CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo, che lo ha condannato alla pena di 800 euro di multa per il reato di lesioni personali. 2. Considerato che i motivi di ricorso proposti, con i quali si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della provocazione, sono formulate secondo direttrici di censura inammissibili in sede di legittimità, poiché svolte in fatto. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482): il giudice di pace ha ritenuto, senza illogicità manifeste, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dal narrato del teste Finucci e dal referto di pronto soccorso del giorno successivo al fatto. Considerato che, inoltre, il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti della provocazione e di quelle generiche è privo di specificità. 3. Infine, quanto alle statuizioni in punto pena, è necessario ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie avvenuto. . 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammsainde. Così deciso il