CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte 1:erritoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato, qual elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., le modalità del fatto e l'entità delle somme oggetto degli omessi versamenti; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea con il principio di dirittol,:_se~tosga44-, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, essendo adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d