CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 21960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'istanza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma ha chiesto di correggere la decisione adottata da questa Corte in data 11 ottobre 2022, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che era deceduto il 5 giugno 2021, in epoca anteriore a quella della pronuncia. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende, in effetti, inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). Revocata la ordinanza dell'Il ottobre 2022, va conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità. P.Q.M. Revoca la ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, sezione Settima penale, in data 11/10/2022, dep. 2023, n. 3573, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma del 07/04/2021 per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.