CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 05921/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, a seguito di parziale rinuncia dei motivi di appello afferenti alla responsabilità, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla contestata recidiva qualificata, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti, e la conseguente prescrizione del reato. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso. Si premette che, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Rv. 270481 su bilanciamento di circostanze eterogenee (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270481). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi pv, \J- logico-giuridici, di di non bilanciare-Te circostanze attenuanti con l'aggravante della recidiva qualificata, essendo il ricorrente gravato da almeno sette precedenti penali specifici che denotano un percorso delinquenziale attuale ed in corso ( un precedente risale al 2020). Risalendo il fatto al 18/07/2013, non era dunque decorso il termine di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 08/02/2024. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]