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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 39788/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con deposito della nota spese; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, in replica alle conclusioni delle controparti, e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza emessa il 26 ottobre 2022, confermava, riducendo solo le spese processuali in favore della parte civile in primo grado, la pronuncia del Tribunale di Brindisi, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di diffamazione, aggravato dall'uso del mezzo di pubblicità.

A Bianchi veniva contestato di avere offeso — a mezzo del social network Facebook — la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]Amico, direttore responsabile del giornale on-line «[OSCURATO:PERSONA]», apponendo un post ad un articolo pubblicato sul menzionato giornale dal seguente tenore testuale: «Grandissimo pezzo di merda che non sei altro giannicola ora voglio che metti per esteso nome e cognome dei due fasanesi perché le cose si fanno uguali per tutti se non giuro che se mi capiti fra le mani povero a te».

Alla condanna agli effetti penali seguiva anche quella agli effetti civili al risarcimento del danno.

La sentenza ora impugnata confermava che Bianchi aveva pubblicato il predetto messaggio, in calce ad un articolo che recava la notizia relativa all'arresto per detenzione di stupefacenti di due persone, delle quali non venivano pubblicate le generalità: ciò a differenza di quanto accaduto due giorni prima, allorchè erano stati arrestati la sorella e il compagno di Bianchi, per lo stesso reato, le cui generalità erano invece state pubblicate.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione dell'art. 599 cod. pen.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la scriminante della provocazione, anche nella forma putativa, conseguente allo stato d'ira in ragione del fatto ingiusto altrui, consistito nella percezione della ingiustizia nella diversità di trattamento nella pubblicazione delle due notizie, in un caso con il riferimento esplicito alle generalità, nell'altro senza.

Lamenta altresì il ricorrente che anche l'esercizio di un diritto quando attuato con modalità sconvenienti o contrastanti con la coscienza etica collettiva può integrare il fatto ingiusto, come anche quando il fatto ingiusto sia diretto a persone diversa da colui che reagisce, purché fra costoro via sia un rapporto di una adeguata intensità.

4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. A ben vedere la Corte di appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità della provocazione, rilevando come il fatto ingiusto non possa consistere nell'esercizio di un diritto.

Tale affermazione risponde al prevalente orientamento di legittimità sul punto, condiviso da questa Corte, e dunque il Collegio di appello ha ben ritenuto che l'esercizio del diritto di cronaca non possa in sé essere 'fatto ingiusto', specie in assenza di norme giuridiche e deontologiche che alla data dell'articolo ne impedivano la pubblicazione delle generalità (Sez. 5, n. 27922 del 22/02/2018, Cito, Rv. 273229 - 01, quanto al diritto di critica politica; Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, Rv. 251535 - 01; Sez. 5, n. 6398 del 01/03/1990, Bonoldi, Rv. 184225 - 01; in senso contrario, Sez. 5, n. 40256 del 16/09/2008, Pilla, Rv. 241732 - 01).

Non di meno corretta risulta anche l'esclusione da parte della Corte di appello della provocazione nella forma putativa.

L'esimente è certamente consentita — cfr. Sez. 5, n. 37950 del 20/06/2017, Battei, R. 270789 - 01 — in quanto a differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen.

Infatti, l'esimente dell'art. 599 cod. pen. può anche configurarsi sotto il profilo della putatività, ai sensi dell'art. 59 cod. pen. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 13942 del 16/10/1986, Tivioli, Rv. 174568 - 01; Sez. 5, n. 9939 del 28/09/1984, Morselli, Rv. 166607 - 01).

E però deve rilevarsi come in merito la Corte di appello ha escluso la percezione della illiceità del fatto altrui, senza manifesta illogicità, avendo ritenuto che la comunicazione della notizia fosse proporzionata e corretta, di interesse pubblico, non integrasse alcun abuso del diritto di cronaca, a differenza del diritto di critica, questo invece esercitato in modo non continente e sproporzionato da parte dell'imputato.

Si tratta di una valutazione corretta in diritto e senza vizi di motivazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

4. [OSCURATO:PERSONA] va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Amico, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con deposito della nota spese; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, in replica alle conclusioni delle controparti, e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza emessa il 26 ottobre 2022, confermava, riducendo solo le spese processuali in favore della parte civile in primo grado, la pronuncia del Tribunale di Brindisi, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di diffamazione, aggravato dall'uso del mezzo di pubblicità. A Bianchi veniva contestato di avere offeso — a mezzo del social network Facebook — la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]Amico, direttore responsabile del giornale on-line «[OSCURATO:PERSONA]», apponendo un post ad un articolo pubblicato sul menzionato giornale dal seguente tenore testuale: «Grandissimo pezzo di merda che non sei altro giannicola ora voglio che metti per esteso nome e cognome dei due fasanesi perché le cose si fanno uguali per tutti se non giuro che se mi capiti fra le mani povero a te». Alla condanna agli effetti penali seguiva anche quella agli effetti civili al risarcimento del danno. La sentenza ora impugnata confermava che Bianchi aveva pubblicato il predetto messaggio, in calce ad un articolo che recava la notizia relativa all'arresto per detenzione di stupefacenti di due persone, delle quali non venivano pubblicate le generalità: ciò a differenza di quanto accaduto due giorni prima, allorchè erano stati arrestati la sorella e il compagno di Bianchi, per lo stesso reato, le cui generalità erano invece state pubblicate. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 599 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la scriminante della provocazione, anche nella forma putativa, conseguente allo stato d'ira in ragione del fatto ingiusto altrui, consistito nella percezione della ingiustizia nella diversità di trattamento nella pubblicazione delle due notizie, in un caso con il riferimento esplicito alle generalità, nell'altro senza. Lamenta altresì il ricorrente che anche l'esercizio di un diritto quando attuato con modalità sconvenienti o contrastanti con la coscienza etica collettiva può integrare il fatto ingiusto, come anche quando il fatto ingiusto sia diretto a persone diversa da colui che reagisce, purché fra costoro via sia un rapporto di una adeguata intensità. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. A ben vedere la Corte di appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità della provocazione, rilevando come il fatto ingiusto non possa consistere nell'esercizio di un diritto. Tale affermazione risponde al prevalente orientamento di legittimità sul punto, condiviso da questa Corte, e dunque il Collegio di appello ha ben ritenuto che l'esercizio del diritto di cronaca non possa in sé essere 'fatto ingiusto', specie in assenza di norme giuridiche e deontologiche che alla data dell'articolo ne impedivano la pubblicazione delle generalità (Sez. 5, n. 27922 del 22/02/2018, Cito, Rv. 273229 - 01, quanto al diritto di critica politica; Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, Rv. 251535 - 01; Sez. 5, n. 6398 del 01/03/1990, Bonoldi, Rv. 184225 - 01; in senso contrario, Sez. 5, n. 40256 del 16/09/2008, Pilla, Rv. 241732 - 01). Non di meno corretta risulta anche l'esclusione da parte della Corte di appello della provocazione nella forma putativa. L'esimente è certamente consentita — cfr. Sez. 5, n. 37950 del 20/06/2017, Battei, R. 270789 - 01 — in quanto a differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen. Infatti, l'esimente dell'art. 599 cod. pen. può anche configurarsi sotto il profilo della putatività, ai sensi dell'art. 59 cod. pen. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 13942 del 16/10/1986, Tivioli, Rv. 174568 - 01; Sez. 5, n. 9939 del 28/09/1984, Morselli, Rv. 166607 - 01). E però deve rilevarsi come in merito la Corte di appello ha escluso la percezione della illiceità del fatto altrui, senza manifesta illogicità, avendo ritenuto che la comunicazione della notizia fosse proporzionata e corretta, di interesse pubblico, non integrasse alcun abuso del diritto di cronaca, a differenza del diritto di critica, questo invece esercitato in modo non continente e sproporzionato da parte dell'imputato. Si tratta di una valutazione corretta in diritto e senza vizi di motivazione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 4. [OSCURATO:PERSONA] va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Amico, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre accessori di legg
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