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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 35688/2022

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9995-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 210/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il provvedimento del 22 giugno 2015 dell’Ufficio elettrificazione della Provincia autonoma di Bolzano, con cui non era stata ammessa ad istruttoria la sua domanda di concessione di piccola derivazione delle acque del rio Gadera.

Il Tribunale respinse il ricorso.

Impugnata la sentenza innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza del 27 novembre 2019, n. 31025 è stato accolto il primo motivo di ricorso, il quale censurava la violazione dell’art. 7, comma 8, t.u. n. 1775 del 1933 e delle norme che regolano la competenza in ordine al rigetto c.d. in limine delle domande di concessione di derivazione, nonché motivazione perplessa, illogica ed incongrua, nella parte in cui la sentenza aveva riconosciuto che l’Ufficio elettrificazione della Provincia di Bolzano fosse abilitato ad adottare un provvedimento di rigetto.

Con sentenza del 22 dicembre 2021, n. 210, provvedendo in sede di rinvio, il T.s.a.p. ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ha rilevato il Tribunale che, dopo che la Cassazione con la sentenza rescindente n. 31025 del 2019 aveva giudicato fondato il motivo, concernente il difetto di competenza della P.A. che aveva adottato l’originario provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione di derivazione a scopo idroelettrico dal rio Gadera nel Comune di Marebbe, e pur essendo stata riaperta l’istruttoria procedimentale su detta istanza, tuttavia la società (al pari delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].) ha presentato la domanda per una nuova derivazione, in tal modo assumendo la qualifica di promotore per una nuova iniziativa imprenditoriale di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi dell’art. 3 l.p.

Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2: infatti, in luogo didare riscontro alla richiesta istruttoria, formulata dalla provincia nell’originario procedimento, la società ha preferito perseguire l’ottenimento di una nuova concessione, così palesando di non avere più interesse a quella originaria.

In tale contesto il decidente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e compensato per intero le spese di lite.

Avverso questa decisione propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Non svolge difese la Provincia di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 100 e 112 c.p.c., assumendo che non si trattava affatto della presentazione di una nuova domanda di derivazione, ma della stessa i stanza, come sarebbe palesato dall’essere questa contrassegnata dal medesimo numero o stringa alfanumerica, che come è noto caratterizza l’istanza, la concessione e l’utenza (GD/9605).

Era, quindi, la medesima istruttoria ed il medesimo procedimento, in quanto l’integrazione alla propria originaria domanda, su richiesta della p.a., non costituisce una domanda nuova di derivazione.

Con il secondo motivo, deduce l’esponente la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non essersi pronunciato il T.s.a.p. sui motivi del ricorso.

2. – Il due motivi, che devono esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili.

Lamenta la ricorrente che il Tribunale abbia equivocato sulla natura della propria istanza, che non costituiva domanda nuova con rinuncia implicita alla precedente, ma la medesima istanza di derivazione, onde il T.s.a.p. avrebbe dovuto provvedere a valutare la legittimità del provvedimento amministrativo emesso, come al medesimo demandato, nel giudizio rescindente, dalla sentenza rescissoria delle Sezioni unite.

Si tratta, tuttavia, di questione che presuppone un accertamento di fatto –la presentazione di una nuova domanda, la qualificazione di essa come autonoma o come mero adempimento istruttorio all’interno del primo procedimento – che non assolve il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., e che pretende un nuovo giudizio di fatto imammissibile in questa sede.

Invero, la ricorrente non ha denunciato detto profilo fattuale in modo ammissibile, non avendo né riportato per esteso i contenuti degli atti cui si riferisce, in violazione dell’art. 366 c.p.c., né formulato un motivo di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma si è limitata a dolersi del mancato accoglimento della tesi della mera attività istruttoria – così contrapponendo il proprio convincimento a quello del giudicante – e a denunciare un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che di contro non sussiste, essendosi il tribunale anzi pronunciato sul ricorso, deciso con una declaratoria di improcedibilità.

In tal modo, il ricorso risulta gravementecarente, già sotto il profilo dell’autosufficienza e peraltro, quanto meno nel primo motivo , mira a prospettare, piuttosto,un errore revocatorio.

3. – Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9995-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 210/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il provvedimento del 22 giugno 2015 dell’Ufficio elettrificazione della Provincia autonoma di Bolzano, con cui non era stata ammessa ad istruttoria la sua domanda di concessione di piccola derivazione delle acque del rio Gadera. Il Tribunale respinse il ricorso. Impugnata la sentenza innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza del 27 novembre 2019, n. 31025 è stato accolto il primo motivo di ricorso, il quale censurava la violazione dell’art. 7, comma 8, t.u. n. 1775 del 1933 e delle norme che regolano la competenza in ordine al rigetto c.d. in limine delle domande di concessione di derivazione, nonché motivazione perplessa, illogica ed incongrua, nella parte in cui la sentenza aveva riconosciuto che l’Ufficio elettrificazione della Provincia di Bolzano fosse abilitato ad adottare un provvedimento di rigetto. Con sentenza del 22 dicembre 2021, n. 210, provvedendo in sede di rinvio, il T.s.a.p. ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato il Tribunale che, dopo che la Cassazione con la sentenza rescindente n. 31025 del 2019 aveva giudicato fondato il motivo, concernente il difetto di competenza della P.A. che aveva adottato l’originario provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione di derivazione a scopo idroelettrico dal rio Gadera nel Comune di Marebbe, e pur essendo stata riaperta l’istruttoria procedimentale su detta istanza, tuttavia la società (al pari delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].) ha presentato la domanda per una nuova derivazione, in tal modo assumendo la qualifica di promotore per una nuova iniziativa imprenditoriale di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi dell’art. 3 l.p. Bolzano 26 gennaio 2015, n. 2: infatti, in luogo didare riscontro alla richiesta istruttoria, formulata dalla provincia nell’originario procedimento, la società ha preferito perseguire l’ottenimento di una nuova concessione, così palesando di non avere più interesse a quella originaria. In tale contesto il decidente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e compensato per intero le spese di lite. Avverso questa decisione propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Non svolge difese la Provincia di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., 100 e 112 c.p.c., assumendo che non si trattava affatto della presentazione di una nuova domanda di derivazione, ma della stessa i stanza, come sarebbe palesato dall’essere questa contrassegnata dal medesimo numero o stringa alfanumerica, che come è noto caratterizza l’istanza, la concessione e l’utenza (GD/9605). Era, quindi, la medesima istruttoria ed il medesimo procedimento, in quanto l’integrazione alla propria originaria domanda, su richiesta della p.a., non costituisce una domanda nuova di derivazione. Con il secondo motivo, deduce l’esponente la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non essersi pronunciato il T.s.a.p. sui motivi del ricorso. 2. – Il due motivi, che devono esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili. Lamenta la ricorrente che il Tribunale abbia equivocato sulla natura della propria istanza, che non costituiva domanda nuova con rinuncia implicita alla precedente, ma la medesima istanza di derivazione, onde il T.s.a.p. avrebbe dovuto provvedere a valutare la legittimità del provvedimento amministrativo emesso, come al medesimo demandato, nel giudizio rescindente, dalla sentenza rescissoria delle Sezioni unite. Si tratta, tuttavia, di questione che presuppone un accertamento di fatto –la presentazione di una nuova domanda, la qualificazione di essa come autonoma o come mero adempimento istruttorio all’interno del primo procedimento – che non assolve il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., e che pretende un nuovo giudizio di fatto imammissibile in questa sede. Invero, la ricorrente non ha denunciato detto profilo fattuale in modo ammissibile, non avendo né riportato per esteso i contenuti degli atti cui si riferisce, in violazione dell’art. 366 c.p.c., né formulato un motivo di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma si è limitata a dolersi del mancato accoglimento della tesi della mera attività istruttoria – così contrapponendo il proprio convincimento a quello del giudicante – e a denunciare un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che di contro non sussiste, essendosi il tribunale anzi pronunciato sul ricorso, deciso con una declaratoria di improcedibilità. In tal modo, il ricorso risulta gravementecarente, già sotto il profilo dell’autosufficienza e peraltro, quanto meno nel primo motivo , mira a prospettare, piuttosto,un errore revocatorio. 3. – Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione dell’intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
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