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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 24382/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3782-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 3782/2019 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2022 CC e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 495/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 772 del 2018, la Corte di appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado e richiamando propri provvedimenti specifici, ha rigettato il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritenendo sussistente il diritto dl [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni non percepite per il periodo dicembre 2015-febbraio 2016 conseguenti alla illegittimità del trasferimento di azienda accertata dalla medesima Corte territoriale (sentenza n. 934 del 2014, confermata in sede di legittimità);

2. avverso questa decisione la società propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 c.p.c., è stato depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 23.6.2020.

Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno inteso definire tutto il contenzioso pendente ed ogni diritto, nessuno escluso, connesso al pregresso rapporto di lavoro, dandosi atto che le parti chiederanno l’estinzione dei procedimenti pendenti per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite (punto 11 dell’accordo).

Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass.n. 16150 del 2010, Cass. n. 2063 del 2014).

Infine, non deve provvedersi sulle spese che sono state regolate tra le parti.

P.Q.

M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3782-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 3782/2019 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 495/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 772 del 2018, la Corte di appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado e richiamando propri provvedimenti specifici, ha rigettato il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritenendo sussistente il diritto dl [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle retribuzioni non percepite per il periodo dicembre 2015-febbraio 2016 conseguenti alla illegittimità del trasferimento di azienda accertata dalla medesima Corte territoriale (sentenza n. 934 del 2014, confermata in sede di legittimità); 2. avverso questa decisione la società propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 c.p.c., è stato depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 23.6.2020. Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno inteso definire tutto il contenzioso pendente ed ogni diritto, nessuno escluso, connesso al pregresso rapporto di lavoro, dandosi atto che le parti chiederanno l’estinzione dei procedimenti pendenti per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite (punto 11 dell’accordo). Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass.n. 16150 del 2010, Cass. n. 2063 del 2014). Infine, non deve provvedersi sulle spese che sono state regolate tra le parti. P.Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese. Così
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