CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11106/2020,proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 289, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ANTO- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 18 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - 2di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. avverso la sen tenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 148/2020,depositata il 03/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un’azione di regolamento di confini relativi a un giardino, composto da tre terrazzamenti articolati in al- trettanti livelli, a proprietà suddivisa tra due fratelli per testamento paterno. L’azione, promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti del fratello Riccardo, rigettata in primo grado, è accolta in se- condo grado. Il ricorso in cassazione di [OSCURATO:PERSONA] si basa su sei motivi, illustrati da memoria. Resist ono con controricorso gli eredi di Giuseppe. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo mo tivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 158 c.p.c., nonché degli artt. 3, 25, co. 1, 111, co. 2, 106, co. 2 Cost. per avere la Corte d'Appello giudicato con un collegio illegittimo a causa della partecipazione di un giudice ausiliare che non poteva integrare il collegio ed esercitare stabilmente la funzione giurisdizionale. Il motivo – come riconosciuto in memoria dalla stessa parte ricor- rente -superato da Corte cost. 41/2021, la quale - pur accogliendo la questione di legi ttimità costituzionale sollevata , rispetto a ll'art. 106, co. 1 e 2 Cost., con riferimento alle disposizioni che istituiscono e di- sciplinano nell'ambito della magistratura onoraria la figura dei giudici ausiliari d'appello, conferendogli lo status di componenti dei collegi (cfr. artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. 69 / 2 013, conv. in l. 98/2013) - ne ha sancito la provvisoria applicabilità fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della 3di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32d.lgs. 116/2017, cioè attualmente fino al 31/10/2025, affinché il legislatore disponga di un lasso di tempo che assicuri il rispetto dei parametri costituziona- li de quibuscon la gradualità necessaria a contemperarlo con il rispet- to dialtri valori costituzionali di almeno pari livello, i quali risultereb- bero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costi- tuzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin alla data di efficacia della disciplina ordinaria colpita dalla pronuncia.In particola- re, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto, che prevede la partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi giudicantinelle sezioni delle corti di appello,è volta ad evitare d i privare queste ulti- me, in modo improvvidamente improvviso, dei benefici che derivano da tale partecipazione, in termini di riduzionedell'arretrato nelle cau- se civili (cfr. Cass. 32065/2021). In conclusione, il primo motivo di ricorso è rigettato. 2. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., per avere la Corte di appello: (a) omesso di considerare che vi è contestazione del titolo di provenienza dell’attore con riferimento all’area in discussione e che pertanto era da proporre azione di rivendicazione, non già di regolamento di confini; (b)pronunciato sulla domanda di regolamen- to di confini in difetto del requisito della incertezzadi questi ultimi. Il motivo è da dichiarare inammissibile per una serie di ragioni di- stinte in ragione dei due profili fatti valere. 2.1. - In primo luogo, l a censura sub a) è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 c .p.c., nella parte in cui fa valere l’eccezione di usuca- pione a fondamento della contestazione del titolo di provenienza dell’attore. Infatti, essa non offre argomenti per mutare l’orientamento di questa Corte -espresso da Cass. 5899/2001 e fatto 4di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. proprio dalla sentenza impugnata - secondo il quale l’ eccezione di usucapione sollevata dal convenuto (indipendentemente dai profili di eventuale inammissibilità, che saranno approfonditi nell’esame del terzo motivo di ricorso (v. avanti, n. 3)non vale a frustrare il regola- mento di confininel suo profilo di azione in cui s i controverte non dei titoli di proprietà, bensì dell'estensione di fondi c onfinanti , a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro. 2.2. - In secondo luogo , l a censura sub a) è inammissibile nella parte in cui fa valere l’atto di donazione per notar Bartolini a fonda- mento della contestazione del titolo di provenienza dell’attore, poiché il mezzo urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del pro- prio convincimento, senza essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzio- ne che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto ri- levante. In tal modo – prosegue lo stabile orientamento dell a giuri- sprudenza di legittimità, espresso in modo esemplarmente riassuntivo da Cass. 38034/2021 e dagli ulteriori precedenti ivi citati, orienta- mento al quale il Collegio intende dare continuità di attuazione e di svolgimento - sono da ritenersi implicitamente, ma sicuramente , di- sattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente in- compatibili con la decisione adottatae la sua argomentazione. L’apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di le- gittimità solo nei casiin cui la motivazione – secondo i canoni concre- tizzati da Cass. SU 8053/2014 - sia assente, apparente, incomprensi- bile o irriducibilmente contraddittoria: in sintesi, sia talmente inade- guata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice. Pertanto,tra l’altro, non vi è spazio per una critica ad opera della par- 5di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. te ricorrente che si sostanzi – come è accaduto nel caso di specie - nella mera contrapposizione di una differente ricostruzione dei fatti. 2.3. - Una rinnovata puntualizzazione richiede unicamente il fon- damento legislativo della inammissibilitàaccertata nel precedente pa- ragrafo n. 2.2: esso non può che essere offerto dal canone di specifi- cità, per come esso trova espressione nel l’art. 366, n. 4 c.p.c. nella parte in cui esso prevede– come requis ito di forma contenuto del ri- corso in cassazione -«i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Lungi dal poter essere interpretato come una mera enunciazione di una ovvietà, il dettato dell’art. 366, n. 4 c.p.c.- con la ferrea e sintetica correlazione biunivoca tra (esposizione dei) motivi e indicazione delle norme di di- ritto che si assumono violate - fa segno al precipitato (sulla struttura del ricorso in cassazione) dei diversi profili in cui si sostanzia il giudi- zio di cassazione come giudizio di legittimità. Nel ricorso in cassazione, il requisito di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c. riveste ilcarattere di «cuore pulsante» ovvero assume il ruolo di bari- centro di un asse di collegamento tra la premessa che s’incentra sul n. 3 («la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illu- strazione dei motivi di ricorso»:così, nel testo risultante dalle modifi- che apportate dal d.lgs. 149/2022 di attuazione della l. 206/2021 di riforma della giustizia civile) e le essenziali integrazioni cui dà corpo il n. 6 («la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti pro- cessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»: così, nel testo ex d.lgs. 149/2022 di attuazione della l. 206/2021 di riforma della giustizia civile). Tali caratteri dell’art. 366, n. 4 c.p.c. riescono esaltati dalle modifi- che che vi apporta la predetta riforma della giustizia civile del 2022: 6di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Infatti -come ognuno può vedere - a tale testo è affidata la recezione nel ricorso in cassazione di quei canoni di chiarezza e sinteticità, nei quali il legislatore della riforma ripone così tanta fiducia. Dall’altro la- to, nel collegare il canone di specificità già esplicitato al n. 6 dell’art.366 c.p.c. a «ciascuno dei motivi», la riforma rende vieppiù palese ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva colto da gran tempo: che il predetto canone di specificità si estende nella sua normatività al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. In questo modo, all’esito della riforma del 2022, chiarezza, specificità(che ricomprende al suo interno l’autosufficienza così come profilata dal testo dell’art. 366, n. 6 c.p.c. riformato)e sin- teticità entrano a comporre la triade di principi cui la stesura di cia- scun motivo di ricorso in cassazione è chiamata ad informarsi. 2.4. – Proseguendo nell’esame del secondo motivo, è parimenti inammissibile la censura sub( b ), cioè la denuncia di aver pronunciato sulla domanda di regolamento di confini in difetto del requisito della incertezzadi cui all’art. 950 c.c. Già l’impostazione della censura rive- la che la falsa applicazione dell’art. 950, co. 1 c.c. è denunciata non già come frutto di un errore nell’individuazione della norma generale ed astratta sotto cui sussumere la fattispecie concreta correttamente accertata (errore nella qualificazione giuridica della fattispecie ovvero errore di sussunzione), bensì come dipendente da un reputato errore nello stesso accertamento dei fatti (in particolare dalla putativa as- senza del requisito della incertezza), cioè nella risoluzione della quaestio facti. Solo la prima specie si traduce in un vizio censurabile in cassazione, mentre la seconda è un errore di fatto che non è direttamente denunciabile in sede di legittimità, ma solo indirettamente attraverso la censura di omessa motivazione circa un 7di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. Ciò riconduce il discorso nell’alveo di quello già svolto nel prece- dente paragrafo n. 2.3, in particolare sotto due profili: (a) l’inammissibilità de qua è parimenti ascrivibile a difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c.; (b)il capo di sentenza bersagliato dalla cen- sura resiste ad una conversione di quest’ultima in denuncia di vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., giacché la correlativa motivazione non si espone ad alcun rilievo di assenza, apparenza, incomprensibilità o irriducibile contraddittorietà (secondo i canoni concretizzati da Cass. SU 8053/2014). In conclusione, la censura sub( b) è inammissibile. 2.5. –L’inammissibilità di ciascuno dei due profili in cui si articola il secondo motivo determina l’inammissibilità di quest’ultimo nel suo complesso. 3. - Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. (rectius: ex n. 4), si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di usucapio- ne sollevata dal convenuto in primo grado e riproposta in appello Il terzo motivo è da rigettare. Trattandosi di error in procedendo, denunciato in modo ammissibile nel rispetto del canone di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c. (che la giurisprudenza di questa Corte deno- mina frequentemente come autosufficienza : per un precedente in te- ma di denuncia di error in procedendo: cfr. Cass. 24048/2021), il Col- legio accede ai fascicoli di causa secondo le indicazioni contenute nel ricorso e ne deduce che effettivamente il convenuto ha sollevato un’eccezione di usucapione. A tal fine non si richiedono infatti formule sacramentali, ma solo un testo che –assoggettato ad una ragionevo- le interpretazione – conduca a questo risultato, come è acc aduto nel 8di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. caso di specie, giacché il convenuto fin dal primo grado ha invocato a proprio favore il principio possideo quia possideo congiunto all’allegazione di un «possesso ultraventennale». Pertanto, la senten- za impugnata è affetta dal vizio di omissionedi pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia sull’eccezione di usucapione sollevata dal convenuto. Infatti, in relazione alle eccezioni, tale vizio si dà ove la correlativa domanda sia poi accolta, come è accaduto nel caso di specie. 3.1. - Tuttavia, non si dà luogo alla cassazione sul punto della sen- tenza impugnata. In premessa, il Collegio dà continuità all’orientamento secondo il quale, in omaggio al principiodi economia processuale, questa Corte può correggere ex art. 384, co. 4 c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata anche in relazione ad un error in procedendo(cfr. Cass. 15810/2005) ; più precisamente: in relazio- ne ad un error in iudicando de modo procedendi. Ove si tratti di una falsa applicazione di norma processuale, si può fare luogo a correzio- ne anche nel caso in cui la falsa applicazione derivi da un errore di fatto, poiché si tratta di fatto processuale,che è accessibile al control- lo della Corte (ove sia stato rispettato il canone di specificità ex ar t. 366, n. 6 c.p.c.). 3.2. - Ritornando al merito del terzo motivo, è da precisare che ri- veste carattere oggettivo (non soggettivo) l’incertezza del confine, presupposto dell’ammissibilità dell’azione di regolamento di confini nel caso di specie. Per tacerd’altro, ciò si desume anche dallo stesso complesso argomentativo che la parte ricorrente ha fatto valere nell’arco dell’intera vicenda processuale, in particolare l’allegazione della presenza di un cordolo di cemento è un elemento che fa precipi- tare la linea di confine in uno stato di incertezza. 9di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. Orbene, l'eccezione di usucapione sollevata da parte del convenuto con l'azione del regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, poiché tale si- tuazione non è compatibile con i requisiti del possesso ad usucapio- nem.In questo senso, Cass. 21607/2017 , cui il Collegio dà continuità convertendo ex art. 384, co. 4 c.p.c. l’omissione di pronuncia in pro- nuncia d’inammissibilità dell’eccezione di usucapione. In conclusione, il terzo motivo di ricorso è rigettato. 4.1.- Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si de- duce omesso esame circa fatto decisivo per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso i risultati della c.t.u. percipiente condot- ta in primo grado. Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame circa fatto decisivo per avere la Corte di appello ingiu- stificatamente individuato i confini in modo divergente rispetto alla c.t.u. 4.2. -Il quarto e quinto motivo sono da esaminare congiuntamente per la loro connessione. Essi non sono fondati. Sul capo di sentenza rilevante, la Corte d’appe llo ha applicato correttamente l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità - meritevole di esse- re confermato in questa sede - secondo il quale l'accertamento del confine tra due fondi limitrofi, lotti separati di un appezzamento origi- nariamente unico, rinviene la fonte primaria nei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e nel correlativo frazionamento, mentre l’impiego di altri mezzi di prova è ammissibile solo qualora, dopo la valutazione dei predetti elementi, residui comunque incertezza dei confini (cfr. Cass. 6740/2016). Sulla base di questo principio, la Corte d’appello haargomentato: «l'individuazione di uno dei confini in un “cordololet- to di cemento”, così come operata dal c.t.u., non corrisponde a nes- 10di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. suna delle indicazioni contenute nel titolo». Pur stringata, tale moti- vazione è effettiva, comprensibile, non irriducibilmente contradditto- ria e quindi si sottrae al sindacato di questa Corte (cfr. Cass. SU 8053/2014), così come per le stesse ragioni si sottrae al sindacato l’interpretazionedel testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], senza che tali conclusionipossano essere infirmate da l carattere percipiente del- la c.t.u., le cui risultanze il giudice può ben disattendere , specificando le ragioni di ciò (cfr. Cass. 36638/2021). 4.3. - In conclusione, il quarto e quinto motivo di ricorso sono ri- gettati. 5. -Con il sesto mo tivo , proposto ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa motivazione in merito alla documentazione prodotta dal convenuto con la memoria ex art. 184 c.p.c. del 10/7/2006, quale fatto decisivo. Il sesto motivo non è fondato. Ai fini del rispetto del combina to di- sposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., al giudice del merito non è richie- sto di dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prodotte o ac- quisite (nonché di tutti gli argomenti prospettategli), ma di fornire una motivazioneadeguata, che evidenzi le fonti probatorie del proprio convincimento, cosicché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal rie- same degli atti di causa, ed è apprezzabile, in sede di ricorso per cas- sazione, nei limiti in cui ricorra il vizio di motivazione di cui all'art.360, n. 5 c.p.c., secondo criteri precisati (cfr. tra le altre Cass.24434/2016). In effetti, la parte ricorrente ha correttamente esteso il parametro di giudizio all’art. 360, n. 5 c.p.c. Senonché nemmeno tale estensione aiuta il ricorrente, poiché nella motivazione della sentenza sul punto non si rinviene alcuno degli estremi ( in particolare: inc omprensibilità 11di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. o irriducibile contraddittorietà) concretizzati d a Cass. SU 8053/2014, affinché tale motivo di ricorso possa essere accolto. In conclusione, il sesto motivo di ricorso è rigettato. 6. - Con il settimo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce violazione e falsa applicazione delle tariffe forensi (d.m. 127/2004 e 55/2014), per avere la Corte d’appello dichiarato di rife- rirsi al valore della causa indicato per il versamento del contributo, li- quidando tuttavia le spese in base allo scaglione superiore rispetto a quello corretto. Il motivo non può essere accolto, poiché è da correggere ex art.384, co. 4 c.p.c.il richiamo della Corte d’appello al valore indicato ai fini del pagamento del contributo unificato, mantenendo fermo il cor- relativo dispositivo, poiché il sindacato di legittimità in tema di liqui- dazione delle spese processuali compiuta dai giudici del merito è di- retto solamente a verificare il rispetto del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vitto- riosa (cfr. Cass. 26912/2020). In conclusione, il settimo motivo è rigettato. 7. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presuppo- sti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. 12di 12 – RG 11106/2020 – S2 - – CC 21/09/2022 (n. 24) – Caponi est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liqui