CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in dal:a 27/10/2022; Rigetta il reclamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 21/10/2021 con cui il Ministro della Giustizia ha disposto la proroga della sua sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all'ari:. 41 -bis Ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione ai presupposti legittimanti la proroga, anche in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost. e 6 Convenzione EDU; nonché il travisamento di sentenze irrevocabili in violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e dei principi di intangibilità del giudicato e l'omessa valutazione di allegazioni e documentazione provenienti dalla difesa. Sotto un primo profilo, le informazioni rese dalla Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'affermare la capacità del ricorrente di mantenere inalterati i rapporti con l'organizzazione [OSCURATO:PERSONA], la persistenza del suo ruolo verticistico e la prosecuzione di attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], consistenti in traffico di stupefacenti ed estorsioni, sarebbero prive di riscontro, non terrebbero conto della documentazione prodotta dalla difesa e ometterebbero di acquisire integralmente le conversazioni dei colloqui con i familiari, accontentandosi di quanto riportato nei verbali di ascolto dei colloqui del 9/06/2021 e 6/10/2021, giungendo ad affermare la riconducibilità a sicuri proventi illeciti di «ingenti somme di denaro di non chiara provenienza» asseritamente nella sua disponibilità. In realtà, come si evincerebbe dal decreto di proroga, l'organizzazione criminale di provenienza sarebbe stata soppiantata da altre (denominate Sacra corona libera e [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dissociato nel 1998, non volendo avere a che fare con la nuova compagine, secondo quanto si trarrebbe dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del 2011, trascritte nell'ambito del Proc. n. 1249/2010 D.D.A. Lecce e da quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] del 2000. [OSCURATO:PERSONA], le recenti operazioni di polizia giudiziaria concernerebbero fatti (per lo più attentati incendiari) commessi da persone ignote, la cui appartenenza a una specifica associazione sarebbe difficilmente dimostrabile; mentre l'operazione [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2015, non vedrebbe coinvolti [OSCURATO:PERSONA] o i suoi familiari; e che i fratelli Campana, divenuti recentemente collaboratori di giustizia, possano riallacciare rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sarebbe assolutamente inverosimile. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] mai avrebbe riportato condanne per stupefacenti e/o estorsioni, cui sarebbero, invece, dedite le nuove alleanze operanti nel territorio brindisino; nessun elemento sarebbe poi dimostrativo di una posizione attualmente rivestita da [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione di provenienza, venendo proposte alla rinfusa notizie di attuali collegamenti con affiliati in libertà, senza indicazione spazio-temporale o delle modalità delle comunicazioni con l'esterno, non risultando trattenimenti di corrispondenza, né emergendo altre criticità o conversazioni sospette. Né vi sarebbero nuove incriminazioni, non precedentemente valutate, per reati cui sono dedite le nuove organizzazioni presenti nel territorio; e che [OSCURATO:PERSONA] prosegua nelle attività di traffico di stupefacenti ed estorsioni sarebbe smentito dalla posizione giuridica, attestante che per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 sarebbe stato prosciolto «con formula piena»; né egli sarebbe mai stato condannato per fatti estorsivi, essendo stato prosciolto, in passato, dalle relative accuse; né potrebbero essere tenute in considerazione condanne intervenute successivamente alla carcerazione e «fino al 2000», trattandosi di reati permanenti contestati con formula "aperta", senza l'indicazione della data di cessazione della condotta incriminata. Quanto alla disponibilità «di ingenti somme di denaro» di «non chiara provenienza», riferite dalla Direzione nazionale antimafia e and terrorismo, esse si fonderebbero sia sul colloquio visivo del 9/06/2021, in cui la moglie del detenuto gli aveva comunicato la volontà della figlia di acquistare una casa e in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato l'intenzione di donarle 5.000 euro; sia sul colloquio visivo 6/10/2021, in cui la donna lo aveva informato dell'intenzione di formalizzare, insieme alla figlia, la proposta di acquisto di un trullo a Ostuni, inferiore al prezzo di vendita di 50.000 euro. In realtà, la somma indicata sarebbe compatibile con il reddito da lavoro della moglie e della figlia e che, nel caso della moglie, posseggono beni provenienti da successione ereditaria e un'abitazione acquistata prima del matrimonio, si osserva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto un ristoro economico ex art. 35-ter Ord. pen. pari a 30.334 euro. Quanto, infine, agli esiti del trattamento penitenziario, l'ordinanza darebbe atto, salvo poi svalutarne la rilevanza, della condotta «formalmente corretta» ed esente da rilievi disciplinari, avendo [OSCURATO:PERSONA] intrapreso gli studi e non essendovi tentativi di contatti fraudolenti con l'esterno, né trattenimenti della corrispondenza, peraltro mai intrattenuta con soggetti estranei; sicché sarebbe priva di riscontro l'affermazione secondo cui egli sia «sempre riuscito a mantenere rapporti con i parenti e i sodali liberi». In definitiva, sia il decreto, sia l'ordinanza farebbero riferimento a circostanze generiche e non contestualizzate e non a profili fattuali idonei a legittimare la proroga del regime differenziato, non essendovi elementi in grado di confermare che [OSCURATO:PERSONA] mantenga un ruolo importante nel sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione, solo apparente, dell'ordinanza impugnata, che si limiterebbe a riportare concetti astratti e le regole di valutazione della normativa, senza valutare in concreto ie incongruenze, documentate dalla Difesa, la genericità delle indicazioni e utilizzando informazioni inconferenti, datate o riguardanti soggetti che mai hanno avuto collegamenti cori [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto degli elementi favorevoli, indicati dalla difesa (dissociazione, tenore di vita dei familiari, esiti del trattamento penitenziario, assenza di collegamenti e di nuove incriminazioni). In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare: - da cosa desuma la permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione e la perdurante operatività del sodalizio, motivata con il riferimento una serie di operazioni di polizia che avrebbero riguardato soggetti ignoti; - a quale sodalizio si riferisca, omettendo di distinguere tra la nuova e la vecchia SCU; - per quale ragione non rileverebbe l'assenza, da oltre 20 anni, di nuove incriminazioni; - come [OSCURATO:PERSONA] sarebbe riuscito, in assenza di trattenimenti o segnalazioni in tal senso, a «mantenere i rapporti» con l'esterno; - come giunga ad affermare rilevanti disponibilità economiche, senza verificarle; - perché non tenga conto del percorso trattamentale, della condotta e dell'assenza di rilievi disciplinari. In definitiva, il provvedimento sarebbe privo di motivazione, essendo quest'ultima deficitaria dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a far intendere la ragioni che hanno sorretto la decisione, con conseguente erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen. Dopo il 2000, infatti, non vi sarebbe più alcun procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e nessun tentativo di comunicare con appartenenti all'associazione da parte sua. [OSCURATO:PERSONA], molti esponenti con ruoli di vertice (come i fratelli Campana) sarebbero divenuti collaboratori di giustizia, sicché sarebbe venuto meno il pericolo che [OSCURATO:PERSONA] possa riallacciare quei rapporti, tanto più dopo che egli si è apertamente allontanato dall'associazione, come riferito dai collaboratori. Dunque, l'ordinanza impugnata si limiterebbe a condividere le scarne e generiche affermazioni del decreto ministeriale, omettendo di tenere conto degli elementi dimostrativi della rottura di [OSCURATO:PERSONA] con qualsivoglia organizzazione criminale e delle positive emergenze delle relazioni comportamentali e delle ordinanze del Tribunale di Sassari, che oltre a riconoscere il beneficio della liberazione anticipata, avrebbe sottolineato che, dal 2002 in poi, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato destinatario di informazioni di garanzia o di provvedimenti cautelari e che avrebbe sempre partecipato alla opera rieducativa. 3. In data 17/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32,337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720-01). 2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dal comma 2 -sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). È, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, il quale, dunque, non può trovare ingresso in questa sede (Sez. 1, n. 48427 del 6/07/2017). 3. Alla luce dei richiamati parametri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma si è soffermata sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime differenziato. In particolare, l'ordinanza, pur prendendo atto delle deduzioni difensive, specificamente riportate e fatte oggetto di valutazione, ha evidenziato, da un lato, il profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della condanna all'ergastolo per omicidio aggravato e associazione mafiosa e per il ruolo di promotore, insieme al fratello Carlo, di una frangia autonoma della [OSCURATO:PERSONA]; e, dall'altro lato, l'attuale operatività, nella zona di influenza, del gruppo criminale di provenienza, ritenuta a partire da numerose operazioni di polizia giudiziaria, riportanella nota della Direzione distrettuale antimafia di Lecce del 7/10/2021. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha posto in luce l'assenza di concreti elementi dai quali ricavare che la sua posizione nell'ambito del gruppo mafioso di appartenenza potesse essere modificata: e ciò, oltre che in ragione della massima di esperienza secondo cui, in specie con riferimento a soggetti che rivestano posizioni apicali, come appunto [OSCURATO:PERSONA], il vincolo associativo non si interrompe con la detenzione, soprattutto a partire dalle dichiarazioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], che hanno recentemente avviato un percorso di collaborazione con la giustizia e che hanno rivelato le attività del loro clan, federato con quello di [OSCURATO:PERSONA], raccontando come l'odierno ricorrente mantenga saldo il suo ruolo all'interno del sodalizio di riferimento, gestito attraverso i fratelli Damiano e Giovanni. 3.1. A fronte di tale puntuale ed esaustiva motivazione, che ha dato conto degli elementi di fatto su cui fondare il giudizio di pericolosità soggettiva e di probabilità di riallacciare stabilmente i rapporti con l'organizzazione criminale di provenienza, il ricorso si è limitato ad affermarne, in maniera invero apodittica, il carattere meramente apparente. Al contrario, il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato si palesa, non soltanto presente, ma anche del tutto logico e coerente, delineando, con adeguata puntualità e chiarezza, il profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, il concreto pericolo che egli, ove riassegnato al circuito ordinario, possa esercitare una significativa «influenza» sugli accadimenti esterni e, dunque, sulle dinamiche della cosca mafiosa, al cui interno è ancora riconosciuto come soggetto di vertice. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle