CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna del primo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e del secondo per il reato di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 496 cod. pen. 2. Ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendovi valide argomentazioni spese dalla sentenza impugnata per motivare il mancato riconoscimento del beneficio, fondate sul curriculum criminale degli imputati (per Prina è stata anche riconosciuta la recidiva qualificata), oltre che sull'assenza di elementi positivi emersi a loro favore e valorizzabili. Si rammenta che, per consolidata giurisprudenza, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., tra le molte, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Inoltre, anche di recente è stato ribadito che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso