-missario delegato e la società ricorrente, solo il contratto di servizio per laconcessione del servizio di gestione operativa della discarica di Melicuccà sitoin località [OSCURATO:PERSONA], nel quale si faceva espresso riferimento alla ordinanzacontingibile ed urgente n. 11500 del 29.12.2012, per cui la regolarizzazionedel rapporto instaurato con tale ordinanza poteva, in ipotesi, reputarsi inter-venuta unicamente con riguardo alla attività di gestione della discarica, e nongià con riferimento alla esecuzione dei lavori di completamento.Al riguardo, va osservato che l'interpretazione del contratto è riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di er-meneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nelricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia di-scostato dai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzionedel contenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un'interpreta-zione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legitti-mità (Cass., n. 353/2025; n. 2560/2007).Nella specie, secondo la Corte d'appello, era invece da negare che la Cro-tonscavi avesse offerto una valida dimostrazione del titolo contrattuale inforza del quale aveva azionato in via monitoria la fattura n. 25 del 20.2.2013di € 672.395,90,00, avendo dunque escluso che con l'ordinanza commissa-riale n.11500 le parti avessero inteso stipulare un accordo contrattualeavente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di completamento della discarica.Quanto alla fattura n. 5, la Corte d'appello, pur rilevando che emergevala stipula del contratto di servizio per la concessione del servizio di gestioneoperativa della suddetta discarica, ha invece affermato che la ricorrente nonaveva dimostrato di aver correttamente adempiuto tale contratto (sia comeNumero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026desumibile dal sequestro penale della discarica, sia per l'inidoneità dei docu-menti prodotti).La doglianza è diretta, dunque, al riesame dei fatti, prospettando un di-verso apprezzamento degli elementi probatori acquisiti, insindacabile in que-sta sede.Il secondo motivo è anch'esso inammissibile.Come detto, circa la fattura n. 25 il Giudice di secondo grado ha esclusoche essa riguardasse le opere oggetto del contratto stipulato con il Commis-sario, non ritenendo che la ricorrente avesse offerto una valida dimostrazionedel titolo contrattuale posto a sostegno del ricorso monitorio, con un apprez-zamento di fatto sulla valutazione dei mezzi di prova acquisiti.Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché diretto al riesame deifatti circa l'inadempimento ascritto alla ricorrente, deducendo un'erronea va-lutazione delle prove esaminate, e dunque inammissibile in questa sede.Il quarto motivo è del pari inammissibile in quanto fondato su una criticadi nullità della sentenza, trattandosi di vizio non declinabile ratione temporis.Inoltre, l'argomento utilizzato in ordine all'asserita incongruità e illogicità delriferimento della Corte d'appello all'avvenuto pagamento della Regione è di-retto a ribaltare l'interpretazione contenuta nella sentenza impugnata, cheha esaminato complessivamente i documenti acquisiti, per inferirne l'irrile-vanza del versamento della predetta somma di denaro in ordine all'asseritaconclusione del contratto riguardo alle opere di completamento della disca-rica.Il quinto motivo è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza diquesta Corte a tenore della quale, in tema di distrazione delle spese ai sensidell'art. 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, co-stituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore dellaparte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate adetto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrenteNumero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale hadiritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita ecioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno delpagamento (Cass., n. 8215/2013; n. 1526/2016).Il sesto motivo, infine, è infondato, in quanto la condanna alle spese èstata pronunciata in ragione della piena soccombenza della ricorrente, attesoche l'appello è stato rigettato, condannando l'appellante alla restituzionedella somma corrisposta in esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo dun-que irrilevante che sia stato accolto il motivo riguardante la legittimazionedella Regione [OSCURATO:PERSONA] e rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.Invero, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soc-combenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosanon può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento dellestesse; ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi siala valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorsocon altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima nonecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti,che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito(Cass., n. 9860/2025; n. 19613/2017). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 29548/2021Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14213/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove do-vuto.Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino