Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 47134/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza emessa il 22 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 6 aprile) in parziale riforma della condanna emessa in primo grado ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena irrogata nella misura di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta in primo grado la fattispecie di cui al comma 5, in relazione alla illecita detenzione in concorso di 8,5 gr. di cocaina.

2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sospensione del giudizio di appello, nonostante fosse stata depositata, ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 150 del 2022, rituale istanza per l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova (per la quale sussistevano tutti i presupposti atteso che solo con la pronuncia di primo grado, che ha ritenuto configurabile la fattispecie del comma 5, è divenuto possibile il ricorso alla MAP).

2.2. Con il secondo motivo deduce che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 73 cit., mentre dalle prove emerse nel giudizio risultava evidente che si trattava di detenzione dello stupefacente per uso personale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

In particolare, il PG ha chiesto che il ricorso venga rigettato, dal momento che "Il primo motivo deve ritenersi infondato in quanto l'art. 90 della d.lgs. n. 150 del 2022 consente la proposizione dell'istanza di messa alla prova per la quale siano scaduti i termini solo in relazione ai reati (di nuova introduzione come legittimanti la medesima) previsti dall'art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. citato.

Il secondo motivo, sulla destinazione ad uso personale dello stupefacente, sollecita inammissibili rivalutazioni di merito, senza dialogare adeguatamente con i logici argomenti e le congrue indicazioni fattuali contenute in sentenza volto ad escluderlo". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

2. Preliminarmente, va rilevato che, secondo quanto risulta dagli atti del fascicolo dell'appello - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una nullità di natura processuale - il difensore dell'imputato, con richiesta trasmessa via pec alla Corte territoriale in data 8 febbraio 2023, aveva chiesto la trattazione orale dell'udienza anticipando "che, a mente dell'art. 90 d.Ig. 150/2022, presenterò istanza di sospensione del processo con messa alla prova in favore di Piccolo".

L'istanza in questione è tardiva, dal momento che l'udienza di trattazione dell'appello si è svolta il 22 febbraio 2023 e l'art. 23 bis della legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 137/2020 stabilisce che per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, prescrivendo, al comma quarto, che la richiesta di discussione orale e quella dell'imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all'udienza "è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza" (termine nella specie non rispettato dal difensore dell'imputato).

3. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che la richiesta, sebbene tardiva, essendo pervenuta al Giudice di appello dovesse comunque essere considerata nell'udienza di trattazione del gravame, rileva questa Corte che non sussistevano i presupposti per una sua delibazione favorevole.

Invero, come correttamente evidenziato dal PG, la disciplina transitoria di cui all'art. 90 d.lgs. n. 150 - invocata dall'imputato - consente la richiesta di ammissione alla messa alla prova (MAP) oltre la fase ordinaria in cui essa è esperibile solo per le ipotesi di reato in relazione alle quali l'istituto è divenuto applicabile per effetto della disciplina contenuta nell'art. 32 del medesimo decreto legislativo.

Il delitto di cui al comma 5 dell'art. 73 TU Stup., invece, era suscettibile di MAP già prima della indicata modifica normativa (e dunque errato è il richiamo all'art. 90 cit.).

3.1. Nella specie, peraltro, il giudice di primo grado, fermi rimanendo i fatti contestati, ha ritenuto di poterli riqualificare ai sensi del comma 5 dell'art. 73.

Al riguardo, in un caso del tutto identico a quello oggetto del ricorso, questa Sezione ha recentemente ritenuto che «In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo"» (Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284610 - 01).

Tale pronuncia richiama precedenti conformi e ha così motivato sul punto: «In tal senso, peraltro, sembra deporre il principio affermato in tema di oblazione secondo cui, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. e neppure quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, di formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez.

U, n. 32351 del 26/06/2014, Tuzzolino, Rv. 259925).

In tal senso si è espressa la Corte costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen.

Si è fatto al riguardo notare come le disposizioni censurate ben si prestino a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, a condizione che l'interessato detto rito abbia a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola.

Tale interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente (Corte cost., sent. n. 131 del 2019)».

3.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide pienamente le argomentazioni sopra riportate.

Pertanto, non avendo il Tribunale operato alcun differente accertamento del fatto contestato ma solo una diversa qualificazione giuridica dello stesso, la richiesta di MAP - formulata soltanto in appello - risulta comunque tardiva e dunque inammissibile.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La destinazione dello stupefacente, rinvenuto nell'abitazione, all'uso personale da parte del ricorrente e della di lui moglie (anch'essa condannata in primo grado e in appello) è stata esclusa sulla base degli elementi rappresentati: dal rinvenimento di un bilancino di precisione digitale e di un manoscritto indicante cifre e nominativi all'interno di cassetta di sicurezza; dalla circostanza che lo stupefacente fosse occultato all'interno di un cofanetto metallico, di cui parte in involucri termosaldati; dalle dichiarazioni rese dai due imputati in sede di interrogatorio (in particolare la donna riferiva che né lei né il marito facevano uso di cocaina, mentre Piccolo affermava di essere lui l'unico consumatore dello stupefacente).

La Corte di appello conclude quindi nel senso che "questi dati, unitamente al complessivo compendio probatorio, rendono inverosimile la versione difensiva, costituendo piuttosto prova congrua al di là di ogni ragionevole dubbio della responsabilità penale degli odierni imputati" (Piccolo e la moglie).

La motivazione della sentenza impugnata non è certamente illogica e risulta rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» e «La valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01 e - 02).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza emessa il 22 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 6 aprile) in parziale riforma della condanna emessa in primo grado ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena irrogata nella misura di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta in primo grado la fattispecie di cui al comma 5, in relazione alla illecita detenzione in concorso di 8,5 gr. di cocaina. 2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sospensione del giudizio di appello, nonostante fosse stata depositata, ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 150 del 2022, rituale istanza per l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova (per la quale sussistevano tutti i presupposti atteso che solo con la pronuncia di primo grado, che ha ritenuto configurabile la fattispecie del comma 5, è divenuto possibile il ricorso alla MAP). 2.2. Con il secondo motivo deduce che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 73 cit., mentre dalle prove emerse nel giudizio risultava evidente che si trattava di detenzione dello stupefacente per uso personale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. In particolare, il PG ha chiesto che il ricorso venga rigettato, dal momento che "Il primo motivo deve ritenersi infondato in quanto l'art. 90 della d.lgs. n. 150 del 2022 consente la proposizione dell'istanza di messa alla prova per la quale siano scaduti i termini solo in relazione ai reati (di nuova introduzione come legittimanti la medesima) previsti dall'art. 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. citato. Il secondo motivo, sulla destinazione ad uso personale dello stupefacente, sollecita inammissibili rivalutazioni di merito, senza dialogare adeguatamente con i logici argomenti e le congrue indicazioni fattuali contenute in sentenza volto ad escluderlo". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. Preliminarmente, va rilevato che, secondo quanto risulta dagli atti del fascicolo dell'appello - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una nullità di natura processuale - il difensore dell'imputato, con richiesta trasmessa via pec alla Corte territoriale in data 8 febbraio 2023, aveva chiesto la trattazione orale dell'udienza anticipando "che, a mente dell'art. 90 d.Ig. 150/2022, presenterò istanza di sospensione del processo con messa alla prova in favore di Piccolo". L'istanza in questione è tardiva, dal momento che l'udienza di trattazione dell'appello si è svolta il 22 febbraio 2023 e l'art. 23 bis della legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 137/2020 stabilisce che per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, prescrivendo, al comma quarto, che la richiesta di discussione orale e quella dell'imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all'udienza "è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza" (termine nella specie non rispettato dal difensore dell'imputato). 3. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che la richiesta, sebbene tardiva, essendo pervenuta al Giudice di appello dovesse comunque essere considerata nell'udienza di trattazione del gravame, rileva questa Corte che non sussistevano i presupposti per una sua delibazione favorevole. Invero, come correttamente evidenziato dal PG, la disciplina transitoria di cui all'art. 90 d.lgs. n. 150 - invocata dall'imputato - consente la richiesta di ammissione alla messa alla prova (MAP) oltre la fase ordinaria in cui essa è esperibile solo per le ipotesi di reato in relazione alle quali l'istituto è divenuto applicabile per effetto della disciplina contenuta nell'art. 32 del medesimo decreto legislativo. Il delitto di cui al comma 5 dell'art. 73 TU Stup., invece, era suscettibile di MAP già prima della indicata modifica normativa (e dunque errato è il richiamo all'art. 90 cit.). 3.1. Nella specie, peraltro, il giudice di primo grado, fermi rimanendo i fatti contestati, ha ritenuto di poterli riqualificare ai sensi del comma 5 dell'art. 73. Al riguardo, in un caso del tutto identico a quello oggetto del ricorso, questa Sezione ha recentemente ritenuto che «In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo"» (Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284610 - 01). Tale pronuncia richiama precedenti conformi e ha così motivato sul punto: «In tal senso, peraltro, sembra deporre il principio affermato in tema di oblazione secondo cui, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. e neppure quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, di formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tuzzolino, Rv. 259925). In tal senso si è espressa la Corte costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Si è fatto al riguardo notare come le disposizioni censurate ben si prestino a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, a condizione che l'interessato detto rito abbia a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente (Corte cost., sent. n. 131 del 2019)». 3.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide pienamente le argomentazioni sopra riportate. Pertanto, non avendo il Tribunale operato alcun differente accertamento del fatto contestato ma solo una diversa qualificazione giuridica dello stesso, la richiesta di MAP - formulata soltanto in appello - risulta comunque tardiva e dunque inammissibile. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La destinazione dello stupefacente, rinvenuto nell'abitazione, all'uso personale da parte del ricorrente e della di lui moglie (anch'essa condannata in primo grado e in appello) è stata esclusa sulla base degli elementi rappresentati: dal rinvenimento di un bilancino di precisione digitale e di un manoscritto indicante cifre e nominativi all'interno di cassetta di sicurezza; dalla circostanza che lo stupefacente fosse occultato all'interno di un cofanetto metallico, di cui parte in involucri termosaldati; dalle dichiarazioni rese dai due imputati in sede di interrogatorio (in particolare la donna riferiva che né lei né il marito facevano uso di cocaina, mentre Piccolo affermava di essere lui l'unico consumatore dello stupefacente). La Corte di appello conclude quindi nel senso che "questi dati, unitamente al complessivo compendio probatorio, rendono inverosimile la versione difensiva, costituendo piuttosto prova congrua al di là di ogni ragionevole dubbio della responsabilità penale degli odierni imputati" (Piccolo e la moglie). La motivazione della sentenza impugnata non è certamente illogica e risulta rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» e «La valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01 e - 02). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Sentenza Cassazione n. 47134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris