CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inamnnissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 07/10/2021, la Corte di appello di Palermo - rideterminate in melius la pena principale nella reclusione di anni 2 e mesi 4 di reclusione e le pene accessorie fallimentari per la stessa durata - ha nel resto confermato la sentenza del 12/12/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore e di seguito liquidatore di Cemipe s.r.I., dichiarata fallita il 15/07/2015, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione dolosa del fallimento e (assolto l'imputato dall'imputazione di bancarotta per distrazione) lo aveva condannato alle pene riformate in appello e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e vizi di motivazione. A fronte delle dichiarazioni del curatore circa il fatto che le scritture contabili rinvenute dopo le indicazioni dell'imputato non erano state effettivamente esaminate, la sentenza impugnata ha motivato circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta semplice, non contestato, incorrendo quindi nel vizio denunciato, così come non è contestata la circostanza che Caravello non aveva intrapreso iniziative nonostante lo stato di decozione della società. 2.2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'appello in relazione all'imputazione di causazione dolosa del fallimento, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a rilevare il sistematico omesso pagamento dei debiti fiscali e previdenziali, laddove il curatore aveva escluso di aver effettuato accertamenti sulla regolarità del pagamento delle imposte. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Mentre il riferimento alla bancarotta semplice resta del tutto estraneo al nucleo essenziale della ratio decídendi della sentenza impugnata (il che esclude all'evidenza il vizio denunciato), la sentenza impugnata ha valorizzato lo stato in cui la documentazione contabile fu rinvenuta, sottolineando come, per le condizioni in cui furono conservati, i documenti contabili fossero illeggibili, il che priva di consistenza la deduzione circa il mancato esame da parte del curatore, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. In ordine all'ammontare dei debiti fiscali e previdenziali pari a circa 1 milione e 400 mila euro, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ai ruoli già notificati, sottolineando come detto ammontare non sia stato in alcun modo contestato. Il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili della testimonianza del curatore, sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). D'altra parte, il ricorso non si confronta con il rilievo del giudice di appello circa il carattere non contestato dei debiti tributari e previdenziali, risultando, pertanto, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem