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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 43235/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DELL'ORTO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza emessa in data 2 maggio 2022 dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame reale, ex art. 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, così replicando alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 2 maggio 2022, il Tribunale di Monza, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore dell'indagato ed ha per l'effetto confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 28 febbraio 2022 ed eseguito il successivo 29 marzo.

2. Ricorre per cassazione avverso la richiamata ordinanza il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]Orto, soggetto cui le cose sono state sequestrate, deducendo:

2.1. violazione della legge penale sostanziale (art. 2 d.lgs.74/2000) e processuale (artt. 192, 321 cod. proc. pen.) prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) essendo la motivazione adottata in sede di riesame del tutto apparente ed eccentrica rispetto alle argomentazioni proposte dalla difesa con l'istanza di riesame, avendo la difesa in quella sede evidenziato che l'unico presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal G.i.p. consisteva nel mancato deposito del formulario di identificazione del rifiuto, attestante l'attività di trasporto svolta dall'impresa della quale il ricorrente è titolare; laddove si era pure precisato che all'esito della perquisizione svolta dalla Guardia di Finanza in data 23 maggio 2019, presso i locali dell'azienda erano stati sequestrati in originale i detti formulari, la cui mancanza è oggi posta a fondamento del fumus commissi delicti del reato contestato in cautela; detti documenti, pertanto, non erano nella disponibilità dell'indagato, mentre erano invece nella disponibilità del Pubblico ministero, che neppure li aveva allegati alla domanda cautelare tra i documenti atti a sostenerne la fondatezza;

2.2. inosservanza della legge processuale prevista a pena di inefficacia (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 291 e 309 comma 5, cod. proc. pen.), per omessa trasmissione integrale al Tribunale per il riesame degli atti posti a fondamento della mozione cautelare rivolta al G.i.p.;

2.3. il medesimo vizio è dedotto in relazione alla omessa motivazione sulle deduzioni difensive proposte;

2.4. ancora la inosservanza della legge processuale è dedotta in riferimento alla valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora operate in sede di riesame rispetto ad una fattispecie processuale non accompagnata da idoneo corredo dimostrativo del fatto contestato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011 - 01; più recentemente Sez. 3, n. 30928 del 25/5/2021, n.m.); nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano infatti la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01).

1.2. Il ricorrente, nell'articolare plurime censure nei confronti dell'impugnata ordinanza, fondatamente rileva come detto provvedimento non ha tenuto conto del fatto che l'unico presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal GIP consisteva nel mancato deposito del formulario di identificazione del rifiuto attestante l'attività di trasporto svolta dall'impresa della quale il ricorrente è titolare; questi aveva in proposito lamentato che, all'esito della perquisizione svolta dalla Guardia di Finanza in data 23 maggio 2019 presso i locali dell'azienda, erano stati sequestrati in originale i detti formulari, la cui mancanza è oggi posta a fondamento del fumus commissi delicti del reato contestato in cautela; talché detti documenti non potevano restare nella disponibilità dell'indagato, mentre erano invece nella piena disponibilità del pubblico ministero, che neppure li aveva allegati alla domanda cautelare tra i documenti atti a sostenerne la fondatezza.

Il rilievo è fondato, perché tale obiezione posta dalla difesa in sede di riesame avrebbe meritato, se non una smentita documentalmente sostenuta nei presupposti di fatto, quanto meno una argomentata giustificazione circa la irrilevanza della detta documentazione in sequestro ai fini del decidere.

Il Tribunale per il riesame ha dunque deciso senza fornire, nei limiti propri del giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità dell'argomento opposto, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, la "violazione di legge" denunciata, cui consegue / l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.2.

Inoltre e sotto diverso profilo, è indubitabile che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (cd. serietà degli indizi), e non gravi indizi di colpevolezza.

Orbene, tale valutazione, in assenza del dato documentale che doveva primariamente orientare la decisione, in quanto dalla corretta redazione dei documenti in sequestro derivava la possibilità di dare al fatto una precisa connotazione illecita, è del tutto monca nei presupposti, fondandosi sulla mera iterazione di un tracciato argomentativo già percorso (con la medesima fallacia) nei precedenti stadi dell'incidente cautelare.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al tribunale circondariale, che colmerà l'evidenziata lacuna motivazionale.

P.Q.

M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Monza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DELL'ORTO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza emessa in data 2 maggio 2022 dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame reale, ex art. 324 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, così replicando alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 2 maggio 2022, il Tribunale di Monza, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta dal difensore dell'indagato ed ha per l'effetto confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 28 febbraio 2022 ed eseguito il successivo 29 marzo. 2. Ricorre per cassazione avverso la richiamata ordinanza il difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]Orto, soggetto cui le cose sono state sequestrate, deducendo: 2.1. violazione della legge penale sostanziale (art. 2 d.lgs.74/2000) e processuale (artt. 192, 321 cod. proc. pen.) prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.) essendo la motivazione adottata in sede di riesame del tutto apparente ed eccentrica rispetto alle argomentazioni proposte dalla difesa con l'istanza di riesame, avendo la difesa in quella sede evidenziato che l'unico presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal G.i.p. consisteva nel mancato deposito del formulario di identificazione del rifiuto, attestante l'attività di trasporto svolta dall'impresa della quale il ricorrente è titolare; laddove si era pure precisato che all'esito della perquisizione svolta dalla Guardia di Finanza in data 23 maggio 2019, presso i locali dell'azienda erano stati sequestrati in originale i detti formulari, la cui mancanza è oggi posta a fondamento del fumus commissi delicti del reato contestato in cautela; detti documenti, pertanto, non erano nella disponibilità dell'indagato, mentre erano invece nella disponibilità del Pubblico ministero, che neppure li aveva allegati alla domanda cautelare tra i documenti atti a sostenerne la fondatezza; 2.2. inosservanza della legge processuale prevista a pena di inefficacia (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 291 e 309 comma 5, cod. proc. pen.), per omessa trasmissione integrale al Tribunale per il riesame degli atti posti a fondamento della mozione cautelare rivolta al G.i.p.; 2.3. il medesimo vizio è dedotto in relazione alla omessa motivazione sulle deduzioni difensive proposte; 2.4. ancora la inosservanza della legge processuale è dedotta in riferimento alla valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora operate in sede di riesame rispetto ad una fattispecie processuale non accompagnata da idoneo corredo dimostrativo del fatto contestato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011 - 01; più recentemente Sez. 3, n. 30928 del 25/5/2021, n.m.); nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano infatti la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). 1.2. Il ricorrente, nell'articolare plurime censure nei confronti dell'impugnata ordinanza, fondatamente rileva come detto provvedimento non ha tenuto conto del fatto che l'unico presupposto del fumus commissi delicti ravvisato dal GIP consisteva nel mancato deposito del formulario di identificazione del rifiuto attestante l'attività di trasporto svolta dall'impresa della quale il ricorrente è titolare; questi aveva in proposito lamentato che, all'esito della perquisizione svolta dalla Guardia di Finanza in data 23 maggio 2019 presso i locali dell'azienda, erano stati sequestrati in originale i detti formulari, la cui mancanza è oggi posta a fondamento del fumus commissi delicti del reato contestato in cautela; talché detti documenti non potevano restare nella disponibilità dell'indagato, mentre erano invece nella piena disponibilità del pubblico ministero, che neppure li aveva allegati alla domanda cautelare tra i documenti atti a sostenerne la fondatezza. Il rilievo è fondato, perché tale obiezione posta dalla difesa in sede di riesame avrebbe meritato, se non una smentita documentalmente sostenuta nei presupposti di fatto, quanto meno una argomentata giustificazione circa la irrilevanza della detta documentazione in sequestro ai fini del decidere. Il Tribunale per il riesame ha dunque deciso senza fornire, nei limiti propri del giudizio cautelare, spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità dell'argomento opposto, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, la "violazione di legge" denunciata, cui consegue / l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.2. Inoltre e sotto diverso profilo, è indubitabile che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (cd. serietà degli indizi), e non gravi indizi di colpevolezza. Orbene, tale valutazione, in assenza del dato documentale che doveva primariamente orientare la decisione, in quanto dalla corretta redazione dei documenti in sequestro derivava la possibilità di dare al fatto una precisa connotazione illecita, è del tutto monca nei presupposti, fondandosi sulla mera iterazione di un tracciato argomentativo già percorso (con la medesima fallacia) nei precedenti stadi dell'incidente cautelare. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al tribunale circondariale, che colmerà l'evidenziata lacuna motivazionale. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Monza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso in R
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