CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 19031/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 11424-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - e contro MOF S.C.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alessio; -controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7165 del 202 1 , depositata il 25ottobre 202 1 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 17maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore della parte controricorrenteMinistero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.