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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17420/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, la richiesta di affidamento in prova proposta dal condannato in quanto egli sta espiando una condanna per un reato compreso nella prima fascia dell'art.4-bis Ord. pen. (associazione ex art.416-bis cod. pen.) e che egli non ha dedotto elementi specifici a conferma della propria collaborazione, della impossibilità della stessa, della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dell'avvenuto risarcimento dei danni o, comunque, di attività di carattere riparativo da parte sua; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza limitandosi a sostenere la regolarità della propria condotta senza dedurre alcunché circa quanto previsto dal citato art. 4-bis; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 4 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, la richiesta di affidamento in prova proposta dal condannato in quanto egli sta espiando una condanna per un reato compreso nella prima fascia dell'art.4-bis Ord. pen. (associazione ex art.416-bis cod. pen.) e che egli non ha dedotto elementi specifici a conferma della propria collaborazione, della impossibilità della stessa, della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dell'avvenuto risarcimento dei danni o, comunque, di attività di carattere riparativo da parte sua; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza limitandosi a sostenere la regolarità della propria condotta senza dedurre alcunché circa quanto previsto dal citato art. 4-bis; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 20