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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23164/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMThARE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 2/12/2021 il G.U.P. del Tribunale di Brindisi applicava a [OSCURATO:PERSONA], che oggi non ricorre, la pena di anni tre mesi dieci di reclusione ed euro sedicimila di multa e a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione per entrambi al delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per avere, in concorso tra loro, illecita- mente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, sostanza stupefacente del tipo cocaina per kg 1,002 circa e marijuana per kg. 5,88 circa, suddivisa in più involucri e destinata, in ra- gione delle modalità di presentazione e del rinvenimento di strumentazione e materiale utile alla pesatura e al confezionamento, di manoscritti riportanti im- porti e nominativi e di relativo denaro contante in diverso taglio, alla cessione a terzi, commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], luogo e data dell'arresto in flagranza, e per lo Iurlaro, in continuazione, anche con il delitto p. e p. dall'art.648 bis cod. pen., per avere compiuto operazioni tali da ostacolare l'identifica- zione della provenienza delittuosa di una autovettura modello [OSCURATO:PERSONA], priva delle targhe e del numero di telaio, asportato mediante la rimozione di parte del- la lamiera della carrozzeria, accertato in [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con la sentenza il giudice del patteggiamento, visti gli artt. 240 c.p. e 87 D.P.R. 309/90, ordinava la restituzione all'avente diritto dell'autovettura in se- questro, la restituzione a PARISI Salvatore e IURLARO [OSCURATO:PERSONA] dei rispettivi telefoni cellulari, la confisca della somma di 1.170 euro sequestrata a PARISI Salvatore e depositata sul libretto postale n. 36426 e della somma di 560 euro sequestrata a IURLARO [OSCURATO:PERSONA] e depositata sul libretto po- stale n. 36427, nonché la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e di quant'altro in sequestro.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge in quanto il giudice del patteggiamento avrebbe omesso chiaramente di pronunciarsi in ordine al necessario 'vincolo di pertinen- zialità tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (560 euro) e lo specifico reato di detenzione a fini di cessione a terzi della sostanza posta in se- questro, pur essendo lo stesso assolutamente necessario per la confisca del pro- fitto del reato, trattandosi di misura di sicurezza facoltativa.

Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata.3. il P.G. presso questa Corte in data 18/3/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso sopra illustro è fondato e, pertanto, la sentenza im- pugnata va annullata in relazione alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo esame sul punto al G.U.P. del Tribunale di Brindisi.

2. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cas- sazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illega- lità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 4 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegal- mente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione).

3. Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costitui- scono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economi- co che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707).

È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca pro- vento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stupefacenti.

Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provve- dimento impugnato, secondo cui "si deve ritenere che dette somme di danaro siano provento di attività di spaccio di stupefacenti, come evincibile dai fogli ma- noscritti relativi alla contabilizzazione dello spaccio sequestrati ad entrambi (due in possesso del Parisi e due in possesso dello lurlaro)".

I fogli manoscritti, in altri termini, possono contribuire acl integrare la prova che quello stupefacente fosse destinato ad una cessione a terzi, ma, in difetto di una specifica e circostanziata contestazione di cessione, non è individuabile un nesso di pertinenzialità tra il reato di cui all'imputazione e il danaro.

4. La sentenza impugnata, pertanto, non opera un buon governo della con- solidata giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità (cfr. per prece- denti analoghi, Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247).

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -va ribadito- può procedersi alla confi- sca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illeci- ta contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204).

5. La motivazione del provvedimento impugnato in punte di confisca del da- naro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostan- za stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione.

Ne deriva che la somma rinvenuta nella di- sponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di so- stanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma po- trebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.

Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella stia disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 6.

Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90.Dal 24 novembre 2016, infatti, con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al conge- lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, tale norma, infatti prevede che: "7-bis.

Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

7. In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è anche prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90.

L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale".

E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichia- rato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni ca- so il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul pre- supposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'e- vasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".

8. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile al- la luce delle norme richiamate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale, Ufficio GIP,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMThARE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 2/12/2021 il G.U.P. del Tribunale di Brindisi applicava a [OSCURATO:PERSONA], che oggi non ricorre, la pena di anni tre mesi dieci di reclusione ed euro sedicimila di multa e a [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione per entrambi al delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per avere, in concorso tra loro, illecita- mente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, sostanza stupefacente del tipo cocaina per kg 1,002 circa e marijuana per kg. 5,88 circa, suddivisa in più involucri e destinata, in ra- gione delle modalità di presentazione e del rinvenimento di strumentazione e materiale utile alla pesatura e al confezionamento, di manoscritti riportanti im- porti e nominativi e di relativo denaro contante in diverso taglio, alla cessione a terzi, commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], luogo e data dell'arresto in flagranza, e per lo Iurlaro, in continuazione, anche con il delitto p. e p. dall'art.648 bis cod. pen., per avere compiuto operazioni tali da ostacolare l'identifica- zione della provenienza delittuosa di una autovettura modello [OSCURATO:PERSONA], priva delle targhe e del numero di telaio, asportato mediante la rimozione di parte del- la lamiera della carrozzeria, accertato in [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la sentenza il giudice del patteggiamento, visti gli artt. 240 c.p. e 87 D.P.R. 309/90, ordinava la restituzione all'avente diritto dell'autovettura in se- questro, la restituzione a PARISI Salvatore e IURLARO [OSCURATO:PERSONA] dei rispettivi telefoni cellulari, la confisca della somma di 1.170 euro sequestrata a PARISI Salvatore e depositata sul libretto postale n. 36426 e della somma di 560 euro sequestrata a IURLARO [OSCURATO:PERSONA] e depositata sul libretto po- stale n. 36427, nonché la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e di quant'altro in sequestro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne- cessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge in quanto il giudice del patteggiamento avrebbe omesso chiaramente di pronunciarsi in ordine al necessario 'vincolo di pertinen- zialità tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (560 euro) e lo specifico reato di detenzione a fini di cessione a terzi della sostanza posta in se- questro, pur essendo lo stesso assolutamente necessario per la confisca del pro- fitto del reato, trattandosi di misura di sicurezza facoltativa. Chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata.3. il P.G. presso questa Corte in data 18/3/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso sopra illustro è fondato e, pertanto, la sentenza im- pugnata va annullata in relazione alla disposta confisca del denaro con rinvio per nuovo esame sul punto al G.U.P. del Tribunale di Brindisi. 2. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cas- sazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illega- lità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 co. 4 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884, in una fattispecie di annullamento della sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro illegal- mente disposta, ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 e rispetto al quale detta misura non poteva trovare applicazione). 3. Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costitui- scono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economi- co che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca pro- vento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, nel caso che ci occupa, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stupefacenti. Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provve- dimento impugnato, secondo cui "si deve ritenere che dette somme di danaro siano provento di attività di spaccio di stupefacenti, come evincibile dai fogli ma- noscritti relativi alla contabilizzazione dello spaccio sequestrati ad entrambi (due in possesso del Parisi e due in possesso dello lurlaro)". I fogli manoscritti, in altri termini, possono contribuire acl integrare la prova che quello stupefacente fosse destinato ad una cessione a terzi, ma, in difetto di una specifica e circostanziata contestazione di cessione, non è individuabile un nesso di pertinenzialità tra il reato di cui all'imputazione e il danaro. 4. La sentenza impugnata, pertanto, non opera un buon governo della con- solidata giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità (cfr. per prece- denti analoghi, Sez. 4, n. 20423 del 27/4/2021, Ciminna, n.m. ; Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -va ribadito- può procedersi alla confi- sca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illeci- ta contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). 5. La motivazione del provvedimento impugnato in punte di confisca del da- naro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostan- za stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione. Ne deriva che la somma rinvenuta nella di- sponibilità degli imputati, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di so- stanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma po- trebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella stia disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 6. Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90.Dal 24 novembre 2016, infatti, con l'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al conge- lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, tale norma, infatti prevede che: "7-bis. Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". 7. In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è anche prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90. L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichia- rato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni ca- so il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul pre- supposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'e- vasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". 8. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile al- la luce delle norme richiamate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale, Ufficio GIP,
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