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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 10538/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi costituiscono pedissequa ripetizione di argomenti già affrontati nell'appello (il primo ed il secondo motivo del ricorso in cassazione trovando entrambi riflesso nel primo motivo d'appello, gli ulteriori essendo trattati nello stesso ordine), come sintetizzati nella sentenza di secondo grado, avendo ivi ottenutb adeguata risposta, con la quale i motivi stessi non si confrontano realmente; considerato che in sostanza, a dispetto del nome 'ricorso' e dei riferimenti all'art. 606 cod. proc. pen., ci si trova al cospetto di un atto che, con la logica dell'appello, propone in cassazione questioni che non pertengono allo scrutinio di legittimità e sono pertanto non consentite in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi costituiscono pedissequa ripetizione di argomenti già affrontati nell'appello (il primo ed il secondo motivo del ricorso in cassazione trovando entrambi riflesso nel primo motivo d'appello, gli ulteriori essendo trattati nello stesso ordine), come sintetizzati nella sentenza di secondo grado, avendo ivi ottenutb adeguata risposta, con la quale i motivi stessi non si confrontano realmente; considerato che in sostanza, a dispetto del nome 'ricorso' e dei riferimenti all'art. 606 cod. proc. pen., ci si trova al cospetto di un atto che, con la logica dell'appello, propone in cassazione questioni che non pertengono allo scrutinio di legittimità e sono pertanto non consentite in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.