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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02380/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché svolti in fatto, quello sulla corretta identificazione dell'imputato, e meramente riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado, disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che, ai fini del diniego di applicazione della pena sostitutiva, hanno evidenziato le concrete modalità del fatto e il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato di numerosi precedenti, giudizio sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Non è deducibile il motivo di ricorso sulla esclusione della recidiva perché non devoluto ai giudici di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché svolti in fatto, quello sulla corretta identificazione dell'imputato, e meramente riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado, disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che, ai fini del diniego di applicazione della pena sostitutiva, hanno evidenziato le concrete modalità del fatto e il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato di numerosi precedenti, giudizio sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Non è deducibile il motivo di ricorso sulla esclusione della recidiva perché non devoluto ai giudici di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02380/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris