CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05131/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 30793/24 -[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto la censura proposta, avente ad oggetto il riconoscimento della recidiva, risulta generica e manifestamente infondata; Considerato, invero, che tale motivo non si confronta con la corretta ed esaustiva motivazione della Corte d'appello, che ha fondato il riconoscimento della recidiva non solo sulla sussistenza dei precedenti penali a carico del ricorrente ma anche sulla considerazione del delitto di evasione quale espressione dell'accresciuta pericolosità a delinquere del ricorrente; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10