CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11425/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di lesione personale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen., sostenendo che i giudici di appello non avrebbero esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione - è inammissibile, perché questione sollevata soltanto con i motivi nuovi di gravame (sicché la Corte territoriale ben avrebbe potuto non prenderlo in considerazione, perché i motivi nuovi debbono obbligatoriamente attenere ai capi o punti della sentenza censurati con l'impugnazione iniziale, debbono costituire sviluppo naturale e specificazione dei motivi di appello principali e non possono rappresentare ragioni inedite o comunque avulse rispetto alla struttura dei motivi già radicati con l'atto d'impugnazione principale, ex multis sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv.277745; sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro per pubblica utilità o della detenzione domiciliare - è manifestamente infondato in quanto l'art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, congruamente ritenuta prevalente in considerazione dei precedenti penali e delle esperienze detentive del soggetto, rivelatesi inefficaci. Rilevato, pertanto, che l'istanza avanzata dal ricorrente con memoria del 10 febbraio 2025 non può essere accolta e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il corsig'he st9íìso re Il