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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32625/2026

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che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione in ordine alla entità della pena comminata, è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato;osservato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice e ̀adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenutidecisivi o rilevanti in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio(si vedano, in particolare, pagg. 9-10 della sentenza impugnata, che ha datocompiutamente conto dei parametri che sono stati presi in considerazione per ladosimetria della pena, avendo i giudici di appello adeguatamente assoltoall’onere argomentativo, richiamando le complessive modalità del fatto, del luogonel quale è stato posto in essere e della condizione della p.o.);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione in ordine alla entità della pena comminata, è generico perindeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato;osservato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice e ̀adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenutidecisivi o rilevanti in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio(si vedano, in particolare, pagg. 9-10 della sentenza impugnata, che ha datocompiutamente conto dei parametri che sono stati presi in considerazione per ladosimetria della pena, avendo i giudici di appello adeguatamente assoltoall’onere argomentativo, richiamando le complessive modalità del fatto, del luogonel quale è stato posto in essere e della condizione della p.o.);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris