CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 27595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; _-7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica, peraltro confondendone gli ambiti, censure inerenti alla riscontrata presenza di più persone all'atto della condotta e alla percepibilità dell'offesa, già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( nel rimarcare il dato della mera percepibilità dell'offesa), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite apprezzate nel ricostruire il fatto ( neppure contestato dal ricorso) oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.