CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 229/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3184/2016, depositata in data 20 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con invito n. I01259/2010, l’Agenzia delle entrate – direzione provinciale III di Roma sollecitava il contribuente (di professione avvocato) a fornire informazioni a chiarimento della propria posizione fiscale, avendo egli omesso le dichiarazioni dei redditi sin dall’anno d’imposta 1996 (salvo annualità 2009 e 2010). [OSCURATO:PERSONA]. Acc. IVA –Op. Imponibili 2005 contribuente non ottemperava; l’Ufficio, per l’effetto, procedeva, previa autorizzazione ad effettuare indagini bancarie a carico del contribuente, all’esito delle quali gli notificava ulteriore invito (n. I02539/2011), con finalità di contraddittorio. Il contribuente giustificava solo parzialmente le operazioni oggetto di contestazione e, pertanto, l’Ufficio gli notificava, in data 19 dicembre 2011, l’avviso di accertamento n. TK7011001452, mediante cui procedeva alla rideterminazione del reddito e della base imponibile IVA ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La rettifica, più precisamente, scaturiva dalla qualificazione dei prelievi e dei versamenti quali ricavi/compensi ai fini IRPEF; ai fini IVA, invece, l’ammontare imponibile complessivo e la relativa aliquota applicabile si determinavano induttivamente al netto delle informazioni raccolte dall’Ufficio. 2. Avversoil detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma ; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, controdeducendo alle doglianze di parte e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n.26280/29/2014, accoglieva in parte il ricorso del contribuente, ritenendo fondato l’avviso di accertamento limitatamente ai versamenti non giustificati dallo stesso, per un valore pari a € 118.690,29. 4. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello parziale – ossia escludendo la parte relativa ai prelevamenti giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 - dinanzi allaC.t.r. del Lazio. 5. Con sentenzan. 3184/2016, depositata in data 20 ma ggio 2016,la C.t.r. adita dichiarava inammissibile l’appello presentato dall’Ufficio, senza statuire nel merito. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato non avendo svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto ricorso ad un’errata interpretazione della disciplina applicabile in tema di notifiche tributarie, ritenendo il disposto di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 applicabile ai soli atti tributari e non anche agli atti giudiziari. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’appellante non avesse validamente rinnovato la notificazione nel termine all’uopo assegnatole ex art. 291 cod. proc. civ. 2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminato ed accolto il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: «a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11458, Cass.28/05/2014, n. 12002, Cass. S.U. 08/05/2014, n. 9936). 2.1. L’Agenzia ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato, nel corpo del ricorso ed a spiegazione del motivo, la prova, una volta ottenuto dalla C.t.r. laziale il termine per la nuova notifica sino al 25 febbraio 2006, di aver notificato l’appello, al contribuente difensore di se stesso, in ben quattro indirizzi differenti, dei quali uno corrispondeva allo studio legale del contribuente per come attestato dall’albo degli ordini degli avvocati di Roma. Di poi, la notifica dell'appello veniva tentata ai sensi degli artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 140 cod. proc. civ. in quanto già preceduta da una prima notifica non andata a buon fine a causa delle irreperibilità del destinatario. Dalla documentazione comprovante l’effettuazione delle notifiche risulta che esse erano state tentate in via Oslavia n. 28 ossia al domicilio eletto presso il proprio studio legale; in via Ferrari n. 12 ossia all’indirizzo risultante dall’albo degli ordini degli avvocati di Roma; in via Mazzini n. 96 ossia all'indirizzo relativo al luogo di esercizio dell'attività risultante dall'anagrafe tributaria; in via degli Umbertini n. 55 ossia all'indirizzo relativo al domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria. 2.2. Ha errato quindi la C.t.r. allorquando ha affermato che l’Agenzia avrebbe dovuto adottare il rito notificatorio per gli irreperibili ex artt. 140 e 13 cod. proc. civ. perché non considerato sufficiente l’aver adottato la procedura ex all’art. 17, comma 3, del d.lgs. 546 del 1992 in quanto pervenuta l’elezione di domicilio e ciò perché, per come dimostrato, l’Agenzia aveva tentato la notifica anche presso il domicilio eletto. Va ricordato che, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma primo, del d.lgs, 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante dì effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell'art. 17, comma terzo, del d.lgs. citato. 2.3. Orbene, nel caso di specie, l’Ufficio si è reso parte diligente ricercando tutti i possibili validi indirizzi del destinatario – che, si ripete, era ad un tempo contribuente e difensore di se stesso - della notifica dell’atto di appello per come risulta ex actis effettuando tutte le ricerche normativamente previste al fine di individuare dove effettuare validamente la notifica; sulla base di tali ricerche, corretta doveva ritenersi la notifica effettuata nella segreteria della C.t.r. Sul punto è stato infatti chiarito che nel processo tributario, a norma dell'art. 17, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, qualora manchino l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, ovvero se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della Commissione. Ne consegue che la notificazione dell'avviso di trattazione della causa in segreteria, effettuata dopo l'inutile tentativo presso l'unico domicilio eletto noto, è conforme alla legge e che, in tal caso, non si è realizzata alcuna violazione del principio del contraddittorio e la C.t.r. ha errato nel non fare applicazione dei superiori principi. 3. In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso con assorbimento del primo motivo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diver