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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 04090/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9256/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI n. 375/2020 depositata il 18/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 375/2020 della Corte d'Appello di Bari, resa pubblica in data 18 febbraio 2020; resiste e propone ricorso incidentale basato su due motivi [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] ed ha accertato la natura usuraria del tasso di mora convenuto alla data di conclusione del contratto di locazione finanzia, avente ad oggetto una unità di diporto, ed ha condannato la società concedente a restituire all’utilizzatore la somma di euro 251.690,94 percepita a titolo di interessi moratori non dovuti; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Considerato che I motivi del ricorso principale sono i seguenti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente riconosciuto l’applicazione del principio iura novit curia in ordine ai decreti periodicamente emanati da Ministero recanti la rilevazione del TEGM; 2) violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per avere il giudice a quo attribuito rilievo decisivo alla CTU formatasi in assenza di allegazione di prova di parte; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello omesso l’esame della scrittura privata con cui erano state modificate le condizioni contrattuali; 4) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1815, 2° comma, cod.civ. e dell’art. 644 cod. pen., con l’art. 2 della l. n. 109/1996, per avere la Corte d'Appello riconosciuto la rilevanza degli interessi di mora ai fini dell’accertamento dell’usura; 5) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per omesso esame della CTU; 6) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per omesso esame della clausola di salvaguardia inserita nel contratto.

Il ricorso incidentale si basa sui seguenti due motivi: 7) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 8) violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod.proc.civ. e dei principi che sovrintendono la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ.; 9) in data 27 ottobre 2023 è stato ritualmente depositato un accordo transattivo intercorso tra le parti in causa con cui le stesse hanno convenuto di abbandonare i giudizi pendenti, compreso quello oggetto della presente controversia; 10) i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione PQM La Corte dichiara il ricorso principale e quello incidentale inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa tra le parti le spese delgiudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023 dalla Terza S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9256/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI n. 375/2020 depositata il 18/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 375/2020 della Corte d'Appello di Bari, resa pubblica in data 18 febbraio 2020; resiste e propone ricorso incidentale basato su due motivi [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] ed ha accertato la natura usuraria del tasso di mora convenuto alla data di conclusione del contratto di locazione finanzia, avente ad oggetto una unità di diporto, ed ha condannato la società concedente a restituire all’utilizzatore la somma di euro 251.690,94 percepita a titolo di interessi moratori non dovuti; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che I motivi del ricorso principale sono i seguenti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente riconosciuto l’applicazione del principio iura novit curia in ordine ai decreti periodicamente emanati da Ministero recanti la rilevazione del TEGM; 2) violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per avere il giudice a quo attribuito rilievo decisivo alla CTU formatasi in assenza di allegazione di prova di parte; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello omesso l’esame della scrittura privata con cui erano state modificate le condizioni contrattuali; 4) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1815, 2° comma, cod.civ. e dell’art. 644 cod. pen., con l’art. 2 della l. n. 109/1996, per avere la Corte d'Appello riconosciuto la rilevanza degli interessi di mora ai fini dell’accertamento dell’usura; 5) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per omesso esame della CTU; 6) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per omesso esame della clausola di salvaguardia inserita nel contratto. Il ricorso incidentale si basa sui seguenti due motivi: 7) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 8) violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 cod.proc.civ. e dei principi che sovrintendono la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ.; 9) in data 27 ottobre 2023 è stato ritualmente depositato un accordo transattivo intercorso tra le parti in causa con cui le stesse hanno convenuto di abbandonare i giudizi pendenti, compreso quello oggetto della presente controversia; 10) i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione PQM La Corte dichiara il ricorso principale e quello incidentale inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa tra le parti le spese delgiudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023 dalla Terza S
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