CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 45134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 settembre 2023 la Corte di appello di Milano, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 4 maggio 2023, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Romania, per l'esecuzione della condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, emessa dal Tribunale di Bailesti il 12 gennaio 2023 e divenuta irrevocabile il 7 marzo 2023, per i reati di costituzione di un gruppo delinquenziale e furto qualificato. Nella sentenza si dà atto che tale pena costituisce la risultante del cumulo di pene già inflitte per precedenti condanne dai Tribunali di [OSCURATO:PERSONA] e di Bacau. La pronuncia segue ad annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 24 agosto 2023, con cui era stato disposto rinvio alla Corte di appello di Milano, perché richiedesse ulteriori e più precise indicazioni in ordine alla complessiva offerta trattamentale che sarà riservata al consegnando, con riferimento alle strutture penitenziarie di Vaslui e Focsani, in particolare al fine di verificare la fruibilità del c.d. spazio minimo vitale, quale parametro essenziale per escludere il rischio di trattamenti disumani e degradanti. 2. Rogin affida il ricorso avverso la sentenza in epigrafe a due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 2 legge 22 aprile 2005, n. 69. Le informazioni acquisite presso l'Autorità giudiziaria rumena, nella loro genericità ed indeterminatezza, sono nella sostanza ripetitive di quelle già inviate alla Corte di merito il 4 luglio 2023: esse omettono, con riferimento alle strutture penitenziarie di Vaslui e Focsani, ogni riferimento allo spazio minimo individuale che sarà garantito al consegnando e non indicano il numero degli occupanti destinato a ciascuna camera di detezione. L'assegnazione al regime semiaperto presso il carcere di Vasloui, dopo il periodo di quarantena di 21 giorni nella struttura di prima accoglienza, viene prospettata in termini probabilistici, e così pure l'assegnazione al regime aperto, per la fase successiva alla espiazione della pena in misura di 1/5, presso l'istituto penitenziario di Focsani, siccome subordinate ad una nuova valutazione da parte della competente amministrazione.La Corte di appello non ha, dunque, operato un compiuto accertamento in relazione ai profili oggetto di devoluzione, ritenendo sufficienti dati cognitivi non individualizzati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2 legge n. 69 del 2005 e 2 e 3 Convenzione EDU. La documentazione fornita, per la sua lacunosità, non è idonea ad escludere il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti. Dal calcolo dello spazio di 3 mq. da garantire al detenuto, vanno detratti, per giurisprudenza costante di questa Corte, tutti gli arredi fissi della stanza, tra cui il letto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che in ragione della disciplina introdotta con d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di contraddittorietà ed illogicità motivazionali avverso i provvedimenti che, in tema di mandato di arresto europeo, decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282911; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260). 3. La difesa lamenta l'insufficiente accertamento da parte della Corte di merito della garanzia del c.d. spazio minimo individuale ed il conseguente rischio di trattamenti inumani e degradanti, cui si troverebbe esposto il ricorrente in ragione delle condizioni detentive cui sarà sottoposto nello Stato di emissione del mandato, in violazione dell'art. 2 legge n. 69 del 2005, Sul tema, l'evoluzione della giurisprudenza può essere così sintetizzata. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Giustizia del 5 aprile 2016 (C404/15, Aaranyosi, e C-659/15, Caldararu) ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante stante il divieto posto dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, corrispondente all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti ‘ dell'Uomo, che costituisce un valore fondamentale dello spazio euro-unitario, avente carattere assoluto, in quanto connesso al rispetto della dignità umana. Perché si attivi la garanzia invocata, è necessario che il paventato pericolo non sia meramente supposto o ipotetico. Già l'originario art. 18, lett. h), della legge n. 69 del 2005 richiedeva espressamente che il pericolo di trattamenti lesivi della dignità umana si connotasse come "serio" e tale opzione interpretativa è stata confermata nel vigore della nuova disciplina, essendosi ritenuto, da questa Corte di legittimità (v. Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852), che il ricorrente abbia quantomeno un onere di puntuale allegazione e che la corte di appello sia tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e comprovanti la presenza di carenze, vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi riferibili a determinati gruppi di persone, vuoi circoscritte a determinati centri di detenzione. Con riferimento allo Stato rumeno, a seguito della sentenza della Corte EDU del 25 aprile 2017, Rezmives c. Romania del 25 aprile 2017 (che ne aveva disposto la condanna per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione carceraria, dovute al sovraffollamento ed agli spazi minimi individuali a disposizione dei detenuti) e dell'adozione, da parte dello Stato emittente, in data 25 gennaio 2018, di un action plan per la rimozione delle rilevate criticità, il Comitato dei Ministri ha esaminato le modifiche poste in essere, dando atto dei consistenti progressi, e dunque della sensibile evoluzione della situazione carceraria, che tuttavia non aveva condotto alla risoluzione definitiva di quelle disfunzioni strutturali, che dovevano essere oggetto di verifiche aggiornate ( v. il rapporto n. CPT/inf. 2022-06 e il comunicato del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa). 4. Ciò posto, i motivi posti a base del ricorso sono generici, non evidenziando la sentenza impugnata alcuna delle lamentate lacune - che peraltro integrerebbero vizi di motivazione, in questa sede non deducibili. La Corte di appello, attenendosi ai principi indicati nella sentenza rescindente, ha dato atto delle integrazioni che sono state richieste e ritualmente fornite dall'Autorità dello Stato di emissione, con nota dell'Il settembre 2023, relativamente alle carceri di Vaslui e Focsani - nei limiti della questione devoluta dalla sentenza rescindente. Risulta che, dopo un periodo di quarantena di 21 giorni in cella collettiva, sarà decisa la destinazione del consegnando, riservandosi l'amministrazione di s rivalutare, anche in seguito, tale destinazione. Sono poi specificate le condizioni detentive che saranno assicurate nelle due strutture carcerarie. In considerazione della entità della pena inflitta, Rogin sarà sottoposto ad un regime semiaperto a Vaslui, con possibilità di muoversi non accompagnato in aree all'interno del posto di detenzione su percorsi stabiliti; con le porte della camera di detenzione aperta tutto il giorno e la possibilità di passare il tempo libero all'esterno di essa. In pratica egli rimarrebbe ristretto nella cella solo per riposarsi, per varie attività amministrative e di manutenzione dell'igiene individuale. Nel regime aperto, al quale lo stesso potrebbe essere ammesso nella struttura di Vacsani, dopo l'espiazione di 1/5 della pena, le porte delle stanze sono aperte in permanenza ad eccezione degli intervalli di tempo necessari per i pasti e per alcune attività amministrative. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la garanzia assunta dallo Stato è che il consegnando usufruirà di uno spazio minimo individuale di 3 mq., "per tutto il periodo di espiazione della pena inclusi il letto e relativi mobili senza includere lo spazio destinato al locale bagno". A fronte di tale indicazione - di cui non è dato dubitare e che non può essere sindacata, in forza dei principi generali in tema di cooperazione internazionale - non rileva la lamentata omessa specificazione del numero dei detenuti con i quali il ricorrente dovrà condividere la stanza di detenzione, che, all'evidenza, sarà configurato in ragione della dimensione di essa, così da rispettare la detta soglia minima pro capite. 5. Quanto alle modalità di calcolo della superficie utile, va evidenziato che la Corte di Strasburgo, nel tentativo di individuare uno standard minimo unitario applicabile in tema di spazio personale dei detenuti ha fatto riferimento alla superficie calpestabile (floor space) di almeno 3 metri quadrati per detenuto, tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente fra gli arredi (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia). La sentenza Mursic c. Croazia, cit. ha ribadito che la costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a 3 metri quadrati in una cella collettiva determina una "forte presunzione" di violazione dell'art. 3 CEDU, ma si tratta di una presunzione, relativa, che può essere vinta dall'esistenza di altri fattori in grado di compensare la carenza di spazio vitale: la brevità, l'occasionalità, la modesta entità della riduzione di spazio personale, la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di attività all'esterno della cella; l'adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente. Uno spazio personale dentro la cella compreso fra i 3 e i 4 metri quadrati può assumere invece rilievo nella prospettiva dell'art. 3 CEDU solo se l'esiguità della superficie si accompagna ad altri fattori di inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all'aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all'aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari). Dunque, la Corte di Strasburgo, nei suoi arresti, non assume il criterio geometrico-spaziale, pur significativo ai fini del riconoscimento del sovraffollamento carcerario, come canone esclusivo per riconoscere un trattamento carcerario contrario all'art. 3 CEDU, ma accede ad una valutazione ponderata di tutti gli elementi ambientali che possano rendere tale trattamento contrario al rispetto della dignità personale. La giurisprudenza interna ha chiarito che tale spazio, necessario per assicurare al soggetto ristretto il movimento all'interno della cella, deve essere calcolato al netto degli ingombri degli arredi fissi che, in quanto tali, impediscono il moto, tra i quali va compreso anche il letto "a castello", che non può essere facilmente spostato, risultando irrilevante la "vivibilità" del letto per l'assolvimento di altre funzioni. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021), Ministero Giustizia, Rv. 280433, hanno tuttavia ribadito l'indirizzo eurounitario per il quale vari fattori compensativi, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 Convezione EDU derivante dalla disponibilità, nella cella collettiva, di uno spazio inferiore a tre metri quadrati (v. Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia, ribadita da 15/12/2016, Khalifa e altri c. Italia), costituiti da: a) la breve durata della detenzione; b) le dignitose condizioni carcerarie; c) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività all'esterno di essa; mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. Nella specie, non consta che si sia incluso, nel calcolo della superficie calpestabile, l'ingombro di letti a castello, e comunque appaiono sussistenti gli indicati fattori compensativi, essendosi prefigurata una detenzione di durata non superiore alla misura di un quinto di quella complessiva, detratto il periodo di osservazione; le dignitose condizioni carcerarie; c) la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella durante tutta la giornata.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s