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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46131/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] CRESCIMONE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dì Potenza, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Matera di condanna della predetta per i reati di cui agli artt. 494 e 61 n. 2 cod. pen. (capo a) e agli artt. 624 bis e 625 nn. 2 e 4, cod. pen. (in Bernalda, il 28/9/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo la parte contestato con due motivi la valutazione delle prove e la validità della individuazione fotografica operata dalla persona offesa, senza operare un effettivo confronto con i motivi della decisione e, dunque, sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale probatOrio che le è precluso (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), avendo la Corte territoriale valorizzato numerosi elementi a riscontro e giustificato la ritenuta attendibilità della persona offesa, dando rilievo soprattutto al riconoscimento effettuato dalla stessa in epoca prossima all'accaduto (sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli, Rv. 279437-01, in cui si è spiegato che la forza probatoria della individuazione non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice; sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep.2019, Aouchini, Rv. 275548-01, in cui si è confermata la natura di prova atipica del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini ---'"1Jisce) -- e precisato che la sua rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto); che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve essere rilevata l'assoluta genericità della doglianza, neppure sostenuta da ragioni in diritto e dati fattuali pretermessi, ma anche l'erroneo assunto difensivo secondo cui, all'epoca del reato, la forbice edittale per il reato di furto ìn abitazione sarebbe stata ricompresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni di reclusione, laddove la pena edittale per il furto di cui all'art. 624 bis, cod. pen. (avuto riguardo al tempus commissi delicti, cioè il settembre 2017) era, invece, ricompresa tra un minimo di anni tre e un massimo di anni sei, altresì dovendosi tener conto, ai fini della individuazione della pena, dell'aumento per la ritenuta recidiva qualificata; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] CRESCIMONE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dì Potenza, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Matera di condanna della predetta per i reati di cui agli artt. 494 e 61 n. 2 cod. pen. (capo a) e agli artt. 624 bis e 625 nn. 2 e 4, cod. pen. (in Bernalda, il 28/9/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo la parte contestato con due motivi la valutazione delle prove e la validità della individuazione fotografica operata dalla persona offesa, senza operare un effettivo confronto con i motivi della decisione e, dunque, sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale probatOrio che le è precluso (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), avendo la Corte territoriale valorizzato numerosi elementi a riscontro e giustificato la ritenuta attendibilità della persona offesa, dando rilievo soprattutto al riconoscimento effettuato dalla stessa in epoca prossima all'accaduto (sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli, Rv. 279437-01, in cui si è spiegato che la forza probatoria della individuazione non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice; sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep.2019, Aouchini, Rv. 275548-01, in cui si è confermata la natura di prova atipica del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini ---'"1Jisce) -- e precisato che la sua rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto); che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve essere rilevata l'assoluta genericità della doglianza, neppure sostenuta da ragioni in diritto e dati fattuali pretermessi, ma anche l'erroneo assunto difensivo secondo cui, all'epoca del reato, la forbice edittale per il reato di furto ìn abitazione sarebbe stata ricompresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni di reclusione, laddove la pena edittale per il furto di cui all'art. 624 bis, cod. pen. (avuto riguardo al tempus commissi delicti, cioè il settembre 2017) era, invece, ricompresa tra un minimo di anni tre e un massimo di anni sei, altresì dovendosi tener conto, ai fini della individuazione della pena, dell'aumento per la ritenuta recidiva qualificata; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est.
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