CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23955/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure diverse da quelle consentite, perché contesta un evidente errore materiale di calcolo nella determinazione della pena della multa siccome questa, in sede di applicazione della diminuente prevista dall'art. 444 cod. proc. pen., invece di essere diminuita, è stata aumentata da 900,00 euro a 1.200,00 euro, sebbene c:ostituisca principio ormai consolidato quello secondo cui il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere Gh l'erronea indicazione, nel dispositivo, della pena pecuniaria, dovuta a mero errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art.606 cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 47621 del 11/09/2019, P., Rv. 278036-01, e Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014, Marfisi, Rv. 259281-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]