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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16797/2026

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ntatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2545/2024 depositata il 01/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7767/2025Numero sezionale 3575/2026Numero di raccolta generale 16797/2026Data pubblicazione 28/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza n. 1947/2022 della CommissioneTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che confermava gli avvisi diaccertamento TARI relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 per unimmobile di sua proprietà sito in via Armacà.La società contestò la disponibilità dell'immobile e la mancataproduzione di rifiuti, chiedendo l'annullamento degli avvisi o, insubordine, la riduzione del tributo del 20%.La Corte di secondo grado respinse l'appello, ritenendolo infondato;quanto alla richiesta di riduzione del tributo del 20%, essa vennerigettata per mancanza di documentazione adeguata.Avverso la predetta decisione è interposto ricorso affidato a duecensure.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bisc.p.c. e la società ricorrente ha chiesto la decisione della causa.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza n. 9611 del10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliererelatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. afar parte del collegio giudicante a seguito della proposizionedell’opposizione contro tale proposta, e ad essa si rinvia perl’illustrazione delle ragioni giustificative.2.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per motivazione meramente apparente, per avere il Collegioprestato piena adesione alle argomentazioni spese dal Giudice di primogrado e ciò senza alcun vaglio critico dei motivi di gravame.3.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 59 deld.lgs. n. 507 del 1993, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo, in tesi, il Comune giammaiNumero registro generale 7767/2025Numero sezionale 3575/2026Numero di raccolta generale 16797/2026Data pubblicazione 28/05/2026resistito alla dedotta circostanza che il primo punto di raccolta utile eradistante più di 1 km dalla zona in cui era situato l’immobile; pertanto,il Giudice non avrebbe potuto sostenere che il contribuente non avesseassolto al proprio onere probatorio, atteso che tale fatto non era statocontestato dal Comune.Deve darsi atto che, in prossimità dell’udienza, la ricorrente hadepositato memoria con la quale ha chiesto il rinvio del procedimentoal fine di aderire alla definizione agevolata ai sensi della legge n. 199del 2025 (legge di Bilancio 2026), allegando a tal fine documentazionecomprovante l’assunto.In considerazione di quanto sopra deve, quindi, rinviarsi la causa anuovo ruolo.

P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II Grado dellaCalabria n. 2545/2024 depositata il 01/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7767/2025Numero sezionale 3575/2026Numero di raccolta generale 16797/2026Data pubblicazione 28/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza n. 1947/2022 della CommissioneTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che confermava gli avvisi diaccertamento TARI relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 per unimmobile di sua proprietà sito in via Armacà.La società contestò la disponibilità dell'immobile e la mancataproduzione di rifiuti, chiedendo l'annullamento degli avvisi o, insubordine, la riduzione del tributo del 20%.La Corte di secondo grado respinse l'appello, ritenendolo infondato;quanto alla richiesta di riduzione del tributo del 20%, essa vennerigettata per mancanza di documentazione adeguata.Avverso la predetta decisione è interposto ricorso affidato a duecensure. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380-bisc.p.c. e la società ricorrente ha chiesto la decisione della causa.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre dare atto che la sentenza n. 9611 del10.4.2024 ha escluso l’esistenza di incompatibilità del Consigliererelatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. afar parte del collegio giudicante a seguito della proposizionedell’opposizione contro tale proposta, e ad essa si rinvia perl’illustrazione delle ragioni giustificative.2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per motivazione meramente apparente, per avere il Collegioprestato piena adesione alle argomentazioni spese dal Giudice di primogrado e ciò senza alcun vaglio critico dei motivi di gravame.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 59 deld.lgs. n. 507 del 1993, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo, in tesi, il Comune giammaiNumero registro generale 7767/2025Numero sezionale 3575/2026Numero di raccolta generale 16797/2026Data pubblicazione 28/05/2026resistito alla dedotta circostanza che il primo punto di raccolta utile eradistante più di 1 km dalla zona in cui era situato l’immobile; pertanto,il Giudice non avrebbe potuto sostenere che il contribuente non avesseassolto al proprio onere probatorio, atteso che tale fatto non era statocontestato dal Comune.Deve darsi atto che, in prossimità dell’udienza, la ricorrente hadepositato memoria con la quale ha chiesto il rinvio del procedimentoal fine di aderire alla definizione agevolata ai sensi della legge n. 199del 2025 (legge di Bilancio 2026), allegando a tal fine documentazionecomprovante l’assunto.In considerazione di quanto sopra deve, quindi, rinviarsi la causa anuovo ruolo. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026Il Presidente
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