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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13801/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA\ dato avviso alle parti;'\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 ottobre 2020 la Corte d'appello di Roma ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 28 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo in anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 6 di reclusione ed C 26.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, quale unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena complessivamente inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la -giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258); che nel caso di specie il quantum della pena da applicare è stato oggetto dell'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. di tal ché il ricorso risulta inammissibile ; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMA\ dato avviso alle parti;'\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 ottobre 2020 la Corte d'appello di Roma ha riformato parzialmente, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, sull'accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 28 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo in anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 6 di reclusione ed C 26.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, quale unico motivo di impugnazione, il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena complessivamente inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo la -giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258); che nel caso di specie il quantum della pena da applicare è stato oggetto dell'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. di tal ché il ricorso risulta inammissibile ; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre
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