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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41430/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti di cui agli artt.582 e 612 cod. pen. 2.

Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale, senza idonea argomentazione, ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale che si è svolta in primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso.

2. Con motivazione puntuale, la corte territoriale ha evidenziato che, dalle risultanze istruttorie e al di là della diversità delle versioni fornite dalla vittima e dall'imputata, era emersa chiaramente l'evoluzione storica della vicenda e la conseguente responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti a lei addebitati.

3. Ciò posto, quanto al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che il processo riguarda reati di competenza del giudice di pace, sicché, nel caso di specie, i giudici di merito, erroneamente, hanno applicato all'imputata una pena illegale, ovvero la pena della reclusione (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv 247856).

Del resto, il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d'Appello non sposta i termini della questione, in assenza di connessione con reati punibili con le pene tradizionali (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943).

4. Derivando l'illegalità della pena dall'inserimento dei reati contestati all'imputata nell'area della competenza funzionale del giudice di pace, all'annullamento della sentenza deve seguire il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per il nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti di cui agli artt.582 e 612 cod. pen. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, la difesa lamenta che la corte territoriale, senza idonea argomentazione, ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale che si è svolta in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso. 2. Con motivazione puntuale, la corte territoriale ha evidenziato che, dalle risultanze istruttorie e al di là della diversità delle versioni fornite dalla vittima e dall'imputata, era emersa chiaramente l'evoluzione storica della vicenda e la conseguente responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti a lei addebitati. 3. Ciò posto, quanto al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che il processo riguarda reati di competenza del giudice di pace, sicché, nel caso di specie, i giudici di merito, erroneamente, hanno applicato all'imputata una pena illegale, ovvero la pena della reclusione (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv 247856). Del resto, il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d'Appello non sposta i termini della questione, in assenza di connessione con reati punibili con le pene tradizionali (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943). 4. Derivando l'illegalità della pena dall'inserimento dei reati contestati all'imputata nell'area della competenza funzionale del giudice di pace, all'annullamento della sentenza deve seguire il rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per il nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso il 27 giugno 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 41430/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris