CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26061/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] SICILIADott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 1456/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1456/2024 R.G., proposto“Consorzio di Bonifica 6 Enna”, con sede in Enna, in personadel [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, nominato in virtùdi decreto reso dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, delloSviluppo Rurale e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliail 9 gennaio 2023, n. 4/GAB., autorizzato ad instaurare ilpresente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2023, n. 48,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRagusa, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“F.lli [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Assoro(EN), in persona della socia amministratrice pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studioNumero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/2026in Leonforte (SR), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 21 luglio 2023, n. 6299/7/2023,notificata l’1 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. Il “Consorzio di Bonifica 6 Enna” ha proposto ricorso sullabase di quattro motivi per la cassazione della sentenzadepositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia il 21 luglio 2023, n. 6299/7/2023, notificata l’1novembre 2023, che, in controversia su impugnazionedell’avviso di pagamento n. 120170001465100 da parte delmedesimo, nella veste di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della“F.lli [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di €1.473,06, a titolo di “Tributo 0648 – contributo opere irrigue”per gli anni 2015, 2016 e 2017, ha accolto l’appello propostodalla “F.lli [OSCURATO:PERSONA]” nei confronti del“Consorzio di Bonifica 6 Enna” avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 16 dicembre2020, n. 518/2/2020, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente -sulla conclusione che «il Consorzio di Bonifica 6 di Enna nonNumero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/2026esiste più in quanto è stato accorpato, assieme ai consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, al [OSCURATO:PERSONA]», per cui, «a seguito della suddettaunificazione operata dal Legislatore siciliano l’unico soggettogiuridicamente esistente è il nuovo Consorzio della SiciliaOrientale»», pronunciandosi l’annullamento dell’attoimpositivo.3. La “F.lli [OSCURATO:PERSONA]” ha resistito concontroricorso, ove si eccepisce l’inammissibilità del ricorso percassazione, notificato a mezzo pec, per difetto di valida etempestiva procura speciale. A suo dire, dall’esame della relatadi notifica allegata al messaggio di pec, con il quale, il 29dicembre 2023, è stato notificato il ricorso per cassazioneintroduttivo del presente giudizio di legittimità non emergealcuna attestazione di conformità all’originale cartaceo(detenuto dal difensore) della procura speciale alla lite spesa.Secondo la prospettazione della controricorrente: «Ebbene,dall’esame della relata di notifica allegata al messaggio di p.e.c.con il quale, in data 29.12.2023, è stato notificato il ricorso perCassazione introduttivo del presente giudizio di legittimità nonemerge alcuna attestazione di conformità all’originale cartaceo(detenuto dal difensore) della procura speciale rilasciata “… dalConsorzio di Bonifica 6 Enna ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel [OSCURATO:PERSONA] p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA] …” ».Inoltre, secondo la controricorrente, il ricorso per cassazione èinammissibile per difetto di legitimatio ad causam, essendo«stato proposto da un soggetto – il Consorzio di Bonifica 6 diEnna – non più esistente in quanto soppresso dall’art. 13 dellaLegge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana che lo haaccorpato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]».4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.Numero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/20265. In tale sede, il difensore del ricorrente ha dichiarato dirinunciare al primo e al secondo motivo del ricorso; viceversa,la controricorrente – dopo aver precedentemente segnalato lasopravvenienza di proposta di definizione anticipata nelprocedimento iscritto al n. 1515/2024 R.G., nel senso dellamanifesta inammissibilità del ricorso per cassazione dell’enteimpositore in ragione della notifica a mezzo pec, la cui relata èpriva della necessaria attestazione di conformità del file digitaleall’originale cartaceo della procura speciale alle liti rilasciata aldifensore (secondo la soluzione della giurisprudenza dilegittimità) - ha dedotto (e documentato) che «il Consorzio diBonifica 6 Enna ha iscritto a ruolo i medesimi contributi peropere irrigue relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, e l'[OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla società contribuente lacartella di pagamento n. 294 2020 00042807 64 000 (doc. 1 e1.A), recante l'iscrizione a ruolo dei medesimi tributi per glistessi anni di riferimento: ruolo n. 2020/000853, contributianno 2015 per € 491,04, anno 2016 per € 491,04, anno 2017per € 491,04, a titolo di «Tributo 0648 – Contributo opereirrigue»» e che « (l)a cartella di pagamento n. 294 202000042807 64 000 non solo ha sostituito l'avviso di pagamento,ma è stata anche integralmente pagata dalla societàcontribuente» (mediante compensazione volontaria di reciprocidebiti/crediti tra la “F.lli [OSCURATO:PERSONA]” el’Agenzia delle Entrate – Riscossione).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione, che lacontroricorrente ha sollevato in relazione all’attestazione diconformità della procura speciale all’originale cartaceo.Numero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/20261.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in casodi notifica di un atto giudiziario a mezzo pec,la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte aldifensore, ai sensi dell'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 212, deve essere da questi sottoscritta confirma autografa e, successivamente, trasformata in copiainformatica di documento analogico, la cui conformitàall'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 marzo 2023, n. 6318– nello stesso senso, da ultime: Cass., Sez. Trib., 8 agosto2026, nn. 24574, 24575 e 24576; Cass., Sez. Trib., 10settembre 2026, n. 25209).1.2 Nella specie, il difensore ha espressamente attestato chedalla procura speciale in formato analogico su foglio separato«è stata estratta copia informatica, sottoscritta anchedigitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 n. 5del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013»,(secondo cui: «La procura alle liti si considera apposta in calceall’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documentoinformatico separato allegato al messaggio di posta elettronicacertificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizionedi cui al periodo precedente si applica anche quando la procuraalle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copiainformatica, anche per immagine»). E tanto è sufficiente perescludere l’irritualità dell’attestazione di conformità da partedel difensore.1.3 Peraltro, nella vicenda in disamina, non è stata posta indiscussione la conformità della procura allegata al ricorsonotificato tramite pec all’originale copia cartacea, non essendostato eccepito nulla sul punto dal controricorrente, limitatosi,Numero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/2026invece, solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originaleanalogico. In tali termini ed in applicazione del suindicatoprincipio di strumentalità delle forme, l’assenza di ognidisconoscimento circa la conformità della copia semplicedepositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità per essere venuta meno, per effetto di dettaomissione, a mente dell’art. 196-novies disp. att. cod. proc.civ., solo la legale equivalenza dell’atto al suo originale,legittimando con essa la facoltà della controparte didisconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di talecontestazione, la predetta irritualità non sortisce effettipregiudizievoli per l’istante (si vedano, in motivazione: Cass.,Sez. Trib., 15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenzadella Corte Europea dei diritti dell’uomo, nella parte contenenteun richiamo specifico ad un arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312), con cui, remelius perpensa, era stato chiarito che il mancato depositodell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originaliinformatici entro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ.non doveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora lacontroparte non avesse affermato la difformità delle copiecartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositatol’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedenteallo svolgimento dell’udienza della causa (CEDU, Sez. 1^, 23maggio 2024, causa Patricolo ed altri vs. Italia – ric. nn.37943/2017 ed altri 2).1.4 Va, invece, rinviata all’eventuale scrutinio del terzo motivola delibazione dell’eccezione di inammissibilità che ilNumero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/2026controricorrente ha sollevato in relazione all’antecedenzadell’estinzione ex lege del ricorrente rispetto alla proposizionedel ricorso per cassazione.2. Ciò posto, il ricorso è affidato a quattro motivi.Tuttavia, con la memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, cod.proc. civ., il difensore del ricorrente ha espressamenterinunciato al primo motivo e al secondo motivo del ricorsointroduttivo del presente procedimento («denominati“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.” e “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.”»),rendendosi superflua una decisione sulla fondatezza o meno ditali censure.3. Sempre in limine rispetto allo scrutinio dei restanti motivi,va rilevato che l’emanazione della cartella di pagamento n.29420200004280764000 per i medesimi contributi consortilioggetto dell'avviso di pagamento n. 120170001465100comporta la cessazione della materia del contendere nelpresente procedimento.4. Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte,in materia di contributi consortili, l'interesse delle parti allaprosecuzione del giudizio relativo all’impugnazione dell’avvisodi pagamento viene meno con la successiva instaurazione delgiudizio relativo alla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nelquale si concentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questioneinerente alla debenza del contributo consortile; ne deriva ladichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art.46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunionedei procedimenti per connessione (in termini: Cass., Sez. 5^,8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n.Numero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/20261213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095, 16111,16118 e 16122; Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11303 –si vedano anche, sia pure con statuizione interlocutoria, daultime: Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2026, n. 23962; Cass., Sez.Trib., 26 agosto 2026, n. 24789; Cass., Sez. Trib., 4 settembre2026, n. 25001).5. L’assorbenza di tale esito preclude l’esame dei restantimotivi di ricorso.6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,in difetto di un’esplicita interlocuzione da parte del ricorrente(anche in considerazione della deduzione fattane in memoriaillustrativa), si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse in conseguenza dellacessata materia del contendere.7. Sulla scorta dei principi della c.d. “soccombenza virtuale”, lespese giudiziali possono essere compensate tra le parti per lasopravvenienza in corso di causa della cartella di pagamento edell’estinzione per compensazione volontaria del debitotributario.8. Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, essendone stata rilevatal’inammissibilità per causa sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19luglio 2024, n. 19976). Difatti, si rammenta che il meccanismosanzionatorio del raddoppio del contributo unificato èapplicabile solo ove il procedimento per cassazione si concludacon integrale conferma della statuizione impugnata, ovverocon la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso,Numero registro generale 1456/2024Numero sezionale 5597/2026Numero di raccolta generale 26061/2026Data pubblicazione 01/10/2026non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilitàsopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte lepronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e nonpassate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successivavalutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso inquanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione dellespese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^,10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n.16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez.3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n.6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez.Trib., 9 dicembre 2024, n. 31630; Cass., Sez. Trib., 29 aprile2025, n. 11303; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2026, n. 24325). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenzasopravvenuta di interesse e compensa tra le parti le spesegiudiziali.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]