CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale G iulio Monferini, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il locale Tribunale l’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta docu- mentale e per distrazione,condannandolo alla pena di tre anni di reclusione (so- stituita con la detenzione domiciliare), oltre alle pene accessorie di legge e al ri- sarcimento del danno in favore della curatela. 2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti cinque motivi, illustrati ai sensi dell’art. 173 norme di att. al cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione agli artt. 216, 223l.f. e 192 c.p.p. In particolare, il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia errato nell’affermare la sussistenza della di- strazione della somma di € 32.700 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, in quanto dalle prove documentali emergeva che si trattava della parziale restitu- zione di finanziamenti in precedenza effettuati alla fallita [OSCURATO:SOCIETA]. per far fronte a sue obbligazioni pecuniarie. La Corte d’Appelloha escluso l’idoneità di tali prove a dar conto della funzione restitutoria dei pagamenti e, dunque, della loro correlazione con precedenti versamenti in favore della fallita, sottolineando l’ingiustificato ritardo con cui la documentazione era stata prodotta (a procedi- mento già in corso), la non immediata riferibilità di parte di essa alla fallita, l’ef- fettuazione dei pagamenti dopo la cessazione dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la datazione delle fatture relative al rag. Pizi in epoca successiva alla fine del rapporto professionale con la fallita stessa. Il ricorrente contesta tale ricostru- zione,osservando che la documentazione era stata prodotta una prima volta in occasione dell’interrogatorio delegato del 20/7/2021, poi all’udienza preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, infine, all’udienza dibattimentale del successivo 14 dicembre; aggiunge che la Corte d’Appello non ha chiarito quali fossero i documenti di cui non era provata la immediata riferibilità alla società fallita. Ritiene,inoltre, il ricor- rente che erroneamente la Corte d’Appello parli di “appropriazione di quella somma da parte del [OSCURATO:PERSONA]”,poiché dall’istruzione dibattimentale era emerso solo il trasferimento del denaro in favore diComputer e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non già dell’imputato. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contesta un ulteriore vizio di moti- vazione nella parte in cui la sentenza fariferimento allo stato di decozione di C G Immobiliare, allaspoliazione dell’unico cespite attivo residuo, all’inesistenza di cre- diti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eal prodursi d i un danno per i creditori. Secondo il ricorrente ha,infatti, errato la Corte d’Appello nel ritenere che la condott a con- testata (ossia la cessione a [OSCURATO:SOCIETA]. di un immobile con successivo trasfe- rimento del corrispettivo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sia stata compiuta quando era imminente la decozione della società, visto che il curatore, prima alla polizia giu- diziarie poi in dibattimento, non era stato in grado di affermare con sicurezza se vi fosse stato di insolvenza. Non è inoltre vero, prosegue il ricorrente, che quello ceduto dalla fallita fosse l’unico cespite attivo, visto che, all’opposto, la perizia di stima e la testimonianza del curatore dimostrano che C G era proprietaria di ul- teriori beni immobili,oltre a quello alienato a [OSCURATO:SOCIETA]. Erra poi la C orte d’Appello nel ritenere che la somma oggetto della contestata distrazione fosse di € 32.700 e non, come sostenuto dalla difesa, di € 29.700. Il contratto di compra- vendita prevedeva,infatti, il deposito presso il notaio, quale quota del prezzo, di un assegno circolare di € 3.500 intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (terzo beneficia- rio exart. 1411 c.c.) e destinato alla cancellazione della trascrizione di un pigno- ramento sull’immobile; tale assegno avrebbe dovuto essere poi consegnato o al venditore,in caso di cancellazione della trascrizione entro 40 giorni , o all’acqui- rente nel caso di mancata cancellazione entro il predetto termine; l’adempimento era poi avvenuto regolarmente a cura e spese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dato che C G non aveva liquidità né disponevadi un conto corrente) e ad essa poi la somma corrispondente era stata rimborsata. Non si trattava dunque, in realtà, di distra- zione, poiché ab origine era previsto il versamento della somma a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] poi è l’affermazione della Corte d’Appello in merito al fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avesse titolo per sostituirsi alla fallita nel pagamento della somma, in quantonon necessariamente il pagamento di un debito altrui pre- suppone un titolo e, nel caso di specie, siccome il [OSCURATO:PERSONA] era pacificamente il dominus di entrambe le società egli “ha preso la liquidità dove c’era”. 2.3 Nel terzo motivo di ricorso si contesta l’erronea applicazione degli artt. 216 l.f. e 43 cod.pen., in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente, per integrare l’elemento soggettivo della bancarotta per distrazione,la mera volonta- rietà della condotta senza indagaresul dolo specifico postulato dalla norma incri- minatrice. 2.4 Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 603 cod.proc.pen. in merito al la decisione della Corte d’Appello di rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La decisione è stata motivata con la già avvenuta acquisizione, nel giudizio di primo grado, dei documenti che la difesa chiedeva di produrre; ma,secondo il ricorrente, la rinnovazione avrebbe comun- que dovuto essere disposta poichéla richiesta si fondava “sulla diversa valutazione della prova esu questioni attinenti all’elemento soggettivo”. 2.5 Con il quinto e ultimo motivoil ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla banca- rotta documentale e, in particolare, alla prova della materialità stessa del reato. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello ha errato nel ritenere sussistente il reato, in quanto nel caso di specie non risultava che la mancanza della contabilità avesse pregiudicato la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Ebbene, al contrario diquanto statuito dalla Corte d’Appello, tale elemento della fattispecie non risulta provato: in primo luogo, la semplice acquisizione di una visura ha con- sentito di identificare i beni immobili e i mobili registrati della società; fatta ecce- zione per l’acquisto di immobili, la fallita non ha inoltre compiuto operazioni signi- ficative al di là della riscossione di esigui canoni di affitto, del pagamento di spese condominiali e fatta eccezione, da ultimo, per la vendita a [OSCURATO:SOCIETA].; C G non disponeva inoltre di rapporti bancari, tanto che, come già detto, ai pagamenti nel suo interesse provvedeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’assenza di beni mobili di- pendeva dal semplice fatto che la società non ne possedeva,visto che la sua sede era presso lo studio del commercialista di fiducia rag. Pizi. Detto questo, osserva il ricorrente che negli ultimi sei anni di vita della società la contabilità non è stata tenuta solo perché non vi erano operazioni da registrare e,dunque, è errato par- lare di distruzione od occultamento di documenti contabili di fatto inesistenti. La corretta qualificazione del fatto è dunque nei termini della bancarotta semplice, poiché non vi è prova cha da tale mera condotta omissiva sia derivata alcuna difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Tale ri- qualificazione è stata esclusa dalla Corte d’Appello, secondo la quale,invece, non si tratta di mera negligenza nella tenuta della contabilità,ma di preordinata stra- tegia finalizzata alla“sparizione della contabilità per impedire la ricostruzione delle vicende societariee il disvelamento del dirottamento di una parte del prezzo” . Nondimeno, secondo ilricorrente la conclusione non tiene conto della sostanziale assenza di attività negli ultimi anni anteriori a l fallimento e della tracciabilità de i movimenti di denaro della fallita; ne consegue che vi è una mera trascuratezza nella tenuta della contabilità e chele argomentazioni della Corte d’Appello non bastano a fondare la prova del dolo specifico richiesto dall’art. 216, 1° c.,n.2) prima parte,l.f. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazioneha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha in seguito depositato una memoria in cui ha contestato le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] ribadito le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d’Appello ha richiamato in totole argomentazioni del Tribunale quanto all’inidoneità della documentazione prodotta dalla difesa a dimostrare che le somme in questione non erano state distratte,ma restituite a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte di una serie di paga- menti a suo tempo effettuatinell’interesse della fallita. Premesso che gli apparati motivazionali delle due (omogenee) sentenze di merito si integrano e si compene- trano a vicenda, si rileva che ilTribunale, a sostegno dell’inattendibilità della do- cumentazione, ha puntualmente evidenziato che (pagina 11 della motivazione): 1) solamente tre sono lecontabili di bonifici effettuati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in favore di diversibeneficiari, che recano nella causale un riferimento alla società fallita,e si tratta di pagamenti per un totale di poco più di 600 euro; 2) diverse voci di spesarisultano maturate successiv amente alla cess az ione dell’attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3) le 14 fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei con- fronti delrag. Pizi risultano tutte, tranne una, emesse successivamente alla ces- sazione del rapporto professionale con la fallitae, sul punto, in sede di audizione dello stesso Pizi come teste, la difesa non ha ritenuto di chiedergli alcun chiari- mento; 4) la difesa ha depositato numerosi documenti contabili costituiti da“fogli sparsi”privi di data certa e che non si comprende a quali società si riferiscano; 5) tra le fatturedepositate dalla difesa ve ne sono due emesse da N autiservi ce s.r.l. nei confronti della fallita, che perònon risultano pagate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Ebbene, come appare evidente da questa breve sintesi,la sentenza di primo grado (richiamata in parte qua dalla Corte d’Appello)ha svolto sul punto specifiche e non illogiche osservazionisulle quali, tuttavia, il ricorrente non ha in questa sedepreso posizione,limitandosi ad un generico rinvio alla documentazione prodotta in giu- dizio.Sul punto, in sostanza , il motivo di ricorso si presenta incompleto e tale da non intaccare la sentenza impugnatanella parte in cui, in uno con quella di primo grado, argomenta sull’inconsistenza probatoria della documentazione de qua. Nel ricorso sicontesta poi che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la distra- zione possa dedursi dal mero versamento delle somme a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visto che manca la prova di un successivo ritrasferimento nella perso- naledisponibilità dell’imputato e che , su questo punto , la Corte d’Appello non si è soffermata.Tuttavia, sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado argo- mentanoincisivamente e diffusamente sulla prova di una distrazione a vantaggio del [OSCURATO:PERSONA] evidenziando i seguenti elementi: 1) l’indiscusso ruolo di dominus rivestito nella società fallita dal [OSCURATO:PERSONA], che ne è stato procuratore speciale dal 1998 sino al fallimento e amministratore unico dal 2002 al 2010; 2)la rivendica- zione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una non solo formale maanche effettiva supremazi a nella C G Immobiliare, avendo egli riconosciuto in dibattimentodi esserne stato l’unico gestore e chiarito che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (formalmente amministratore unico dal 2013 al fallimento) svolgeva solo mansioni di autista e cartongessista oltre a “lavoretti estemporanei”(v. pagina 7 sentenza di primo grado ); 3) la sua parallela posizione di amministratoreinsieme ad [OSCURATO:PERSONA] in seno a [OSCURATO:PERSONA] e T e- lefonias.r.l. (ruolo caratterizzato, anche qui, da esclusiva ed effettiva ingerenza del Costanzinella vita della società, come del resto si riconosce espressamente a pagina 10 del ricorso); 4)lo stato di inattività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al momento dei fatti; 5) il fatto che la stessa società non abbia mai depositato né bilanci né dichiarazioni di redditi e sia cessata definitivamente pochi mesi dopo l’incasso delle somme di cui si tratta; 6) la cessionedi credit o da C G a [OSCURATO:PERSONA] dell’aprile 2017, valorizzata dai giudici di merito (pagine 5 e 8 delle rispettive sen- tenze) come indizio della mala fede del [OSCURATO:PERSONA] in quanto: a) stipulata poco più di due mesi prima della vendita dell’immobile;b) apparentemente firmata n ella doppia veste di cedente e cessionario dal coimputatoHssain, che però l’ha disco- nosciutaed è stato assolto definitivamente in primo grado; c) sprovvista, secondo le dichiarazioni delcuratore, di elementi idonei a chiarire natura, entità ed origine dei crediti oggetto dell’operazione. non prende posizione. Questi specifici passaggi delle sentenze di merito non sono contestati dal ricorrente, che, con particolare riferimento ai punti 4), 5) e 6) sopra citati, neanche li menziona nel ricorso. Chiaro, in sintesi, che per dimostrare la mancanza di causa dei trasferimenti didenaro e la loro esecuzione nell’esclusivo interesse del [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata valorizzi molteplici elementi attraverso una motivazione che, a maggior ragione se integrata con quella resa dal Tribunale, non si espone a censure di illogicità o contraddittorietà.Deve dunque escludersi che il profilo, dedotto dalla difesa, della mancanza di provain merito al ritrasferimento del de- narosia in grado di intaccare la motivazione della sentenza. 1.2 Quantoal secondo motivo, la Corte d’Appello specifica che l’operazione immobiliare si è verificatain un momento in cui la società era prossima alla deco- zione e il ricorrente contesta tale valutazione osservando che il curatore, in realtà, aveva dichiarato di non poter affermarese fosse configurabile uno stato di disse- sto. Tuttavia, le due sentenze di merito evidenziano anche che il curatore aveva precisato di non poter determinare le cause del fallimento a causa della completa assenza della contabilità (v. in particolare p. 12 sentenza Tribunale, cit.) e su que- sto punto il ricorrente non prende posizione,limitandosi a citare il suddetto passo della motivazione astraendola dal contesto in cui si inserisce:sul punto, dunque , il motivo appareincompleto e lacunoso. Analogamente, il motivo di ricorso non si confronta con il passo della sentenza di primo grado(a sua volta richiamata dalla Corte d’Appello) in cui il Tribunale logicamente deduce l’esistenza della crisi socie- taria dal fatto che al momento della compravendita C G fosse sottoposta a più azioni civili, tanto che con il prezzo ricavato si erano tacitatitre creditori di cui uno pignoratizio. In merito al quantum della distrazione, è sufficiente richiamare la puntuale e già analizzata motivazione dei giudici di merito in ordine alla prova della condotta distrattiva e alsostanziale asservimento di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA](come ammesso a pagina 10 del ricorso, dove si definisce l’imputato “do- minus di entrambe le società”e si precisa che questi, per estinguere le obbligazioni di C G,si era procurato la liquidità “dove c’era” ossia presso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nia). Infatti, pur non volendo considerare che il ricorrente non chiarisce perché debba ritenersi decisiva la quantificazione dell’importo distratto in euro 29.500 anziché in euro 32.700, si osserva che la Corte d’Appello evidenzia, al pari di quanto rilevato in merito agli altri importi distratti,proprio l’assenza di una con- creta giustificazione per cui [OSCURATO:PERSONA] eTelefonia dovesse ricevere tale somma in luogo della venditrice C G (pagina 9 sentenza cit.). 1.3 Ilterzo e il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente interferenza reciproca, avendo entrambi ad oggetto lasussistenza degli elementi costitutivi dellabancarotta fraudolenta documentale. Seguendo l’or- dine delle questioni sollevate dal ricorrente, si rileva in primo luogo che la Corte d’Appello,in realtà, prende espressamente posizione su l tema del dolo specifico osservandoche “era necessitata la sparizione della contabilità per impedire la ri- costruzione delle vicende societarie e il disvelamento del dirottamento di una parte del prezzodella vendita dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA] stesso” (pagina 9 sentenza cit.). L’argomento si ricollega dunque direttamente alla finalità di non lasciare traccia contabile della condotta distrattiva ed appare,in quanto tale, logico e puntuale oltre che non scalfito dal ricorso, che sul punto rimane muto. Si noti che, prima ancora, il ricorrente non pone in discussione ipassi delle sentenze di merito che danno atto, rispettivamentee circostanziatamente : 1) della restituzione al Co- stanzi delle scritturecontabili nel dicembre 2013 da parte del commercialista della società; 2) dell’omessa consegna al curatoredi qualunque documentazione con- tabilee bancaria; 3) delle dichiarazioni in data 30/5/ 20 18 con cui il [OSCURATO:PERSONA], in- terpellato dal curatore, gli ha riferito di non sapere nulla né dellacontabilità della fallitané della gestione degli immobili né del bonifico di euro 16 . 800 a [OSCURATO:PERSONA] ( ossia uno dei pagamenti contestati sub specie di distrazione ) , limi- tandosi, con riguardo agli altri versamenti oggetto di imputazione, a fornire rispo- ste del tutto generiche; 4) delle dichiarazioni del curatore sull’assenza di docu- mentazionea supporto della cessione di credito menzionata sub 1.1. e sulle varie quanto inutili richiesterivolte sul punto al [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, dunque, il ricorrente non contesta gli argomenti spesi dalle sentenze di merito sullamaterialità della sottrazione della contabilità e sulla rico- struzione dell’elemento soggettivo del reato(anche con riferimento al tema del dolo specificoe alla sua strumentalità rispetto all’occultamento della distrazione de qua).Secondo il ricorrente, inoltre , la Corte d’Appello non dà conto degli ele- menti in base ai quali haritenuto che la sottrazione della contabilità abbia pregiu- dicato la ricostruzionedel patrimonio e del movimento degli affari; ma dalle moti- vazioni delle sentenze di merito risulta il riferimento ad un preciso elemento di prova e,cioè, alla dichiarazione del curatore ( v. sentenza di primo grado , p. 12) di non aver potuto ricostruire patrimonio e movimento degli affariproprio a causa dell’assenza di documentazione contabile. Ebbene, anche su questo specifico, e logico, passaggio motivazionale manca una effettiva contestazione da parte del ricorrente, le cui censure si concentrano, a ben vedere,non sul contenuto della pronuncia in sé,ma sugli elementi di fatto a sostegno della ricostruibilità del pa- trimonio (p. 14 ricorso), così finendo per sollecitare una mera (e non consentita) rivalutazione delleprove. Non condivisibile è,inoltre, la richiesta di riqualificare il reato nei termini della bancarotta semplice. Il ricorrente tende infatti, sul piano oggettivo, a identi- ficare tale figura criminosa con l’omessa tenuta della contabilità, trascurando che anche quest’ultima ipotesipuò, in concreto, integrare la bancarotta documentale , visto che le due fattispecie, in realtà, si differenziano essenzialmente sul piano dell’elemento psicologico (v. fra le altre Sez. 5, n.6769/2005 del 18/10/2005 dep. 23/02/2006,Rv. 233997 - 01 : “ La differenza tra la bancarotta fraudolenta docu- mentaleprevista dall'art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, stessa legge consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolaretenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò rendaimpossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, ditenere l e scritture ”; nella pronuncia, poi, si è escluso “ che detta differenza possa ravvisarsi nell'elemento oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia la condotta di omessatenuta dei libri sociali che quella di irregolaretenuta degli stessi ” ) . Per quanto concerne l’elemento soggettivo, d’altro canto, il ricorrente fa riferimento ad una mera negligenza nella tenuta della con- tabilità che, appunto,indirizzerebbe verso il reato previsto dall’art. 217, 2° comma l.f.; ma si tratta di conclusione che a sua volta non può essere condivisa,alla luce degli elementi, già vagliati, in base ai quali la sentenza impugnata ha concluso, con motivazione insindacabile sul piano logico, per la dolosa sottrazione delle scrit- ture contabili e per la finalizzazione di tale condotta ad impedire ai creditori di scoprire l’avvenuta distrazione della somma di euro 32.700. 1.4 Il quarto motivo, infine, è manifestamente infondato e rivela una so- stanziale carenza di interesse del ricorrente, vistoche la sentenza impugnata dà conto dell’avvenuta acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa. La motivazione della sentenza, inoltre, dimostra che la Corte d’Appello, al pari del Tribunale, ha esaminato la documentazione sia pure escludendone, come si è vi- sto, l’idoneità ad avvalorare la tesi difensiva. Non si comprende dunque la finalità della richiesta di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale se, di fatto, essa con- cernedocumenti acquisiti al patrimonio probatorio sin dal giudizio