CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5651/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; – intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3667/2020, F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5651/2021 Numero sezionale 3895/2022 Numero di raccolta generale 14642/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 depositata il 21 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre, con unico mezzo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione — che rimane intimata — per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Roma, nella contumacia dell’appellata, ne ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato il d.i. nei suoi confronti emesso, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], per il pagamento del complessivo importo di € 37.510, quale corrispettivo per la realizzazione di un’opera artistica; essendo l’opposizione, e poi l’appello, fondati sull’assunto che la commessa per la realizzazione di detta opera era sottoposta a condizione sospensiva, non avveratasi, la Corte capitolina ha rigettato il gravame sul rilievo che «l’inutilizzabilità dei documenti contenuti nel fascicolo di primo grado della parte appellata non consente di scrutinare la fondatezza del gravame»; ha in tal senso richiamato il principio secondo cui «il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma primo e 166 cod. proc. civ., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 delle disp. att. cod. proc. civ., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art.168 cod. proc. civ.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5651/2021 Numero sezionale 3895/2022 Numero di raccolta generale 14642/2022 stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il Data pubblicazione 09/05/2022 fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello» (Cass. n. 78 del 08/01/2007; v. anche conf. Cass. n. 2129 del 25/01/2022); essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame dell’atto di appello; violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.»; rileva che agli atti di causa era presente il fascicolo di parte di primo grado dell’appellata, in quanto mai ritirato e, quindi, trasmesso unitamente al fascicolo d’ufficio di primo grado alla Corte d’Appello; sostiene quindi che, non importando che la presenza del fascicolo di parte fosse «accidentale» o, invece, «voluta», ciò che rileva è che il fascicolo fosse materialmente presente e, quindi, la Corte ne avesse la disponibilità, e con essa anche il potere - dovere di riesaminare i documenti ivi contenuti; osserva che, «d’altra parte, non si comprende per quale ragione … (essa appellante) avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 76 disp att. cod. proc. civ., farsi rilasciare copia dal cancelliere di un fascicolo che era già agli atti di causa e che lì sarebbe rimasto fino alla fine del giudizio di appello, visto che controparte era rimasta contumace»; afferma ancora che la sanzione dell'inammissibilità del gravame non è legata sic et simpliciter ad un'omessa allegazione dell'appellante, ma è giustificata dal fatto che tale omissione abbia come effetto di precludere al giudice di appello di scrutinare i documenti presenti nel fascicolo di prime cure dell'appellato F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 5651/2021 Numero sezionale 3895/2022 Numero di raccolta generale 14642/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 contumace; reputa il Collegio che — avuto riguardo alla questione di diritto posta con il ricorso — non sussistano le condizioni per definire il ricorso ai sensi dei nn. 1 o 5 dell'art. 375 cod. proc. civ. e che pertanto la causa vada rimessa, ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., alla sezione semplice per essere trattata in pubblica udienza; P.Q.M. rimette la causa alla Sezione Terza per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E