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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37854/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] OTT,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso".

Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del DL n. 137/20. ,4,^pA-4,/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, con ordinanza del 25 gennaio 2011 ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio del P.M. del 13 novembre 2020 avente ad oggetto un semirimorchio con container con 24.000 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio, una motrice con sopra altro container sempre con cisterna di 24.000 litri della stessa sostanza, un semirimorchio con una cisterna contenente 28.300 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio; una pompa elettrica completa di raccordi e tubi, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 40, comma 1, lettera B, legge 504 del 1995.

2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 253, 324, 327 bis cod. proc. pen. in relazione agli art. 350 cod. proc. pen., 40, 44 e 49 d.

Igs. 504/1995).

Mancanza del fumus del reato in accertamento.

Il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione evidenziando circostanze relative al sequestro preventivo e non al sequestro probatorio.

La difesa aveva depositato documentazione (documento di trasporto) dalla quale emergeva che il contenuto della cisterna di 28.300,00 litri era diretto in Grecia ed era solo di passaggio sul territorio nazionale (si trattava di olio lubrificante per autotrazione, non di gasolio).

Inoltre, le analisi condotte dalla SGS Group, su richiesta della difesa, escludono che si tratti di gasolio.

Con riferimento all'autocisterna contenente circa 28.300,00 litri di olio il sequestro avrebbe dovuto annullarsi, attesa la documentazione idonea ad escludere qualsiasi violazione del pagamento delle accise (l'olio era solo in transito in Italia, diretto in Grecia).

Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano inammissibili perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale dei ricorsi).

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato come sussistono esigenze probatorie in relazione all'accertamento sulla effettiva natura dei liquidi in sequestro, al fine della verificazione delle accise evase, anche in relazione al carico di olio lubrificante (presunto); del resto è prevista la confisca obbligatoria.

Le analisi della difesa escludono solo che si tratti di gasolio (ovvero non conforme agli standard), ma non definiscono la natura del prodotto, tanto da far ritenere necessari ulteriori esami.

Inoltre, il Tribunale analizza anche la documentazione prodotta dalla difesa, relativa al carico di 28.300 litri di presunto olio lubrificante, e la ritiene insignificante per escludere il fumus del reato.

Il Tribunale, infatti, rileva il sequestro anche di una pompa elettrica idonea a scaricare í liquidi e l'assenza di specifici sistemi di tracciamento per dimostrare le modalità e le tappe del viaggio (fino alla destinazione finale, Grecia), che non sono stati forniti sia al momento dei controlli e del sequestro, sia in sede di riesame.

Nel caso in giudizio, quindi, l'analisi del Tribunale del riesame risulta adeguata alle risultanze degli atti - accertamenti di fatto -, e sul punto le prospettazioni dei ricorrenti risultano articolate in fatto, molto generiche e, peraltro, relative alla motivazione del provvedimento e non a violazioni di legge.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] OTT,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del DL n. 137/20. ,4,^pA-4,/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, con ordinanza del 25 gennaio 2011 ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio del P.M. del 13 novembre 2020 avente ad oggetto un semirimorchio con container con 24.000 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio, una motrice con sopra altro container sempre con cisterna di 24.000 litri della stessa sostanza, un semirimorchio con una cisterna contenente 28.300 litri di sostanza liquida presumibilmente gasolio; una pompa elettrica completa di raccordi e tubi, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art. 40, comma 1, lettera B, legge 504 del 1995. 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 253, 324, 327 bis cod. proc. pen. in relazione agli art. 350 cod. proc. pen., 40, 44 e 49 d. Igs. 504/1995). Mancanza del fumus del reato in accertamento. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'impugnazione evidenziando circostanze relative al sequestro preventivo e non al sequestro probatorio. La difesa aveva depositato documentazione (documento di trasporto) dalla quale emergeva che il contenuto della cisterna di 28.300,00 litri era diretto in Grecia ed era solo di passaggio sul territorio nazionale (si trattava di olio lubrificante per autotrazione, non di gasolio). Inoltre, le analisi condotte dalla SGS Group, su richiesta della difesa, escludono che si tratti di gasolio. Con riferimento all'autocisterna contenente circa 28.300,00 litri di olio il sequestro avrebbe dovuto annullarsi, attesa la documentazione idonea ad escludere qualsiasi violazione del pagamento delle accise (l'olio era solo in transito in Italia, diretto in Grecia). Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale dei ricorsi). Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e ha rilevato come sussistono esigenze probatorie in relazione all'accertamento sulla effettiva natura dei liquidi in sequestro, al fine della verificazione delle accise evase, anche in relazione al carico di olio lubrificante (presunto); del resto è prevista la confisca obbligatoria. Le analisi della difesa escludono solo che si tratti di gasolio (ovvero non conforme agli standard), ma non definiscono la natura del prodotto, tanto da far ritenere necessari ulteriori esami. Inoltre, il Tribunale analizza anche la documentazione prodotta dalla difesa, relativa al carico di 28.300 litri di presunto olio lubrificante, e la ritiene insignificante per escludere il fumus del reato. Il Tribunale, infatti, rileva il sequestro anche di una pompa elettrica idonea a scaricare í liquidi e l'assenza di specifici sistemi di tracciamento per dimostrare le modalità e le tappe del viaggio (fino alla destinazione finale, Grecia), che non sono stati forniti sia al momento dei controlli e del sequestro, sia in sede di riesame. Nel caso in giudizio, quindi, l'analisi del Tribunale del riesame risulta adeguata alle risultanze degli atti - accertamenti di fatto -, e sul punto le prospettazioni dei ricorrenti risultano articolate in fatto, molto generiche e, peraltro, relative alla motivazione del provvedimento e non a violazioni di legge. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle a
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