Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:717
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 – Commissione / Austria
(causa C‑524/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Artt. 28 CE e 30 CE – Immatricolazione di vecchi veicoli usati già immatricolati in altri Stati membri – Requisiti tecnici relativi alle emissioni nocive ed a quelle acustiche – Sanità pubblica – Tutela dell’ambiente»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Procedura di omologazione comunitaria – Direttive 92/97 e 93/59 – Ambito
di applicazione (Direttive del Consiglio 92/97 e 93/59) (v. punti 45-47)
2.
Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE) (v. punti 49-52,
56-64)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 28 e 30 CE – Normativa nazionale che subordina l’immatricolazione di veicoli
usati importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, al rispetto di taluni requisiti tecnici, laddove i veicoli
usati già presenti sul territorio nazionale aventi le stesse caratteristiche sono esentati dal rispetto di tali requisiti
in caso di nuova immatricolazione.
Dispositivo
1)
Esigendo che, ai fini della loro prima immatricolazione in Austria, gli autoveicoli già immatricolati in altri Stati membri
e che, per effetto della loro vetustà, non abbiano costituito oggetto di omologazione comunitaria, rispettino determinati
valori limite in materia di emissioni nocive e di emissioni acustiche più severi rispetto a quelli inizialmente imposti, segnatamente,
i valori prescritti dalle direttive del Consiglio 28 giugno 1993, 93/59/CEE, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico
con le emissioni dei veicoli a motore, nonché 10 novembre 1992, 92/97/CEE, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento
dei veicoli a motore, laddove veicoli aventi le stesse caratteristiche già autorizzati alla circolazione in Austria non sono
soggetti a tali requisiti in caso di reimmatricolazione nel detto Stato membro, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 28 CE.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.