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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00922/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 18846 /20 16 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accertamento reddito da partecipazione – società di persone- litisconsorzio RASPAOLO Assunta , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio e letto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, via Tortona n. 4 ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4370 / 44 / 20 16 della Commissione tributaria regionaledella Campania , depositata il 1 2 / 5 /20 16 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro .

Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli l’avviso di accertamento n.

TF3011103274 con il qualel’Agenzia delle entrate aveva accertato nei suoi confronti, quale sociaal 20% della [OSCURATO:SOCIETA]. di Co s tagliola Isidoro e C., un maggior reddito da partecipazione per euro 1.628.232,00 in relazione all’anno 2008.L’atto impositivo faceva seguito ad un accertamento eseguito nei confrontidella predetta società con cui era stato determinato, sempre perl’anno 2008, un maggior reddito della stessa per euro 6.341.158,00

2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i l ricorso , ritenendo legittima la ripresaa tassazione del maggior reddito accertato .

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania , investita dell’appellodella contribuente , accolse il gravame sul rilievo che non risultavano accertati i guadagni extra - contabili della società, ciò che eraemerso da una precedente sentenza (n. 2299/48/2015) resa dallo stesso Ufficio giudiziario nella distinta causa avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C . per il medesimo anno d’imposta.

4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso .

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1,n. 4 , c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 62, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 » poiché il Giudice di secondecure, pur riconoscendo la stretta connessione tra la controversia riguardantel’avviso di accertamento a carico della società e quella relativa all’avvisodi accertamento emesso a carico della socia, aveva ritenuto di pronunciarsi,richiamando « in toto le argomentazioni della sentenza della CTRdi Napoli n. 2299/48/2015 », senza attendere il passaggio in giudicato dellarichiamata pronuncia, contro cui, invero, era stato proposto ricorso percassazione.

2. Il motivo , pur non essendo fondato nei termini formulati, offre l’occasionedi affrontare una questione, rilevabile d’ufficio anche in questa sede,avente carattere dirimente. 2.1.Deve qui rammentarsi il principio secondo cui, ai fini delle imposte suiredditi, l ’ imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina,in sede di impugnazione, un ’ ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l ’ altra .

Questa Corte (Cass., sez. un., n. 14815/20 0 8) ha chiarito che l ’ unitarietà dell ’ accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentementedalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributarioproposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei socio dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci –salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversianon può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. 2.2.Nell’eventualità in cui siano state introdotte più cause – una relativa all’avviso di accertamento nei confronti della società, altre aventi ad oggettogli avvisi di accertamento emessi nei riguardi di ciascun socio – il raccordo tra le stesse, necessario per assicurare il rispetto del contraddittoriononché per evitare il rischio di giudicati contrastanti, non può realizzarsi attraverso l ’ istituto della sospensione per pregiudizialità giacchéin questo caso « l ’ accertamento, più che essere graduale, è unico: nonsi tratta di processi da "mettere in fila", ma da unificare » (così la già citataCass., sez. un., n. 14815/20 0 8) .

Salvo il caso in cui il socio faccia valere questioni di natura personale, r icorre quindi un ’ ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell’accertamentoe delle sue conseguenze, sia nei confronti della società chenei confronti dei soci, in forza del quale il reddito sociale ed il reddito deisoci devono essere oggetto di un unico giudizio fin dal momento in cui l’accertamento unitario effettuato dall ’u fficio, perdendo il suo carattere interno,venga notificato, con apposito avviso, ad uno qualsiasi dei suoi destinatarinaturali.

2.3. Pertanto, i n caso di introduzione di distinte impugnazioni, la giurisprudenzadi questa Corte indica quale strada maestra, ricorrendone ipresupposti, la riunione delle cause in modo da assicurare il simultaneus processus, escludendo al contempo l’esperibilità dello strumento della sospensionedella causa “personale” rispetto a quella “sociale” (Cass. n. 19741/2025).

2.4. Nel caso di specie , come si desume dal ricorso, l’ avviso di accertamento“sociale” è stato impugnato sia dai soci che dalla società , mentre la socia [OSCURATO:PERSONA] , attint a ulteriormente da un corrispondente avvis o personal e , ha separatamente impugnato anche questo,instaurando il presente (distinto) giudizi o.

Va peraltro sottolineato che la Raspaolo, nell’impugnare l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, non ha sollevato eccezioni personali,come quelle relative al la qualità di socio o al la decadenza dal poteredi accertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci.

L’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale anche da parte dei soci, per quanto detto, non è sufficiente a rispettare i principi sopra illustrati: è ben vero che al processo sociale hanno partecipato tutti i contraddittori necessari, compresi i soci, sui quali automaticamente riverberaeffetto l ’ accertamento sociale; e tuttavia, al cospetto di tutti tali contradditori, non si celebra un processo unitario coinvolgente tutte le regiudicande, restando esclus a proprio quell a riguardant e la soci a Raspaolo relativamente alla determinazione del suo reddito per trasparenzaex art. 5 tuir.

In altre parole, osservata la regola dell’integrità del contraddittorio sul (mero) piano soggettivo, nondimeno resta inosservata quella del si m ultaneus processus in funzione della contemporaneadecisione di tutte le regiudicande: simultaneus processus atutela della cui celebrazione sovviene esclusivamente la riunione ex art. 29d.lgs. n. 546 del 1992, obbligatoria in caso di contemporanea pendenza dellacausa sociale e delle cause personali dei soci dinanzi al medesimo giudice (come nella specie, ove è pacifico che pendevano contemporaneamentedinanzi alla CTP di Napoli sia la causa sociale che quellapersonale de lla soci a [OSCURATO:PERSONA] ), atteso che, secondo le SezioniUnite (v. la già più volte citata Cass., sez. un., n. 14815/20 0 8) , «la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzionecessario». 2.5.Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene alla regolarità delcontraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo , sicché la mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti non ha certo comportato la formazione di un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n. 24172/2025).

2.6. Ne consegue che l a sentenz a impugnata dev e essere cassa ta , dovendo essere dichiarata la nullità dell ’ intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice per la celebrazione del processo nel contraddittoriodi tutti i litisconsorti necessari e , ove possibile, unitamente a quello promosso avverso l’avviso di accertamento “sociale” .

Qualora, tuttavia, la celebrazione unitaria non sia possibile in ragione della sopravvenutaformazione di un giudicato nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento emesso a carico della società, talegiudicato dovrà essere valutat o tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall ’ art. 2909 c.c. , verificandosi nella specie « una sorta di pregiudizialitàsecundum eventum litis , che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltantopositivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio » (così,ancora, Cass., sez. un., n. 14815/2008) . 3.Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura una non corretta valutazionedelle presunzioni da parte della sentenza della CTR di Napoli n.2299/48/2015 richiamata per relationem nella sentenza impugnata, è pertantoassorbito.

4. Il particolare andamento processuale comporta l’integrale compensazionedelle spese dell’intero giudizio per le fasi processuali già svolte.

P.Q.M LaCorte, decidendo sul ricorso, cassa l a sentenz a impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 18846 /20 16 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:accertamento reddito da partecipazione – società di persone- litisconsorzio RASPAOLO Assunta , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio e letto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, via Tortona n. 4 ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4370 / 44 / 20 16 della Commissione tributaria regionaledella Campania , depositata il 1 2 / 5 /20 16 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli l’avviso di accertamento n. TF3011103274 con il qualel’Agenzia delle entrate aveva accertato nei suoi confronti, quale sociaal 20% della [OSCURATO:SOCIETA]. di Co s tagliola Isidoro e C., un maggior reddito da partecipazione per euro 1.628.232,00 in relazione all’anno 2008.L’atto impositivo faceva seguito ad un accertamento eseguito nei confrontidella predetta società con cui era stato determinato, sempre perl’anno 2008, un maggior reddito della stessa per euro 6.341.158,00 2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i l ricorso , ritenendo legittima la ripresaa tassazione del maggior reddito accertato . 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania , investita dell’appellodella contribuente , accolse il gravame sul rilievo che non risultavano accertati i guadagni extra - contabili della società, ciò che eraemerso da una precedente sentenza (n. 2299/48/2015) resa dallo stesso Ufficio giudiziario nella distinta causa avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C . per il medesimo anno d’imposta. 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1,n. 4 , c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 62, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 » poiché il Giudice di secondecure, pur riconoscendo la stretta connessione tra la controversia riguardantel’avviso di accertamento a carico della società e quella relativa all’avvisodi accertamento emesso a carico della socia, aveva ritenuto di pronunciarsi,richiamando « in toto le argomentazioni della sentenza della CTRdi Napoli n. 2299/48/2015 », senza attendere il passaggio in giudicato dellarichiamata pronuncia, contro cui, invero, era stato proposto ricorso percassazione. 2. Il motivo , pur non essendo fondato nei termini formulati, offre l’occasionedi affrontare una questione, rilevabile d’ufficio anche in questa sede,avente carattere dirimente. 2.1.Deve qui rammentarsi il principio secondo cui, ai fini delle imposte suiredditi, l ’ imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina,in sede di impugnazione, un ’ ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l ’ altra . Questa Corte (Cass., sez. un., n. 14815/20 0 8) ha chiarito che l ’ unitarietà dell ’ accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentementedalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributarioproposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei socio dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci –salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversianon può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. 2.2.Nell’eventualità in cui siano state introdotte più cause – una relativa all’avviso di accertamento nei confronti della società, altre aventi ad oggettogli avvisi di accertamento emessi nei riguardi di ciascun socio – il raccordo tra le stesse, necessario per assicurare il rispetto del contraddittoriononché per evitare il rischio di giudicati contrastanti, non può realizzarsi attraverso l ’ istituto della sospensione per pregiudizialità giacchéin questo caso « l ’ accertamento, più che essere graduale, è unico: nonsi tratta di processi da "mettere in fila", ma da unificare » (così la già citataCass., sez. un., n. 14815/20 0 8) . Salvo il caso in cui il socio faccia valere questioni di natura personale, r icorre quindi un ’ ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell’accertamentoe delle sue conseguenze, sia nei confronti della società chenei confronti dei soci, in forza del quale il reddito sociale ed il reddito deisoci devono essere oggetto di un unico giudizio fin dal momento in cui l’accertamento unitario effettuato dall ’u fficio, perdendo il suo carattere interno,venga notificato, con apposito avviso, ad uno qualsiasi dei suoi destinatarinaturali. 2.3. Pertanto, i n caso di introduzione di distinte impugnazioni, la giurisprudenzadi questa Corte indica quale strada maestra, ricorrendone ipresupposti, la riunione delle cause in modo da assicurare il simultaneus processus, escludendo al contempo l’esperibilità dello strumento della sospensionedella causa “personale” rispetto a quella “sociale” (Cass. n. 19741/2025). 2.4. Nel caso di specie , come si desume dal ricorso, l’ avviso di accertamento“sociale” è stato impugnato sia dai soci che dalla società , mentre la socia [OSCURATO:PERSONA] , attint a ulteriormente da un corrispondente avvis o personal e , ha separatamente impugnato anche questo,instaurando il presente (distinto) giudizi o. Va peraltro sottolineato che la Raspaolo, nell’impugnare l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, non ha sollevato eccezioni personali,come quelle relative al la qualità di socio o al la decadenza dal poteredi accertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci. L’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale anche da parte dei soci, per quanto detto, non è sufficiente a rispettare i principi sopra illustrati: è ben vero che al processo sociale hanno partecipato tutti i contraddittori necessari, compresi i soci, sui quali automaticamente riverberaeffetto l ’ accertamento sociale; e tuttavia, al cospetto di tutti tali contradditori, non si celebra un processo unitario coinvolgente tutte le regiudicande, restando esclus a proprio quell a riguardant e la soci a Raspaolo relativamente alla determinazione del suo reddito per trasparenzaex art. 5 tuir. In altre parole, osservata la regola dell’integrità del contraddittorio sul (mero) piano soggettivo, nondimeno resta inosservata quella del si m ultaneus processus in funzione della contemporaneadecisione di tutte le regiudicande: simultaneus processus atutela della cui celebrazione sovviene esclusivamente la riunione ex art. 29d.lgs. n. 546 del 1992, obbligatoria in caso di contemporanea pendenza dellacausa sociale e delle cause personali dei soci dinanzi al medesimo giudice (come nella specie, ove è pacifico che pendevano contemporaneamentedinanzi alla CTP di Napoli sia la causa sociale che quellapersonale de lla soci a [OSCURATO:PERSONA] ), atteso che, secondo le SezioniUnite (v. la già più volte citata Cass., sez. un., n. 14815/20 0 8) , «la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzionecessario». 2.5.Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene alla regolarità delcontraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo , sicché la mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti non ha certo comportato la formazione di un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n. 24172/2025). 2.6. Ne consegue che l a sentenz a impugnata dev e essere cassa ta , dovendo essere dichiarata la nullità dell ’ intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice per la celebrazione del processo nel contraddittoriodi tutti i litisconsorti necessari e , ove possibile, unitamente a quello promosso avverso l’avviso di accertamento “sociale” . Qualora, tuttavia, la celebrazione unitaria non sia possibile in ragione della sopravvenutaformazione di un giudicato nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento emesso a carico della società, talegiudicato dovrà essere valutat o tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall ’ art. 2909 c.c. , verificandosi nella specie « una sorta di pregiudizialitàsecundum eventum litis , che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltantopositivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio » (così,ancora, Cass., sez. un., n. 14815/2008) . 3.Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura una non corretta valutazionedelle presunzioni da parte della sentenza della CTR di Napoli n.2299/48/2015 richiamata per relationem nella sentenza impugnata, è pertantoassorbito. 4. Il particolare andamento processuale comporta l’integrale compensazionedelle spese dell’intero giudizio per le fasi processuali già svolte. P.Q.M LaCorte, decidendo sul ricorso, cassa l a sentenz a impu
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