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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11294/2023

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nelle Filippine il 12 settembre 1976 avverso la sentenza n. 7694/2021, emessa il 9 settembre 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 settembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui - per ciò che rileva in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura ed è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di estorsione.2.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'appellante avesse dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ramil, nelle more del giudizio deceduta, atteso che il profilo che la difesa aveva stigmatizzato nell'appello sarebbe stato quello della prona accettazione del narrato della predetta, privo di riscontri e intrinsecamente contraddittorio.

La Corte di appello avrebbe affermato che le dichiarazioni, rilasciate da Ramil, non abbisognavano di riscontri confermativi ma, semmai, di assenza di riscontri negativi, che, nella specie, non erano inferibili dagli atti.

Secondo il ricorrente, invece, vi sarebbero riscontri negativi, quale, ad esempio, la perquisizione domiciliare, effettuata a carico dell'imputato, e le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate queste ultime dalla Corte territoriale sostenendo che non sarebbe stato rinvenuto in atti il verbale di fonoregistrazione del 20 novembre 2017 mentre, a fronte di tale deficienza nel patrimonio processuale, la menzionata Corte avrebbe dovuto attivare le procedure dell'art. 603 cod. proc. pen. in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, prima di considerarle irrilevanti ai fini del decidere.

La persona offesa avrebbe affermato che dei fatti sarebbe stata a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato si sarebbe fatto rilasciare in ogni occasione a garanzia la copia di un documento ma nelle perquisizioni non sarebbe stata rinvenuta la fotocopia del documento della persona offesa e non sarebbe stata sentita la menzionata [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe dato comprendere come, in assenza di qualsivoglia riscontro documentale, potesse darsi credito alle propalazioni della persona offesa.

Peraltro, la sentenza non avrebbe operato il minimo accenno al contenuto dell'ordinanza cautelare in atti e alla memoria difensiva; 2.2 erronea applicazione dell'art 62 bis cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in violazione dei criteri di cui all'art 133 cod. pen. ed erroneamente valorizzando la legittima scelta, operata dall'imputato, di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e di non rendere l'esame in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo non coglie nel segno. 2.1 Deve premettersi che il ricorrente neppure ha indicato il contenuto della memoria, che sarebbe stata trascurata dalla Corte territoriale; né ha dedotto la decisività di tale contenuto al fine della decisione.

Ne consegue che la doglianza 2sul punto risulta del tutto generica, condividendosi l'orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. 2.2 Ciò premesso, deve poi evidenziarsi che la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, condividendone la valutazione di attendibilità, operata dal tribunale.

La menzionata Corte ha aggiunto che "il fatto che in sede di perquisizione domiciliare, subita dall'imputato, non fosse stato rinvenuto nulla che potesse riscontrare il suo coinvolgimento non era circostanza idonea a far ritenere automaticamente inattendibili le dichiarazioni della persona offesa".

Né poteva rilevare l'assenza di riscontri desumibili dalle dichiarazioni dell'imputato, che si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Quanto al mancato rinvenimento del verbale di fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dai testi della difesa, deve rilevarsi che la Corte territoriale, dopo avere precisato di valutare tali dichiarazioni sulla base di quanto evidenziato dall'appellante, ha affermato che i testimoni avevano indicato un prestito ma ciò non escludeva, come evocato dalla persona offesa, la sussistenza del secondo e ha aggiunto che non era circostanza rilevante l'avere o meno la persona offesa saldato il dovuto, posto che per la sussistenza del reato di usura è sufficiente la semplice pattuizione di interessi usurari.

La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la testimonianza della persona offesa fosse attendibile e credibile, posto che non sussistevano le contraddittorietà, indicate dall'appellante, e il narrato non era contraddetto da elementi esterni, era spontaneo, preciso, collocava nel tempo e nello spazio il rapporto ed era scevro da intenti accusatori.

A fronte di siffatte argomentazioni deve ricordarsi, innanzitutto, che questa Corte (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312) è ferma nel ritenere che, in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto; qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento 3calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è quella di asseverare esclusivamente ed in generale la credibilità della persona offesa.

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accuratamente vagliato le dichiarazioni della persona offesa, considerate per l'appunto attendibili e coerenti rispetto ad altre risultanze processuali, mentre i rilievi del ricorrente tendono ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione delle prove, operata dalla menzionata Corte con riferimento alla ritenuta responsabilità del medesimo ricorrente per il delitto di usura, ascrittogli.

Giova ricordare che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito.

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247).

3. Il secondo motivo è privo di specificità.

Dalla lettura delle due sentenze del merito emerge che all'imputato sono state negate le attenuanti generiche, atteso che non erano emersi elementi positivamente valorizzabili al fine della loro concessione.

In tal modo i giudici del merito hanno fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo.

4. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata, indicata in dispositivo.

5. L'esito del ricorso comporta, inoltre, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, come indicate in dispositivo.

P.Q.M P.Q.Mammende, nonché delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2, he liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. cCosì deciso in Roma, udienza del 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] -nte Il Consigliere estensoreG • [OSCURATO:PERSONA] i AI - [OSCURATO:PERSONA] sEzippNE PENALE b MAR, 2023 F1JN230Cài40511:-‘ Claudia sia ri 5CORTE DI CASSAZIONE U.R.P.

CENTRALE (AQ kj\2cAje '1121 '4 s .1‘ cAe r's fs CA v ()iA e (Ak_ak V\' À)\ i C A ;• - 1 C0-4 -t\lk e5cAre je Q:t \ e 1-:„ k' un Jk_ Div 02\ e at. -à-{C) Vv¦ COkv, ¦cA QAk r'ijC94 A?_QA ‘,N ì o [OSCURATO:PERSONA] AlessCORTE IN CASSAZIONE U.R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nelle Filippine il 12 settembre 1976 avverso la sentenza n. 7694/2021, emessa il 9 settembre 2021 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 settembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui - per ciò che rileva in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura ed è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di estorsione.2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'appellante avesse dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ramil, nelle more del giudizio deceduta, atteso che il profilo che la difesa aveva stigmatizzato nell'appello sarebbe stato quello della prona accettazione del narrato della predetta, privo di riscontri e intrinsecamente contraddittorio. La Corte di appello avrebbe affermato che le dichiarazioni, rilasciate da Ramil, non abbisognavano di riscontri confermativi ma, semmai, di assenza di riscontri negativi, che, nella specie, non erano inferibili dagli atti. Secondo il ricorrente, invece, vi sarebbero riscontri negativi, quale, ad esempio, la perquisizione domiciliare, effettuata a carico dell'imputato, e le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate queste ultime dalla Corte territoriale sostenendo che non sarebbe stato rinvenuto in atti il verbale di fonoregistrazione del 20 novembre 2017 mentre, a fronte di tale deficienza nel patrimonio processuale, la menzionata Corte avrebbe dovuto attivare le procedure dell'art. 603 cod. proc. pen. in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, prima di considerarle irrilevanti ai fini del decidere. La persona offesa avrebbe affermato che dei fatti sarebbe stata a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] e che l'imputato si sarebbe fatto rilasciare in ogni occasione a garanzia la copia di un documento ma nelle perquisizioni non sarebbe stata rinvenuta la fotocopia del documento della persona offesa e non sarebbe stata sentita la menzionata [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe dato comprendere come, in assenza di qualsivoglia riscontro documentale, potesse darsi credito alle propalazioni della persona offesa. Peraltro, la sentenza non avrebbe operato il minimo accenno al contenuto dell'ordinanza cautelare in atti e alla memoria difensiva; 2.2 erronea applicazione dell'art 62 bis cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in violazione dei criteri di cui all'art 133 cod. pen. ed erroneamente valorizzando la legittima scelta, operata dall'imputato, di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia e di non rendere l'esame in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non coglie nel segno. 2.1 Deve premettersi che il ricorrente neppure ha indicato il contenuto della memoria, che sarebbe stata trascurata dalla Corte territoriale; né ha dedotto la decisività di tale contenuto al fine della decisione. Ne consegue che la doglianza 2sul punto risulta del tutto generica, condividendosi l'orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. 2.2 Ciò premesso, deve poi evidenziarsi che la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, condividendone la valutazione di attendibilità, operata dal tribunale. La menzionata Corte ha aggiunto che "il fatto che in sede di perquisizione domiciliare, subita dall'imputato, non fosse stato rinvenuto nulla che potesse riscontrare il suo coinvolgimento non era circostanza idonea a far ritenere automaticamente inattendibili le dichiarazioni della persona offesa". Né poteva rilevare l'assenza di riscontri desumibili dalle dichiarazioni dell'imputato, che si era avvalso della facoltà di non rispondere. Quanto al mancato rinvenimento del verbale di fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dai testi della difesa, deve rilevarsi che la Corte territoriale, dopo avere precisato di valutare tali dichiarazioni sulla base di quanto evidenziato dall'appellante, ha affermato che i testimoni avevano indicato un prestito ma ciò non escludeva, come evocato dalla persona offesa, la sussistenza del secondo e ha aggiunto che non era circostanza rilevante l'avere o meno la persona offesa saldato il dovuto, posto che per la sussistenza del reato di usura è sufficiente la semplice pattuizione di interessi usurari. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che la testimonianza della persona offesa fosse attendibile e credibile, posto che non sussistevano le contraddittorietà, indicate dall'appellante, e il narrato non era contraddetto da elementi esterni, era spontaneo, preciso, collocava nel tempo e nello spazio il rapporto ed era scevro da intenti accusatori. A fronte di siffatte argomentazioni deve ricordarsi, innanzitutto, che questa Corte (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312) è ferma nel ritenere che, in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto; qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento 3calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è quella di asseverare esclusivamente ed in generale la credibilità della persona offesa. Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accuratamente vagliato le dichiarazioni della persona offesa, considerate per l'appunto attendibili e coerenti rispetto ad altre risultanze processuali, mentre i rilievi del ricorrente tendono ad ottenere una non consentita rivisitazione della valutazione delle prove, operata dalla menzionata Corte con riferimento alla ritenuta responsabilità del medesimo ricorrente per il delitto di usura, ascrittogli. Giova ricordare che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247). 3. Il secondo motivo è privo di specificità. Dalla lettura delle due sentenze del merito emerge che all'imputato sono state negate le attenuanti generiche, atteso che non erano emersi elementi positivamente valorizzabili al fine della loro concessione. In tal modo i giudici del merito hanno fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo. 4. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata, indicata in dispositivo. 5. L'esito del ricorso comporta, inoltre, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, come indicate in dispositivo. 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