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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13048/2026

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rale presso la Corte d'appello di Torino; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1955; avverso la sentenza del 4 giugno 2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, riformando l'originaria condanna pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] - per non avere commesso il fatto - dai delitti di concorso nell'accesso abusivo al sistema informatico dell'Unicredit e nei plurimi tentativi di frode informatica contestati nel capo d'imputazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, articolando due motivi d'impugnazione, formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione.

La Corte di Appello, sostiene il Procuratore ricorrente, si sarebbe risolta a riformare la sentenza di condanna sull'erroneo presupposto per cui, alla data della carcerazione del [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato predisposto un piano criminoso completo di ogni dettaglio.

Ciò, tuttavia, si continua, senza tener conto: a) che i rapporti tra i correi si erano progressivamente consolidati attraverso contatti personali e telefonici a partire dal mese di marzo 2020 (quando il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in continui rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); b) che le società da cui prelevare abusivamente i fondi da trasferire all'estero erano già state individuate (nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ing.

Zeno s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) in date ampiamente anteriori all'arresto del [OSCURATO:PERSONA]; c) che erano già stati predisposti i falsi certificati digitali di cui servirsi per effettuare i bonifici fraudolenti (con la sola eccezione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la quale si sarebbe provveduto pochi giorni dopo l'arresto); d) che erano stati delineati i dettagli operativi per il successivo trasferimento (le società ove dovevano confluire i proventi delle azioni criminali dovevano essere costituite in Georgia ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il piano di azione poteva dirsi definito e sufficientemente dettagliato (rimanendo soltanto da individuare le società sui cui conti le somme oggetto di abusiva appropriazione dovevano temporaneamente transitare prima di venire convogliate verso la società georgiana) e già in fase esecutiva (visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il visto che gli avrebbe permesso l'ingresso nel paese caucasico) e la successiva esecuzione delle condotte concretamente poste in essere dai correi ,successivamente all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero l'originario assunto accusatorio.

Logico riscontro della piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe, in ultimo, la messa a disposizione della propria autovettura, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere la Georgia il 17 luglio 2020 (dove costituirono la "LLC [OSCURATO:PERSONA]", destinata a ricevere i fondi distratti); dato fattuale illogicamente svalutato dalla Corte sull'erroneo ed indinnostrato assunto di una ritenuta "libera disponibilità" del veicolo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I fatti, chiaramente ricostruiti nella sentenza di primo grado nella loro rilevante diacronicità, trovano la loro genesi nel disegno illecito elaborato da [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca Unicredit area Corporate, consistente nel creare dei falsi certificati digitali sotto i nominativi di soggetti legittimati ad operare per conto di alcune società clienti della banca e usare le identità in questione per eseguire cospicui bonifici abusivi a favore di società straniere controllate dagli indagati. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo la possibilità di svolgere le operazioni illecite lato banca, non aveva modo di reperire i soggetti verso cui effettuare i bonifici; si è quindi rivolto a [OSCURATO:PERSONA], di cui era cliente ed amico personale, e [OSCURATO:PERSONA] gli ha presentato [OSCURATO:PERSONA], a sua volta presentatogli dal [OSCURATO:PERSONA], sua vecchia conoscenza; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno a loro volta individuato in [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, la persona che avrebbe dovuto individuare le società destinatarie dei bonifici.

Ed in questo momento interviene l'arresto del [OSCURATO:PERSONA].

Il progetto criminoso prosegue, attraverso incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; il 20 luglio 2020 viene costituita la AO [OSCURATO:PERSONA], società tedesca poi utilizzata per la ricezione dei bonifici; [OSCURATO:PERSONA] fornisce a [OSCURATO:PERSONA] del materiale informatico necessario per l'operazione; nel luglio 2020 inoltre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si recano insieme in Georgia allo scopo di aprire una società intestata a [OSCURATO:PERSONA], su cui far ulteriormente confluire i proventi della truffa, di modo da farli uscire dal territorio dell'unione e 1'11 agosto 2020, usando i certificati digitali in precedenza abusivamente creati, Coiro effettua undici bonifici per un totale di euro 347.650,00 dai conti delle società indicate nei capi di imputazione a favore della AO [OSCURATO:PERSONA] per euro323.110,00 e della ulteriore società slovacca [OSCURATO:PERSONA] (costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e cessata il 9.10.2020) per euro 24.540, ma le operazioni vengono bloccate dai sistemi di sicurezza interni dell'Unicredit.

3. Il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile ritenendo che, alla data del suo arresto, il piano criminoso fosse già delineato nei suoi tratti essenziali; circostanza desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate e da quanto rinvenuto all'esito delle perquisizioni disposte presso le abitazioni dei correi.

In particolare: - il 10 giugno 2020 vi è una prima conversazione intercettata (n. 16) tra [OSCURATO:PERSONA] (con il quale, in quel momento, c'è [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest'ultimo comunica che [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha ritirato il titolo di soggiorno proprio quel giorno e quindi si può partire; -il 18 giugno 2020 si registra altra conversazione (n. 176), tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in quel momento si trova in Germania, dove si parla di un affare in corso, che non viene nominato, diverso dalle macchine, molto più redditizio col quale possono "sistemarsi un attimo"; - il 15 settembre 2020, in ultimo, si registra altra telefonata nella quale [OSCURATO:PERSONA] comunica di aver avvisato [OSCURATO:PERSONA] (che è detenuto) degli esiti negativi dell'affare.

A tali dati si aggiunge, quale riscontro documentale, il ritrovamento, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di visure aziendali di clienti UniCredit (stampate su carta UniCredit), tutte estratte in epoca anteriore al 30 giugno 2020 e tutte con la matricola univocamente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA].

4. A conclusioni opposte è giunta la Corte territoriale.

Il primo effettivo incontro operativo, sostiene la Corte, è intervenuto solo 1'11 luglio 2020 e solo in seguito ad esso gli altri correi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono partiti (il 19 luglio), mentre al 30 giugno 2020, data della carcerazione del [OSCURATO:PERSONA], non era neanche stata costituita la società destinataria di gran parte dei bonifici, la [OSCURATO:PERSONA] (costituita solo il 20 luglio) e, pur essendo stata l'altra società beneficiaria (in minima parte) dei trasferimenti di denaro, la slovacca [OSCURATO:PERSONA] (costituita il 12 maggio 2020), non vi sarebbero elementi idonei a ricondurre la sua costituzione alla successiva operazione illecita, anche perché costituita pochi giorni dopo il primo incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Parallelamente, il progetto di operare bonifici dai conti dei clienti Unicredit usando falsi certificati digitali era interamente opera di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato ideato molto tempo prima che [OSCURATO:PERSONA] trovasse, in epoca che egli ha collocato nel maggio 2020, in [OSCURATO:PERSONA] la persona adatta a fornire i conti correnti stranieri su cui Aappoggiare i bonifici e parzialmente eseguito già tra gennaio e aprile 2020, quando furono creati la gran parte dei certificati digitali.

Sicché, in mancanza di una traccia di un concreto intervento del [OSCURATO:PERSONA] prima del maggio 2020, non solo non potrebbe ritenersi alcun concorso nell'accesso abusivo al sistema informatico dell'Unicredit (realizzato tra gennaio e aprile 2020), ma, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto estraneo alla precedente attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] (posta in essere per la creazione dei falsi certificati digitali) e non potendosi attribuire le attività realizzate dagli altri imputati posteriormente alla sua carcerazione, non potrebbe ritenersi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che al 30 giugno 2020 fosse stato predisposto un piano criminoso completo di ogni dettaglio.

Né varrebbe, in senso contrario, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso informare [OSCURATO:PERSONA] del fallimento del progetto, dato fattuale (peraltro negato dai figli di [OSCURATO:PERSONA]) che dà conto solo del pacifico originario coinvolgimento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto; tanto più alla luce della consegna, effettuata dallo [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'autovettura di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], senza una sua autorizzazione preventiva in tal senso.

5. Ciò premesso, si comprendono le ragioni dell'inammissibilità del ricorso: dedurre che i rapporti tra i correi si erano via via consolidati attraverso contatti personali e telefonici a partire dal mese di marzo 2020 o che le società da cui prelevare abusivamente i fondi da trasferire all'estero erano già state da tempo individuate ed erano già stati predisposti i falsi certificati digitali di cui servirsi per effettuare i bonifici fraudolenti significa censurare la valutazione del dato probatorio e non già la motivazione che di essa viene offerta.

Laddove la cognizione riservata a questa Corte è limitata, com'è noto, al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare l'effettività (l'idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), la non manifesta illogicità (l'esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l'esistenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un'autonoma forza esplicativa (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708).

Viceversa, ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all'impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, non già a condividere la giustificazione offerta all'ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità ecoerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli).

Ed è appena il caso di ribadire che, alla luce della necessaria unitarietà del compendio motivazionale e, con esso, della parallela valutazione alla quale è chiamata questa Corte, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale presso la Corte d'appello di Torino; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1955; avverso la sentenza del 4 giugno 2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, riformando l'originaria condanna pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] - per non avere commesso il fatto - dai delitti di concorso nell'accesso abusivo al sistema informatico dell'Unicredit e nei plurimi tentativi di frode informatica contestati nel capo d'imputazione. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, articolando due motivi d'impugnazione, formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. La Corte di Appello, sostiene il Procuratore ricorrente, si sarebbe risolta a riformare la sentenza di condanna sull'erroneo presupposto per cui, alla data della carcerazione del [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato predisposto un piano criminoso completo di ogni dettaglio. Ciò, tuttavia, si continua, senza tener conto: a) che i rapporti tra i correi si erano progressivamente consolidati attraverso contatti personali e telefonici a partire dal mese di marzo 2020 (quando il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in continui rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); b) che le società da cui prelevare abusivamente i fondi da trasferire all'estero erano già state individuate (nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ing. Zeno s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) in date ampiamente anteriori all'arresto del [OSCURATO:PERSONA]; c) che erano già stati predisposti i falsi certificati digitali di cui servirsi per effettuare i bonifici fraudolenti (con la sola eccezione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la quale si sarebbe provveduto pochi giorni dopo l'arresto); d) che erano stati delineati i dettagli operativi per il successivo trasferimento (le società ove dovevano confluire i proventi delle azioni criminali dovevano essere costituite in Georgia ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il piano di azione poteva dirsi definito e sufficientemente dettagliato (rimanendo soltanto da individuare le società sui cui conti le somme oggetto di abusiva appropriazione dovevano temporaneamente transitare prima di venire convogliate verso la società georgiana) e già in fase esecutiva (visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il visto che gli avrebbe permesso l'ingresso nel paese caucasico) e la successiva esecuzione delle condotte concretamente poste in essere dai correi ,successivamente all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero l'originario assunto accusatorio. Logico riscontro della piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe, in ultimo, la messa a disposizione della propria autovettura, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere la Georgia il 17 luglio 2020 (dove costituirono la "LLC [OSCURATO:PERSONA]", destinata a ricevere i fondi distratti); dato fattuale illogicamente svalutato dalla Corte sull'erroneo ed indinnostrato assunto di una ritenuta "libera disponibilità" del veicolo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I fatti, chiaramente ricostruiti nella sentenza di primo grado nella loro rilevante diacronicità, trovano la loro genesi nel disegno illecito elaborato da [OSCURATO:PERSONA], funzionario della banca Unicredit area Corporate, consistente nel creare dei falsi certificati digitali sotto i nominativi di soggetti legittimati ad operare per conto di alcune società clienti della banca e usare le identità in questione per eseguire cospicui bonifici abusivi a favore di società straniere controllate dagli indagati. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo la possibilità di svolgere le operazioni illecite lato banca, non aveva modo di reperire i soggetti verso cui effettuare i bonifici; si è quindi rivolto a [OSCURATO:PERSONA], di cui era cliente ed amico personale, e [OSCURATO:PERSONA] gli ha presentato [OSCURATO:PERSONA], a sua volta presentatogli dal [OSCURATO:PERSONA], sua vecchia conoscenza; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno a loro volta individuato in [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, la persona che avrebbe dovuto individuare le società destinatarie dei bonifici. Ed in questo momento interviene l'arresto del [OSCURATO:PERSONA]. Il progetto criminoso prosegue, attraverso incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; il 20 luglio 2020 viene costituita la AO [OSCURATO:PERSONA], società tedesca poi utilizzata per la ricezione dei bonifici; [OSCURATO:PERSONA] fornisce a [OSCURATO:PERSONA] del materiale informatico necessario per l'operazione; nel luglio 2020 inoltre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si recano insieme in Georgia allo scopo di aprire una società intestata a [OSCURATO:PERSONA], su cui far ulteriormente confluire i proventi della truffa, di modo da farli uscire dal territorio dell'unione e 1'11 agosto 2020, usando i certificati digitali in precedenza abusivamente creati, Coiro effettua undici bonifici per un totale di euro 347.650,00 dai conti delle società indicate nei capi di imputazione a favore della AO [OSCURATO:PERSONA] per euro323.110,00 e della ulteriore società slovacca [OSCURATO:PERSONA] (costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e cessata il 9.10.2020) per euro 24.540, ma le operazioni vengono bloccate dai sistemi di sicurezza interni dell'Unicredit. 3. Il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile ritenendo che, alla data del suo arresto, il piano criminoso fosse già delineato nei suoi tratti essenziali; circostanza desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate e da quanto rinvenuto all'esito delle perquisizioni disposte presso le abitazioni dei correi. In particolare: - il 10 giugno 2020 vi è una prima conversazione intercettata (n. 16) tra [OSCURATO:PERSONA] (con il quale, in quel momento, c'è [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], nella quale quest'ultimo comunica che [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha ritirato il titolo di soggiorno proprio quel giorno e quindi si può partire; -il 18 giugno 2020 si registra altra conversazione (n. 176), tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in quel momento si trova in Germania, dove si parla di un affare in corso, che non viene nominato, diverso dalle macchine, molto più redditizio col quale possono "sistemarsi un attimo"; - il 15 settembre 2020, in ultimo, si registra altra telefonata nella quale [OSCURATO:PERSONA] comunica di aver avvisato [OSCURATO:PERSONA] (che è detenuto) degli esiti negativi dell'affare. A tali dati si aggiunge, quale riscontro documentale, il ritrovamento, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], di visure aziendali di clienti UniCredit (stampate su carta UniCredit), tutte estratte in epoca anteriore al 30 giugno 2020 e tutte con la matricola univocamente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. 4. A conclusioni opposte è giunta la Corte territoriale. Il primo effettivo incontro operativo, sostiene la Corte, è intervenuto solo 1'11 luglio 2020 e solo in seguito ad esso gli altri correi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono partiti (il 19 luglio), mentre al 30 giugno 2020, data della carcerazione del [OSCURATO:PERSONA], non era neanche stata costituita la società destinataria di gran parte dei bonifici, la [OSCURATO:PERSONA] (costituita solo il 20 luglio) e, pur essendo stata l'altra società beneficiaria (in minima parte) dei trasferimenti di denaro, la slovacca [OSCURATO:PERSONA] (costituita il 12 maggio 2020), non vi sarebbero elementi idonei a ricondurre la sua costituzione alla successiva operazione illecita, anche perché costituita pochi giorni dopo il primo incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Parallelamente, il progetto di operare bonifici dai conti dei clienti Unicredit usando falsi certificati digitali era interamente opera di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato ideato molto tempo prima che [OSCURATO:PERSONA] trovasse, in epoca che egli ha collocato nel maggio 2020, in [OSCURATO:PERSONA] la persona adatta a fornire i conti correnti stranieri su cui Aappoggiare i bonifici e parzialmente eseguito già tra gennaio e aprile 2020, quando furono creati la gran parte dei certificati digitali. Sicché, in mancanza di una traccia di un concreto intervento del [OSCURATO:PERSONA] prima del maggio 2020, non solo non potrebbe ritenersi alcun concorso nell'accesso abusivo al sistema informatico dell'Unicredit (realizzato tra gennaio e aprile 2020), ma, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto estraneo alla precedente attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] (posta in essere per la creazione dei falsi certificati digitali) e non potendosi attribuire le attività realizzate dagli altri imputati posteriormente alla sua carcerazione, non potrebbe ritenersi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che al 30 giugno 2020 fosse stato predisposto un piano criminoso completo di ogni dettaglio. Né varrebbe, in senso contrario, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso informare [OSCURATO:PERSONA] del fallimento del progetto, dato fattuale (peraltro negato dai figli di [OSCURATO:PERSONA]) che dà conto solo del pacifico originario coinvolgimento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto; tanto più alla luce della consegna, effettuata dallo [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'autovettura di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], senza una sua autorizzazione preventiva in tal senso. 5. Ciò premesso, si comprendono le ragioni dell'inammissibilità del ricorso: dedurre che i rapporti tra i correi si erano via via consolidati attraverso contatti personali e telefonici a partire dal mese di marzo 2020 o che le società da cui prelevare abusivamente i fondi da trasferire all'estero erano già state da tempo individuate ed erano già stati predisposti i falsi certificati digitali di cui servirsi per effettuare i bonifici fraudolenti significa censurare la valutazione del dato probatorio e non già la motivazione che di essa viene offerta. Laddove la cognizione riservata a questa Corte è limitata, com'è noto, al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare l'effettività (l'idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), la non manifesta illogicità (l'esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l'esistenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un'autonoma forza esplicativa (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). Viceversa, ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all'impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, non già a condividere la giustificazione offerta all'ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità ecoerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli). Ed è appena il caso di ribadire che, alla luce della necessaria unitarietà del compendio motivazionale e, con esso, della parallela valutazione alla quale è chiamata questa Corte, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M
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