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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26021/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rts udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pri-To einuirrien ral Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ggè ha concluso chiedendo iLds. d ote Am.t.tki ClAIA/ge•Ce., ot-(; *jt C-'0.)C234 (C91-11Z 3' i Crit frn (V17- 1,3 433/Z2/,,, /i t,Avv D, rutin rfin AI CP441 k-ift nM° (DN e0PCL4ioPl A-fg, eM30-r3 2,'Iì ccD udito il d' sore 6r rkt //1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2021 il GIP del Tribunale di Napoli, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, in relazione ai reati oggetto di contestazione (lesioni aggravate e detenzione nonché porto abusivo di arma, con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, per aver, in concorso tra di loro, esploso un colpo di arma da fuoco verso [OSCURATO:PERSONA]) .

Riuniti i reati dal vincolo della continuazione (ed assorbita la detenzione nel porto dell'arma) il GIP ha determinato la pena per [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (con la recidiva) in quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa, per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa. 1.1 La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 23 febbraio 2022 ha escluso la ricorrenza della aggravante della premeditazione e, per il [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata e specifica, rideterminando la pena in quella di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno.

P-47

2. La decisione di primo grado.

Oggetto del giudizio di merito è il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Napoli il 21 ottobre del 2018.

Dopo essere stato colpito, [OSCURATO:PERSONA] si recò in ospedale dichiarando di essere stato raggiunto al ginocchio destro da un colpo d'arma da fuoco sparatogli in [OSCURATO:PERSONA] da sconosciuti che viaggiavano su uno scooter.

Gli investigatori non rinvenivano però, in quel luogo, né tracce ematiche né bossoli, e pertanto, per verificare la fondatezza di tali dichiarazioni, venivano attivate d'urgenza delle intercettazioni sia nella stanza del nosocomio in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato ricoverato, sia sulle utenze dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

All'esito del giudizio la ricostruzione del fatto poggia sulle risultanze investigative di polizia giudiziaria, sugli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pesce e Dello Iacono, nonché sui contenuti di sentenze irrevocabili prodotte della pubblica accusa per attestare il contesto criminale in cui ha avuto luogo la vicenda.Per come ricostruito in sede di merito, il movente della gambizzazione avvenuta ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA]) va ricollegato al fatto che il quest'ultimo aveva deciso di intraprendere un'attività di vendita di stupefacenti per proprio conto acquistandoli dalla famiglia dei "Mariella" e sarebbe rimasto insolvente.

A causa di ciò, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] inizialmente incaricato della sicurezza del capo del clan [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'attività di spaccio veniva riferita al [OSCURATO:PERSONA] stesso, il quale lo convocava insieme al Mercurio (terminale della vendita di stupefacenti del [OSCURATO:PERSONA]) al cospetto suo e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore.

Durante l'incontro, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di punire l'affiliato ribelle colpendolo al ginocchio con una pistola che gli sarebbe stata consegnata dal [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione è realizzata essenzialmente sulla base dei colloqui captati tra la vittima, [OSCURATO:PERSONA], e le persone che andavano a trovarlo durante il ricovero ospedaliero, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato, nei dettagli, l'accaduto.

Il risentimento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli autori del gesto criminoso commesso ai suoi danni ha consentito di identificare, in altre parole, oli autori del ferimento.

La ricostruzione del contesto associativo di stampo mafioso nel cui ambito risulta maturato il fatto è stata rafforzata dai contributi dichiarativi resi dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. /2-r7

3. La decisione di secondo grado.

3.1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato - quanto al punto della responsabilità - la sentenza di primo grado, accogliendo unicamente i motivi di appello relativi alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e (per il [OSCURATO:PERSONA]) della recidiva, e rideterminando di conseguenza la pena.

La Corte di secondo grado ha ritenuto pienamente condivisibili sia la ricostruzione dei fatti, sia la motivazione a sostegno della responsabilità degli imputati, riportandosi ad entrambe nella parte in cui gli scritti difensivi non contenevano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice.

Pertanto, la Corte di Appello ritiene del tutto infondate le doglianze in merito alla carenza di motivazione e alla rilevanza del mancato esame di memorie difensive versate in atti prima della lettura del dispositivo di primo grado, implicitamente disattese nel corpo argomentativo della sentenza.

I difensori, inoltre, hanno contestato l'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che costui era a conoscenza di essere intercettato.

Sul punto, la Corte di merito analizza í pretesi dati portati a sostegno, ma perviene (v. pag. 13 e 14 della sentenza) alla conclusione che trattavasi di mera 'provocazione' del [OSCURATO:PERSONA], soggetto che del resto ha assunto sin dall'inizio un atteggiamento omertoso circa il luogo e le ragioni del ferimento e che pertanto non risulta aver preordinato una versione falsa da rendere ai soggetti che venivano a sincerarsi del suo stato di salute.

Il contenuto dei colloqui viene ritenuto spontaneo e del tutto chiaro nei contenuti.

Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Dello Iacono e Pesce, la Corte le ritiene attendibili e pienamente utilizzabili per la ricostruzione del contesto criminoso.

Inoltre, il fatto che gli inquirenti non avessero rinvenuto segni della gambizzazione del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo dei fatti, non poteva senz'altro escludere che la gambizzazione in parola fosse comunque avvenuta, stante la probabilità che qualcuno fosse intervenuto a rimuovere le tracce.

Anche con riguardo alla mancata assunzione delle informazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadisce che una simile mancanza appare conseguenza dello sviluppo dell'attività investigativa, essendo l'assunzione di sommarie informazioni di un teste rimessa alla valutazione degli inquirenti.

Quanto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al suo ferimento, avrebbe dichiarato al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nella sala colloqui degli Avvocati del carcere di Secondiglìano che il motivo della lite con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risieduto nel fatto di aver sottratto somme di denaro al clan [OSCURATO:PERSONA] per far uso di stupefacenti, ma che ad accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] era stato un tale [OSCURATO:PERSONA], la Corte richiama quanto detto in primo grado, non essendo le dichiarazioni rese dal Carra attendibili, sia perché aventi contenuto appreso de relato, ma anche perché distoniche con le risultanze degli atti; sarebbe inoltre plausibile il tentativo della vittima di non raccontare a un soggetto terzo di dettagli della sua gambizzazione. 3.2 Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte conferma la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., riprendendo le valutazioni del primo giudice.

A conferma vanno posti i contenuti dei colloqui intercettati, da cui si evincere che il ferimento inflitto dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] è stato una forma di punizione esemplare di una affiliato colpevole di 'lesa maestà'.

Il fatto è finalizzato, pertanto a ristabilire il prestigio e le capacità di controllo della organizzazione mafiosa.

Inoltre, le modalità di realizzazione della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.Viene inoltre respinta la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., in quanto non sono ravvisabili elementi positivi, tali da giustificare l'attenuazione, né sul fatto né sulla personalità degli imputati.

La Corte ridetermina, in ragione dei motivi accolti, il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini: pena base per il più grave delitto di cui al capo 2, già assorbita la detenzione del porto e esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n1 cod. pen., di anni 3 di reclusione e multa di euro 4,500,00, aumentata per l'aggravante ex 416 bis 1 cod. pen. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e multa di euro 6,000,00, ulteriormente aumentata per la contestazione del reato di lesioni di cui al capo 2 ad anni 5 e mesi 11 di reclusione, ridotta per l rito alla pena finale di anni 3 mesi 11 di reclusione e multa di euro 4,000,00 ciascuno.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi.

4.1. Al primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto di superare gli interrogativi difensivi sulla genuinità delle captazioni ambientali effettuate presso il nosocomio "[OSCURATO:PERSONA]" di Napoli.

Nella specie, si fa riferimento alle censure difensive afferenti l'attendibilità delle conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] con i propri interlocutori all'interno dell'ospedale in cui era ricoverato: per la difesa tali dialoghi non potevano ritenersi genuini, in quanto il propalante era a conoscenza della presenza di cimici nella sua camera, come si evince dalle intercettazioni nr. 42 e 50 del 22/10/2018.

Sul punto, la Corte d'Appello riteneva attendibili le dichiarazioni della parte offesa in modo illogico e contraddittorio, contrario ai principi giuridici che regolano la correttezza della motivazione: essa, anziché fugare ogni dubbio in merito all'inquinamento delle dichiarazioni, insisteva sia sulla credibilità del [OSCURATO:PERSONA] sia nell'affermare che tali dichiarazioni non potevano essere frutto di un intento calunniatorio.

Per la difesa invece, si tratta di aspetti che dovevano essere valutati solo dopo aver accertato la genuinità delle intercettazioni.

A detta della difesa il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe simulato di non essere a conoscenza della presenza di cimici, usando tale circostanza come escamotage sia per rendersi credibile agli inquirenti, sia per preservare la propria dignità nel suo ambito sociale.Quindi la Corte avrebbe dovuto, piuttosto che cercare di confutare gli argomenti difensivi, concentrarsi innanzitutto sull'attendibilità delle dichiarazioni e, anche se le avesse ritenute genuine, spiegare logicamente le ragioni del rigetto.

Il ricorrente afferma inoltre che nelle dichiarazioni eteroaccusatorie intercettate, il soggetto esprime un accusatorio apprezzamento su un terzo in una conversazione che ritiene debba rimanere segreta: questa, conformemente agli arresti della Suprema Corte, non costituirebbe una chiamata in correità, perché quest'ultima si basa sulla volontarietà di un soggetto che scientemente propala agli inquirenti una dichiarazione contra alios.

La Corte ritiene che l'applicabilità dell'art. 192 cod. proc. pen. alle sole dichiarazioni procedimentali e non anche alle conversazioni contra alios registrate all'insaputa dell'interlocutore, si giustifica in ragione del fatto che nelle seconde il soggetto non è a conoscenza dell'intercettazione; ma laddove venga meno tale presupposto, la norma dovrebbe necessariamente trovare applicazione, dovendosi allora tener conto della potenziale inquinabilità delle affermazioni rese dal soggetto.

In conclusione, quindi, la motivazione sarebbe contraria alla legge penale e processuale nella misura in cui non teneva conto dell'evidente vizio concernente il mezzo di ricerca della prova, e sarebbe illogica e contraddittoria per i motivi sopra riportati.

4.2. Al secondo motivo di ricorso si deduce ulteriore vizio di motivazione.

La difesa, nei motivi di appello, si era lamentata dell'atteggiamento scarno e superficiale del primo giudice nella lettura degli elementi pro-reo, avendo le risultanze investigative lasciato enormi lacune che impedivano di addebitare il fatto al ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.

Anche sul punto la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria: - con riguardo all'assenza di conversazioni captate sull'utenza del [OSCURATO:PERSONA], il contributo motivazionale della Corte è risultato pressoché inesistente; - con riguardo all'esito negativo dell'esame Stub a cui è stato sottoposto [OSCURATO:PERSONA], i Giudici avevano tentato di dirimere la questione con una motivazione alquanto fantasiosa: sebbene dalle intercettazioni, centrali nel procedimento, emergeva il dato che il Mercurio fosse stato in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] al momento dello sparo, il giudice del primo grado giustificava l'esito negativo del test asserendo in maniera congetturale che evidentemente lo stesso si era defilato rispetto ai protagonisti.

Alla contestazione da parte dell'appellante, la Corte d'Appello nulla riferiva sul punto, con inadempimento all'obbligo motivazionale. - con riferimento al dato dell'assenza di tracce della gambizzazione che sarebbe avvenuta a via Palazziello, il provvedimento della Corte, secondo la difesa, si traduceva in un agglomerato di termini privi di senso logico.

La mancanza di tracce costituiva per gli investigatori l' elemento negativo da cui desumere che il luogo del crimine fosse un altro; allo stesso tempo, il medesimo dato rappresentava la prova che si trattasse proprio della scena del crimine, argomentando nel "senso che dette tracce siano state rimosse da soggetti, anche terzi interessati a coprire gli affari del clan gestiti in prima persona dal capo".

Il medesimo elemento assumeva così una duplice accezione, attribuita in maniera del tutto arbitraria.

5. Avverso detta sentenza ha proposto ulteriore atto di ricorso per cassazione - a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] Salvatore .

Il ricorso è affidato a cinque motivi. 5.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

In particolare, la difesa lamenta l'utilizzo della motivazione per relatíonem alla sentenza di primo grado.

È consolidato l'indirizzo per cui incorre in violazione dell'obbligo motivazionale ex artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 11 comma 6 Cost., il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le motivazioni del giudice di prime cure siano state censurate in appello con specifiche argomentazioni, confermi la sentenza del primo giudice dichiarando di aderirvi senza dare compiutamente conto degli specifici motivi di impugnazione.

Pertanto, l'adesione all'iter argomentativo della sentenza di primo grado definisce la responsabilità dell'imputato con superamento spesso illogico e assertivo della critica presente nei motivi di gravame.

Tutti i temi affrontati nei motivi di appello non vengono apprezzati in sentenza per il ritenuto assorbimento nella segnalata loro incapacità di disarticolare il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ma tuttavia, nel trattare della debolezza argomentativa dei motivi di impugnazione, la sentenza d'appello non riesce però a darne una definizione efficace.

5.2. Al secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 10, 12, 14 L. 497/1974 con riferimento al concorso del ricorrente.Le censure che la difesa intende muovere riguardano, da un lato, la sostanziale assenza di motivazione intesa come vaglio critico delle tesi e delle antitesi esplicato attraverso un discorso giustificativo e reso intellegibile all'interprete; dall'altra, l'erronea applicazione della legge che si coglie nella ritenuta sussumibilità nel compendio probatorio di elementi a carico del ricorrente idonei a ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che lo stesso abbia fornito l'arma utilizzata per provocare lesioni di cui al capo 1) dell'imputazione.

Secondo la difesa, seppur in sede di legittimità non si possa procedere ad una nuova valutazione dei fatti, in tal caso la Corte d'Appello nel suo giudizio avrebbe integrato un vero e proprio travisamento della prova.

Alla luce delle doglianze difensive, infatti, la Corte avrebbe dovuto porre criticamente in evidenza gli elementi trascurati dal primo giudice, ma si sarebbe ridotta ad una serie di affermazioni apodittiche che avrebbero portato ad un superamento delle stesse solo acritico e apparente.

Ciò sarebbe avvenuto in riferimento a tutte le censure relative all'assoluta inaffidabilità delle intercettazioni del [OSCURATO:PERSONA], del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], e all'inidoneità di altri elementi a confermare l'ipotes1 di accusa relativa alla consegna dell'arma da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

Emergerebbe quindi l'omissione della valutazione di quelle prove che si deve ritenere abbiano orientato il giudizio per il loro carattere decisivo.

Così la difesa indica quelle prove che ritiene siano state travisate e che hanno condotto alla conferma della sentenza di primo grado.

In primo luogo, la Corte avrebbe superato in maniera apodittica la questione relativa alla genuinità di quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che era a conoscenza della presenza di microspie.

La Corte sul punto affermava in maniera apodittica che le parole del [OSCURATO:PERSONA] era solo una "mera provocazione" e non teneva conto del contenuto del brogliaccio della polizia giudiziaria da Clli invece emergeva che il riferimento alla ricarica del telefono e la manifestata consapevolezza della presenza di microspie fossero due cose totalmente svincolate tra di loro.

Inoltre, la difesa censura anche il successivo punto in cui la Corte affermava che l'interpretazione suddetta fosse avvalorata anche dal contenuto della successiva ambientale da cui si rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto frasi quali "a questi scornati delle guardie ... glielo faccio trovare morto a terra...": la Corte affermava che anche tale dichiarazione vedeva sui problemi del cellulare e sulla volontà della vittima di vedere i figli (e non fosse un riferimento al fatto che la polizia lo ascoltasse tramite le microspie); ma tale affermazione è ancora ritenuta emblematica dell'apparenza del discorso giustificativo, avendo la Corte legato tra loro frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] che avevano ad oggetto l'atti e circostanze diverse.

Alla difesa non appare adeguato il successivo argomento in cui Si sosteneva che la censura difensiva in disamina (sull'inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA]) strideva con la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] al fine di sviare le indagini ed impedire l'individuazione del movente e degli aggressori aveva riferito alla PG di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco sparatogli in [OSCURATO:PERSONA] da soggetti ignoti, mentre se avesse avuto intenti calunniosi o di risentimento verso gli imputati avrebbe certamente raccontato i fatti dall'inizio come realmente accaduti.

Ma tale conclusione appare illogica perché, considerato il contesto, mai ci si sarebbe potuti attendere che il [OSCURATO:PERSONA] raccontasse agli agenti i Fatti come accaduti indicandone gli autori, ma è ben più logico che lo stesso, sapendo di essere intercettato, abbia deciso scientemente e falsamente di coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA] attraverso lo strumento della captazione salvaguardando la propria reputazione criminale.

Il tema della genuinità costituisce thema probandum nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] essendo l'unico dialogo da cui si può estrarre il dato della consegna della pistola al coimputatol Inoltre, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cessazione, alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua conoscenza di essere intercettato, andrebbero applicati i criteri di valutazione di cui agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. ai fini della loro utilizzazione processuale: sarebbe quindi occorso individuare elementi di riscontro al contenuto di quelle frasi, laddove invece appare che nessun altro atto di indagine era in grado di confermarle.

Anche con riferimento alle dichiarazioni del Carra, la Difesa lamenta che l'iter argomentativo della Corte sul punto (in cui richiama integralmente le motivazioni del giudice di prime cure) si rivela apparente perché, da un lato, non si comprende perché quelle dichiarazioni debbano essere ritenute attendibili solo perché de relato, dall'altro ciò sarebbe anche frutto di travisamento.

Altresì illogico appare l'argomento che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse voluto rivelare ad un soggetto terzo tutti i particolari della gambizzazione subita, in quanto dal racconto del Carra appare invece che ne abbia fatto un racconto dettagliato, con la sola indicazione di un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe concorso all'episodio.

Pertanto, la sentenza impugnata risulta inficiata dai suindicati errores in iudicando e dalle denunciate incongruenze logiche, con l'aggiunta della mancata prospettazione di un quadro probatorio idoneo a supportare la statuizione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.5.3.

Al terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 582, 583 cod. pen. con riferimento al profilo partecipativo del ricorrente nel reato contestato al capo 1) dell'accusa e in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. .

Nella specie, la Corte riteneva che la provata circostanza della consegna dell'arma da parte del [OSCURATO:PERSONA] allo sparatore fosse in automatico elemento dimostrativo della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]: ma non vi è nemmeno un passaggio argomentativo volto a superare la doglianza difensiva per cui, pur dando per genuine le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e per vero che il [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato l'arma allo sparatore, ciò non è idoneo a dimostrare che la consegna fosse avvenuta nei concitati momenti che hanno preceduto il ferimento e che quindi il [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso nel reato.

Viziata è anche la motivazione sul punto, la quale appare apodittica e illogica, non essendovi alcun modulo argomentativo che superi effettivamente il ragionevole dubbio sulla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ed il successivo sparo.

5.4. Al quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 comma 1 cod. pen.

La difesa ritiene viziata la sentenza impugnata anche sotto il profilo della ritenuta sussistenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante in parola.

Sotto il profilo dell'agevolazione di associazione di stampo mafioso, secondo il ricorrente la Corte si sarebbe limitata a far riferimento alla sua militanza nel clan [OSCURATO:PERSONA] e a dire che il metodo utilizzato (ovvero la convocazione del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] al cospetto del [OSCURATO:PERSONA] pronto a mettere a disposizione del capo l'arma ...) evidenziava modalità tipiche dell'agire mafioso.

Qui però la sentenza non solo partiva dal dato indimostrato dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan, ma anche affermerebbe in maniera apodittica che a quell'azione fosse finalizzata ad affermare la supremazia della consorteria criminale di riferimento su quel territorio, ciò in contrasto con l'affermazione per cui si trattava di una sorta di vendetta personale.

Non vi sarebbe inoltre alcuna argomentazione in riferimento all'accertamento dell'elemento psicologico dell'aggravante suddetta, la quale richiede il dolo specifico di agevolare l'associazione di stampo mafioso, così da rendere la motivazione, oltre che apodittica e contraddittoria, anche violativa del consolidato orientamento sul punto.

Quanto alla sussistenza del c.d.

"metodo mafioso", questo viene riconosciuto in assenza di un'accertata effettiva realizzazione di una particolare modalità commissiva o di una condotta idonea a integrare un connotato modale qualificato idoneo a evocare l'operatività di una consorteria criminale mafiosa, e sulla base dell'indimostrata presenza del [OSCURATO:PERSONA] al momento dello sparo.

5.5. Al quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e con riferimento alla determinazione della pena base non nel minimo edittale.

La sentenza non spiega in maniera effettiva le ragioni per cui non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche, limitandosi a dire che gli imputati non ne fossero meritevoli.

L'apparato giustificativo della sentenza si risolve piuttosto in un'affermazione di principio, una formula di stile.

La sentenza inoltre appare, alla Difesa, priva di motivazione anche con riferimento alla determinazione della pena base (anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo 2): non avrebbe infatti spiegato in maniera effettiva le ragioni per le quali la Corte si sia discostata dalla pena base prevista per il delitto di cui al capo 2, anche alla luce del principio secondo cui quanto più il giudice si discosti dalla pena base, tanto più grande deve essere lo sforzo motivazionale, non potendosi altrimenti giustificare l'uso della discrezionalità il quale in assenza di ogni argomentazione perde la sua qualità positiva di adattamento al caso concreto e la sua legittimità anche costituzionale.

6. Avverso detta sentenza ha proposto ulteriore atto di ricorso per cassazione - a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Salvatore.

Il ricorso è affidato a due motivi.

6.1. Al primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento all'attendibilità della persona offesa.

Ciò in ragione del fatto che la persona offesa sapeva di essere intercettata, come si evince dalle dichiarazioni n. 42 e 50 del 22.10.2018 nelle quali si sentirebbe che il [OSCURATO:PERSONA] si era accorto della presenza di nastro isolante nella stanza e avrebbe inoltre proferito frasi offensive nei confronti delle forze dell'ordine.A ciò si aggiungono le dichiarazioni del c.d.g.

Carra che confliggerebbero con quelle intercettate.

Sul punto la Corte ha sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di proposito voluto raccontare una versione diversa per omettere le reali dinamiche del clan, ma non si capisce perché avrebbe dovuto fare ciò, essendo proprio lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad aver avvicinato spontaneamente il C:arra per raccontargli l'accaduto.

La Corte territoriale qualifica le dichiarazioni intercettate come mere provocazioni e ritiene che non appaia logicamente percorribile la prospettazione dei difensori in ragione della valutazione integrale del contesto delle già menzionate intercettazioni.

Sostiene che la disistima nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non può certo essere considerata, alla luce di un corposo e chiaro compendio probatorio, elemento sufficiente per sostenere intenti calunniatori da parte del dichiarante.

Questa motivazione secondo la difesa è illogica e contraddittoria.

Infatti, proprio perché la persona offesa nutriva gelosia per il [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva sostituito, avrebbe cercato, sapendo di essere intercettato, di calunniarlo; a conferma di ciò ci sarebbe anche il fatto che qualche tempo dopo il [OSCURATO:PERSONA] stesso avrebbe confidato al pentito Carra che quel giorno ci fosse un tale [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Al secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.

Secondo la difesa, mancherebbe qualsiasi prova di un ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel clan tale da configurare a suo carico l'aggravante in parola nella sua accezione soggettiva.

A conferma di ciò basta rilevare che, nell'ambito degli arresti effettuati un mese dopo nell'ambito di tale clan, sarebbero state arrestate ben trentadue persone tra cui anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non il [OSCURATO:PERSONA], che, se fosse stato un sodale, sarebbe senz'altro stato coinvolto nelle indagini. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono.

2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] pone una doglianza «comune» , relativa alla pretesa consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA] i, della esistenza degli apparati di captazione delle conversazioni.

In tesi, ciò avrebbe determinato la 'strumentalità' delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei colloqui captati, con sospetto di falsa rappresentazione dell'accaduto allo scopo di 'accusare' in modo occulto soggetti in realtà estranei al fatto.

Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per le ragioni che seguono.

La doglianza risulta reiterativa del motivo di appello, cui è stata fornita risposta del tutto congrua e basata su valutazioni in fatto sottratte al sindacato di legittimità.

Ed invero la doglianza si basa su estrapolazioni delle registrazioni che la Corte di secondo grado ha compiutamente esaminato, e da cui non si deduce - con certezza - la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della presenza di microspie attive nella stanza ove era ricoverato.

Ciò in riferimento alla lettura, non manifestamente illogica, dei contenuti delle registrazioni, offerta in sede di merito e non rivalutabile nella presente sede di legittimità.

Del resto, ulteriore argomento logico - ineccepibile - è quello per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, a più soggetti a lui collegati (anche sul piano degli assetti criminali) nei diversi colloqui (immediatamente successivi al grave fatto di sangue) la versione dell'accaduto in modo sempre uguale, manifestando una precisa volontà di 'reazione' nei confronti degli autori del ferimento ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché svelando le ragioni del contrasto interno.

Si tratta, pertanto, di affermazioni che non attengono ad un mero contesto 'dichiarativo' (di rappresentazione/rievocazione di un fatto) ma che vanno lette nel complessivo quadro relazionale in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era calato al momento del fatto, fattore decisivo per dedurne la veridicità. 2.2 Va pertanto ribadito quanto già osservato in numerosi arresti di questa Corte di legittimità, intervenuti sul tema, per cui la valenza dimostrativa delle captazioni, registrate, dì colloqui riservati [sulla cui lettura intrinseca è, peraltro, costante l'insegnamento per cui è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto; tra le molte Sez.

II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez.

VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190 nonchè Sez.

U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715 ] è correlata proprio al fatto che i soggetti colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi e pertanto, l'oggetto della prova è solo apparentemente rappresentato dalla singola emissione verbale della persona partecipante al colloquio.

L'oggetto della prova è più articolato, in quanto è rappresentato dal contenuto complessivo del colloquio intervenuto, cui si unisce la considerazione delle modalità - riservate - in cui lo stesso è venuto in essere e della qualità soggettiva dei colloquianti (apprezzata sulla base del contesto complessivo dell'istruttoria, come richiesto, tra le altre da Sez.VI n.2309 del 15.10.201:3, rv 258784, ric. lamonte, e da Sez.

I n. 40006 del 11.4.2013, ric.

Vetro, rv 257398, alla cui prospettiva si presta adesione).

Si tratta, in effetti, di dover apprezzare - specie in caso di captazioni ambientali, come è nel presente processo - un contesto dimostrativo non già di tipo strettamente narrativo (i conversanti captati si conoscono tra loro, parlano di fatti vissuti o da vivere, in altre parole presuppongono una comunanza di conoscenza, almeno parziale, sui fatti oggetto di conversazione) quanto di tipo comportamentale ed effettuale, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione (inevitabile nel diverso contesto procedimentale) rendendola da un lato tendenzialmente più genuina (e potenzialmente autosufficiente, lì dove sia rintracciabile chiarezza espressiva circa fatti vissuti in prima persona dal soggetto che li rappresenta) dall'altro più difficile da decifrare in termini storici (qui sta il compito essenziale del giudice del merito, teso alla attribuzione di significato al colloquio, con identificazione dei colloquianti e dell'oggetto della discussione, attraverso la verifica dei complessivi dati emersi).

Non vi è dubbio, pertanto, che - in tale ambito - l'emissione verbale oggetto di captazione segni il confine linguistico che il singolo conversante intende attribuire al suo pensiero, oggetto di comunicazione interpersonale, ma sarebbe del tutto improprio trattare tale frammento di conversazione come una dichiarazione resa, in un contesto formalizzato, all'autorità investigante, in virtù della profonda diversità del 'contesto di produzione' di quella emissione verbale, come sin qui esplicitato.

Va ribadito dunque che: a) la disciplina legislativa di cui al terzo comma dell'art. 192 cod.proc.pen. , dunque , si dirige - in punto di valutazione della rilevanza probatoria - alle sole dichiarazioni di tipo narrativo rese in un contesto procedimentale (in tal senso, copiosa giurisprudenza, tra cui Sez.

V, n. 21878 del 26.3.2010, cava//aro, rv. 247447; Sez.

Il n.4976 del 12.1.2012, rv 251812; Sez.

IV, n. 35860 del 28.09.2006, Della Ventura, rv. 235020; Sez.

VI n. 25806 del 20.2.2014, Cala, rv 259673 con rigetto di questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina); b) è proprio l'analisi del contesto e della personalità dei conversanti a marcare di genuinità il contenuto verbale del colloqui captato, salva l'emersione di dati esterni di smentita. 2.3 Anche il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza.

La versione dei fatti più volte espressa durante i colloqui oggetto di captazione dal [OSCURATO:PERSONA] non ha trovato dati di smentita e, per quanto detto al punto che precede, non aveva necessità alcuna di elementi di riscontro, ulteriori rispetto alla esistenza del fatto materiale (la gambizzazione).

Le doglianze difensive, pertanto, come già osservato senza vizi logici in sede di merito, non riguardano elementi di fatto realmente antagonisti, trattandosi di aspetti del tutto marginali e irrilevanti nella economia della ricostruzione.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 I primi tre motivi del ricorso introdotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi del ricorso introdotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] vanno trattati congiuntamente e sono da dichiararsi inammissibili per manifesta infondatezza.

La difesa, nella articolazione delle doglianze pare non tener conto dei chiari contenuti delle conversazioni oggetto di captazione che, per come interpretati in sede di merito (vedi i paragrafi che precedono) non sono rivalutabili nella presente sede di legittimità.

Esclusa la consapevolezza delle captazioni in capo al [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la narrazione disegna un ruolo concorsuale pieno del [OSCURATO:PERSONA] (tanto da animare i propositi di vendetta del [OSCURATO:PERSONA]) del tutto equiparabile a quello del [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è pertanto alcuna cittadinanza del ragionevole dubbio, né sulla presenza del [OSCURATO:PERSONA] né sulla componente dolosa che ha accompagnato l'azione delittuosa, comprensiva di modalità e finalità.

La motivazione espressa dalla Corte di secondo grado risulta ineccepibile anche in riferimento alla irrilevanza del contributo dichiarativo del Carra, sicchè si tratta di aspetto non rivalutabile nella presente sede di legittimità. 3.2 Inammissibili per genericità risultano, infine, il quarto e quinto motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La compresenza ed il ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di 'punizione di un affiliato' sono fatti altamente indicativi della piena condivisione della finalità di agevolazione al clan mafioso di riferimento, né l'applicazione della circostanza aggravante (che risulta ritenuta anche in rapporto alle modalità di realizzazione del fatto) richiede il previo accertamento della formale condizione di affiliato.

La motivazione relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto logica, in ragione della particolare gravità del fatto e della inesistenza di aspetti positivi in punto di personalità cui ancorare l'eventuale attenuazione, con assoluta genericità della doglianza.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rts udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pri-To einuirrien ral Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ggè ha concluso chiedendo iLds. d ote Am.t.tki ClAIA/ge•Ce., ot-(; *jt C-'0.)C234 (C91-11Z 3' i Crit frn (V17- 1,3 433/Z2/,,, /i t,Avv D, rutin rfin AI CP441 k-ift nM° (DN e0PCL4ioPl A-fg, eM30-r3 2,'Iì ccD udito il d' sore 6r rkt //1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2021 il GIP del Tribunale di Napoli, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, in relazione ai reati oggetto di contestazione (lesioni aggravate e detenzione nonché porto abusivo di arma, con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, per aver, in concorso tra di loro, esploso un colpo di arma da fuoco verso [OSCURATO:PERSONA]) . Riuniti i reati dal vincolo della continuazione (ed assorbita la detenzione nel porto dell'arma) il GIP ha determinato la pena per [OSCURATO:PERSONA] Salvatore (con la recidiva) in quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa, per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa. 1.1 La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 23 febbraio 2022 ha escluso la ricorrenza della aggravante della premeditazione e, per il [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata e specifica, rideterminando la pena in quella di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno. P-47 2. La decisione di primo grado. Oggetto del giudizio di merito è il ferimento di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Napoli il 21 ottobre del 2018. Dopo essere stato colpito, [OSCURATO:PERSONA] si recò in ospedale dichiarando di essere stato raggiunto al ginocchio destro da un colpo d'arma da fuoco sparatogli in [OSCURATO:PERSONA] da sconosciuti che viaggiavano su uno scooter. Gli investigatori non rinvenivano però, in quel luogo, né tracce ematiche né bossoli, e pertanto, per verificare la fondatezza di tali dichiarazioni, venivano attivate d'urgenza delle intercettazioni sia nella stanza del nosocomio in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato ricoverato, sia sulle utenze dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All'esito del giudizio la ricostruzione del fatto poggia sulle risultanze investigative di polizia giudiziaria, sugli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pesce e Dello Iacono, nonché sui contenuti di sentenze irrevocabili prodotte della pubblica accusa per attestare il contesto criminale in cui ha avuto luogo la vicenda.Per come ricostruito in sede di merito, il movente della gambizzazione avvenuta ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA]) va ricollegato al fatto che il quest'ultimo aveva deciso di intraprendere un'attività di vendita di stupefacenti per proprio conto acquistandoli dalla famiglia dei "Mariella" e sarebbe rimasto insolvente. A causa di ciò, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] inizialmente incaricato della sicurezza del capo del clan [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'attività di spaccio veniva riferita al [OSCURATO:PERSONA] stesso, il quale lo convocava insieme al Mercurio (terminale della vendita di stupefacenti del [OSCURATO:PERSONA]) al cospetto suo e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Salvatore. Durante l'incontro, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di punire l'affiliato ribelle colpendolo al ginocchio con una pistola che gli sarebbe stata consegnata dal [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione è realizzata essenzialmente sulla base dei colloqui captati tra la vittima, [OSCURATO:PERSONA], e le persone che andavano a trovarlo durante il ricovero ospedaliero, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato, nei dettagli, l'accaduto. Il risentimento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli autori del gesto criminoso commesso ai suoi danni ha consentito di identificare, in altre parole, oli autori del ferimento. La ricostruzione del contesto associativo di stampo mafioso nel cui ambito risulta maturato il fatto è stata rafforzata dai contributi dichiarativi resi dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. /2-r7 3. La decisione di secondo grado. 3.1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato - quanto al punto della responsabilità - la sentenza di primo grado, accogliendo unicamente i motivi di appello relativi alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e (per il [OSCURATO:PERSONA]) della recidiva, e rideterminando di conseguenza la pena. La Corte di secondo grado ha ritenuto pienamente condivisibili sia la ricostruzione dei fatti, sia la motivazione a sostegno della responsabilità degli imputati, riportandosi ad entrambe nella parte in cui gli scritti difensivi non contenevano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice. Pertanto, la Corte di Appello ritiene del tutto infondate le doglianze in merito alla carenza di motivazione e alla rilevanza del mancato esame di memorie difensive versate in atti prima della lettura del dispositivo di primo grado, implicitamente disattese nel corpo argomentativo della sentenza. I difensori, inoltre, hanno contestato l'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che costui era a conoscenza di essere intercettato. Sul punto, la Corte di merito analizza í pretesi dati portati a sostegno, ma perviene (v. pag. 13 e 14 della sentenza) alla conclusione che trattavasi di mera 'provocazione' del [OSCURATO:PERSONA], soggetto che del resto ha assunto sin dall'inizio un atteggiamento omertoso circa il luogo e le ragioni del ferimento e che pertanto non risulta aver preordinato una versione falsa da rendere ai soggetti che venivano a sincerarsi del suo stato di salute. Il contenuto dei colloqui viene ritenuto spontaneo e del tutto chiaro nei contenuti. Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Dello Iacono e Pesce, la Corte le ritiene attendibili e pienamente utilizzabili per la ricostruzione del contesto criminoso. Inoltre, il fatto che gli inquirenti non avessero rinvenuto segni della gambizzazione del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo dei fatti, non poteva senz'altro escludere che la gambizzazione in parola fosse comunque avvenuta, stante la probabilità che qualcuno fosse intervenuto a rimuovere le tracce. Anche con riguardo alla mancata assunzione delle informazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadisce che una simile mancanza appare conseguenza dello sviluppo dell'attività investigativa, essendo l'assunzione di sommarie informazioni di un teste rimessa alla valutazione degli inquirenti. Quanto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al suo ferimento, avrebbe dichiarato al collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nella sala colloqui degli Avvocati del carcere di Secondiglìano che il motivo della lite con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risieduto nel fatto di aver sottratto somme di denaro al clan [OSCURATO:PERSONA] per far uso di stupefacenti, ma che ad accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] era stato un tale [OSCURATO:PERSONA], la Corte richiama quanto detto in primo grado, non essendo le dichiarazioni rese dal Carra attendibili, sia perché aventi contenuto appreso de relato, ma anche perché distoniche con le risultanze degli atti; sarebbe inoltre plausibile il tentativo della vittima di non raccontare a un soggetto terzo di dettagli della sua gambizzazione. 3.2 Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte conferma la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., riprendendo le valutazioni del primo giudice. A conferma vanno posti i contenuti dei colloqui intercettati, da cui si evincere che il ferimento inflitto dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] è stato una forma di punizione esemplare di una affiliato colpevole di 'lesa maestà'. Il fatto è finalizzato, pertanto a ristabilire il prestigio e le capacità di controllo della organizzazione mafiosa. Inoltre, le modalità di realizzazione della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.Viene inoltre respinta la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., in quanto non sono ravvisabili elementi positivi, tali da giustificare l'attenuazione, né sul fatto né sulla personalità degli imputati. La Corte ridetermina, in ragione dei motivi accolti, il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini: pena base per il più grave delitto di cui al capo 2, già assorbita la detenzione del porto e esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n1 cod. pen., di anni 3 di reclusione e multa di euro 4,500,00, aumentata per l'aggravante ex 416 bis 1 cod. pen. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e multa di euro 6,000,00, ulteriormente aumentata per la contestazione del reato di lesioni di cui al capo 2 ad anni 5 e mesi 11 di reclusione, ridotta per l rito alla pena finale di anni 3 mesi 11 di reclusione e multa di euro 4,000,00 ciascuno. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 4.1. Al primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto di superare gli interrogativi difensivi sulla genuinità delle captazioni ambientali effettuate presso il nosocomio "[OSCURATO:PERSONA]" di Napoli. Nella specie, si fa riferimento alle censure difensive afferenti l'attendibilità delle conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] con i propri interlocutori all'interno dell'ospedale in cui era ricoverato: per la difesa tali dialoghi non potevano ritenersi genuini, in quanto il propalante era a conoscenza della presenza di cimici nella sua camera, come si evince dalle intercettazioni nr. 42 e 50 del 22/10/2018. Sul punto, la Corte d'Appello riteneva attendibili le dichiarazioni della parte offesa in modo illogico e contraddittorio, contrario ai principi giuridici che regolano la correttezza della motivazione: essa, anziché fugare ogni dubbio in merito all'inquinamento delle dichiarazioni, insisteva sia sulla credibilità del [OSCURATO:PERSONA] sia nell'affermare che tali dichiarazioni non potevano essere frutto di un intento calunniatorio. Per la difesa invece, si tratta di aspetti che dovevano essere valutati solo dopo aver accertato la genuinità delle intercettazioni. A detta della difesa il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe simulato di non essere a conoscenza della presenza di cimici, usando tale circostanza come escamotage sia per rendersi credibile agli inquirenti, sia per preservare la propria dignità nel suo ambito sociale.Quindi la Corte avrebbe dovuto, piuttosto che cercare di confutare gli argomenti difensivi, concentrarsi innanzitutto sull'attendibilità delle dichiarazioni e, anche se le avesse ritenute genuine, spiegare logicamente le ragioni del rigetto. Il ricorrente afferma inoltre che nelle dichiarazioni eteroaccusatorie intercettate, il soggetto esprime un accusatorio apprezzamento su un terzo in una conversazione che ritiene debba rimanere segreta: questa, conformemente agli arresti della Suprema Corte, non costituirebbe una chiamata in correità, perché quest'ultima si basa sulla volontarietà di un soggetto che scientemente propala agli inquirenti una dichiarazione contra alios. La Corte ritiene che l'applicabilità dell'art. 192 cod. proc. pen. alle sole dichiarazioni procedimentali e non anche alle conversazioni contra alios registrate all'insaputa dell'interlocutore, si giustifica in ragione del fatto che nelle seconde il soggetto non è a conoscenza dell'intercettazione; ma laddove venga meno tale presupposto, la norma dovrebbe necessariamente trovare applicazione, dovendosi allora tener conto della potenziale inquinabilità delle affermazioni rese dal soggetto. In conclusione, quindi, la motivazione sarebbe contraria alla legge penale e processuale nella misura in cui non teneva conto dell'evidente vizio concernente il mezzo di ricerca della prova, e sarebbe illogica e contraddittoria per i motivi sopra riportati. 4.2. Al secondo motivo di ricorso si deduce ulteriore vizio di motivazione. La difesa, nei motivi di appello, si era lamentata dell'atteggiamento scarno e superficiale del primo giudice nella lettura degli elementi pro-reo, avendo le risultanze investigative lasciato enormi lacune che impedivano di addebitare il fatto al ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. Anche sul punto la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria: - con riguardo all'assenza di conversazioni captate sull'utenza del [OSCURATO:PERSONA], il contributo motivazionale della Corte è risultato pressoché inesistente; - con riguardo all'esito negativo dell'esame Stub a cui è stato sottoposto [OSCURATO:PERSONA], i Giudici avevano tentato di dirimere la questione con una motivazione alquanto fantasiosa: sebbene dalle intercettazioni, centrali nel procedimento, emergeva il dato che il Mercurio fosse stato in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] al momento dello sparo, il giudice del primo grado giustificava l'esito negativo del test asserendo in maniera congetturale che evidentemente lo stesso si era defilato rispetto ai protagonisti. Alla contestazione da parte dell'appellante, la Corte d'Appello nulla riferiva sul punto, con inadempimento all'obbligo motivazionale. - con riferimento al dato dell'assenza di tracce della gambizzazione che sarebbe avvenuta a via Palazziello, il provvedimento della Corte, secondo la difesa, si traduceva in un agglomerato di termini privi di senso logico. La mancanza di tracce costituiva per gli investigatori l' elemento negativo da cui desumere che il luogo del crimine fosse un altro; allo stesso tempo, il medesimo dato rappresentava la prova che si trattasse proprio della scena del crimine, argomentando nel "senso che dette tracce siano state rimosse da soggetti, anche terzi interessati a coprire gli affari del clan gestiti in prima persona dal capo". Il medesimo elemento assumeva così una duplice accezione, attribuita in maniera del tutto arbitraria. 5. Avverso detta sentenza ha proposto ulteriore atto di ricorso per cassazione - a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] Salvatore . Il ricorso è affidato a cinque motivi. 5.1 Al primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta l'utilizzo della motivazione per relatíonem alla sentenza di primo grado. È consolidato l'indirizzo per cui incorre in violazione dell'obbligo motivazionale ex artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 11 comma 6 Cost., il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le motivazioni del giudice di prime cure siano state censurate in appello con specifiche argomentazioni, confermi la sentenza del primo giudice dichiarando di aderirvi senza dare compiutamente conto degli specifici motivi di impugnazione. Pertanto, l'adesione all'iter argomentativo della sentenza di primo grado definisce la responsabilità dell'imputato con superamento spesso illogico e assertivo della critica presente nei motivi di gravame. Tutti i temi affrontati nei motivi di appello non vengono apprezzati in sentenza per il ritenuto assorbimento nella segnalata loro incapacità di disarticolare il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ma tuttavia, nel trattare della debolezza argomentativa dei motivi di impugnazione, la sentenza d'appello non riesce però a darne una definizione efficace. 5.2. Al secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 10, 12, 14 L. 497/1974 con riferimento al concorso del ricorrente.Le censure che la difesa intende muovere riguardano, da un lato, la sostanziale assenza di motivazione intesa come vaglio critico delle tesi e delle antitesi esplicato attraverso un discorso giustificativo e reso intellegibile all'interprete; dall'altra, l'erronea applicazione della legge che si coglie nella ritenuta sussumibilità nel compendio probatorio di elementi a carico del ricorrente idonei a ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio che lo stesso abbia fornito l'arma utilizzata per provocare lesioni di cui al capo 1) dell'imputazione. Secondo la difesa, seppur in sede di legittimità non si possa procedere ad una nuova valutazione dei fatti, in tal caso la Corte d'Appello nel suo giudizio avrebbe integrato un vero e proprio travisamento della prova. Alla luce delle doglianze difensive, infatti, la Corte avrebbe dovuto porre criticamente in evidenza gli elementi trascurati dal primo giudice, ma si sarebbe ridotta ad una serie di affermazioni apodittiche che avrebbero portato ad un superamento delle stesse solo acritico e apparente. Ciò sarebbe avvenuto in riferimento a tutte le censure relative all'assoluta inaffidabilità delle intercettazioni del [OSCURATO:PERSONA], del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], e all'inidoneità di altri elementi a confermare l'ipotes1 di accusa relativa alla consegna dell'arma da parte del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Emergerebbe quindi l'omissione della valutazione di quelle prove che si deve ritenere abbiano orientato il giudizio per il loro carattere decisivo. Così la difesa indica quelle prove che ritiene siano state travisate e che hanno condotto alla conferma della sentenza di primo grado. In primo luogo, la Corte avrebbe superato in maniera apodittica la questione relativa alla genuinità di quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che era a conoscenza della presenza di microspie. La Corte sul punto affermava in maniera apodittica che le parole del [OSCURATO:PERSONA] era solo una "mera provocazione" e non teneva conto del contenuto del brogliaccio della polizia giudiziaria da Clli invece emergeva che il riferimento alla ricarica del telefono e la manifestata consapevolezza della presenza di microspie fossero due cose totalmente svincolate tra di loro. Inoltre, la difesa censura anche il successivo punto in cui la Corte affermava che l'interpretazione suddetta fosse avvalorata anche dal contenuto della successiva ambientale da cui si rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto frasi quali "a questi scornati delle guardie ... glielo faccio trovare morto a terra...": la Corte affermava che anche tale dichiarazione vedeva sui problemi del cellulare e sulla volontà della vittima di vedere i figli (e non fosse un riferimento al fatto che la polizia lo ascoltasse tramite le microspie); ma tale affermazione è ancora ritenuta emblematica dell'apparenza del discorso giustificativo, avendo la Corte legato tra loro frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] che avevano ad oggetto l'atti e circostanze diverse. Alla difesa non appare adeguato il successivo argomento in cui Si sosteneva che la censura difensiva in disamina (sull'inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA]) strideva con la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] al fine di sviare le indagini ed impedire l'individuazione del movente e degli aggressori aveva riferito alla PG di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco sparatogli in [OSCURATO:PERSONA] da soggetti ignoti, mentre se avesse avuto intenti calunniosi o di risentimento verso gli imputati avrebbe certamente raccontato i fatti dall'inizio come realmente accaduti. Ma tale conclusione appare illogica perché, considerato il contesto, mai ci si sarebbe potuti attendere che il [OSCURATO:PERSONA] raccontasse agli agenti i Fatti come accaduti indicandone gli autori, ma è ben più logico che lo stesso, sapendo di essere intercettato, abbia deciso scientemente e falsamente di coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA] attraverso lo strumento della captazione salvaguardando la propria reputazione criminale. Il tema della genuinità costituisce thema probandum nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] essendo l'unico dialogo da cui si può estrarre il dato della consegna della pistola al coimputatol Inoltre, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cessazione, alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua conoscenza di essere intercettato, andrebbero applicati i criteri di valutazione di cui agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. ai fini della loro utilizzazione processuale: sarebbe quindi occorso individuare elementi di riscontro al contenuto di quelle frasi, laddove invece appare che nessun altro atto di indagine era in grado di confermarle. Anche con riferimento alle dichiarazioni del Carra, la Difesa lamenta che l'iter argomentativo della Corte sul punto (in cui richiama integralmente le motivazioni del giudice di prime cure) si rivela apparente perché, da un lato, non si comprende perché quelle dichiarazioni debbano essere ritenute attendibili solo perché de relato, dall'altro ciò sarebbe anche frutto di travisamento. Altresì illogico appare l'argomento che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse voluto rivelare ad un soggetto terzo tutti i particolari della gambizzazione subita, in quanto dal racconto del Carra appare invece che ne abbia fatto un racconto dettagliato, con la sola indicazione di un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe concorso all'episodio. Pertanto, la sentenza impugnata risulta inficiata dai suindicati errores in iudicando e dalle denunciate incongruenze logiche, con l'aggiunta della mancata prospettazione di un quadro probatorio idoneo a supportare la statuizione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.5.3. Al terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 582, 583 cod. pen. con riferimento al profilo partecipativo del ricorrente nel reato contestato al capo 1) dell'accusa e in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. . Nella specie, la Corte riteneva che la provata circostanza della consegna dell'arma da parte del [OSCURATO:PERSONA] allo sparatore fosse in automatico elemento dimostrativo della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]: ma non vi è nemmeno un passaggio argomentativo volto a superare la doglianza difensiva per cui, pur dando per genuine le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e per vero che il [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato l'arma allo sparatore, ciò non è idoneo a dimostrare che la consegna fosse avvenuta nei concitati momenti che hanno preceduto il ferimento e che quindi il [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso nel reato. Viziata è anche la motivazione sul punto, la quale appare apodittica e illogica, non essendovi alcun modulo argomentativo che superi effettivamente il ragionevole dubbio sulla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ed il successivo sparo. 5.4. Al quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 comma 1 cod. pen. La difesa ritiene viziata la sentenza impugnata anche sotto il profilo della ritenuta sussistenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante in parola. Sotto il profilo dell'agevolazione di associazione di stampo mafioso, secondo il ricorrente la Corte si sarebbe limitata a far riferimento alla sua militanza nel clan [OSCURATO:PERSONA] e a dire che il metodo utilizzato (ovvero la convocazione del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] al cospetto del [OSCURATO:PERSONA] pronto a mettere a disposizione del capo l'arma ...) evidenziava modalità tipiche dell'agire mafioso. Qui però la sentenza non solo partiva dal dato indimostrato dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan, ma anche affermerebbe in maniera apodittica che a quell'azione fosse finalizzata ad affermare la supremazia della consorteria criminale di riferimento su quel territorio, ciò in contrasto con l'affermazione per cui si trattava di una sorta di vendetta personale. Non vi sarebbe inoltre alcuna argomentazione in riferimento all'accertamento dell'elemento psicologico dell'aggravante suddetta, la quale richiede il dolo specifico di agevolare l'associazione di stampo mafioso, così da rendere la motivazione, oltre che apodittica e contraddittoria, anche violativa del consolidato orientamento sul punto. Quanto alla sussistenza del c.d. "metodo mafioso", questo viene riconosciuto in assenza di un'accertata effettiva realizzazione di una particolare modalità commissiva o di una condotta idonea a integrare un connotato modale qualificato idoneo a evocare l'operatività di una consorteria criminale mafiosa, e sulla base dell'indimostrata presenza del [OSCURATO:PERSONA] al momento dello sparo. 5.5. Al quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e con riferimento alla determinazione della pena base non nel minimo edittale. La sentenza non spiega in maniera effettiva le ragioni per cui non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche, limitandosi a dire che gli imputati non ne fossero meritevoli. L'apparato giustificativo della sentenza si risolve piuttosto in un'affermazione di principio, una formula di stile. La sentenza inoltre appare, alla Difesa, priva di motivazione anche con riferimento alla determinazione della pena base (anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo 2): non avrebbe infatti spiegato in maniera effettiva le ragioni per le quali la Corte si sia discostata dalla pena base prevista per il delitto di cui al capo 2, anche alla luce del principio secondo cui quanto più il giudice si discosti dalla pena base, tanto più grande deve essere lo sforzo motivazionale, non potendosi altrimenti giustificare l'uso della discrezionalità il quale in assenza di ogni argomentazione perde la sua qualità positiva di adattamento al caso concreto e la sua legittimità anche costituzionale. 6. Avverso detta sentenza ha proposto ulteriore atto di ricorso per cassazione - a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Salvatore. Il ricorso è affidato a due motivi. 6.1. Al primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento all'attendibilità della persona offesa. Ciò in ragione del fatto che la persona offesa sapeva di essere intercettata, come si evince dalle dichiarazioni n. 42 e 50 del 22.10.2018 nelle quali si sentirebbe che il [OSCURATO:PERSONA] si era accorto della presenza di nastro isolante nella stanza e avrebbe inoltre proferito frasi offensive nei confronti delle forze dell'ordine.A ciò si aggiungono le dichiarazioni del c.d.g. Carra che confliggerebbero con quelle intercettate. Sul punto la Corte ha sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di proposito voluto raccontare una versione diversa per omettere le reali dinamiche del clan, ma non si capisce perché avrebbe dovuto fare ciò, essendo proprio lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad aver avvicinato spontaneamente il C:arra per raccontargli l'accaduto. La Corte territoriale qualifica le dichiarazioni intercettate come mere provocazioni e ritiene che non appaia logicamente percorribile la prospettazione dei difensori in ragione della valutazione integrale del contesto delle già menzionate intercettazioni. Sostiene che la disistima nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non può certo essere considerata, alla luce di un corposo e chiaro compendio probatorio, elemento sufficiente per sostenere intenti calunniatori da parte del dichiarante. Questa motivazione secondo la difesa è illogica e contraddittoria. Infatti, proprio perché la persona offesa nutriva gelosia per il [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva sostituito, avrebbe cercato, sapendo di essere intercettato, di calunniarlo; a conferma di ciò ci sarebbe anche il fatto che qualche tempo dopo il [OSCURATO:PERSONA] stesso avrebbe confidato al pentito Carra che quel giorno ci fosse un tale [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Al secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Secondo la difesa, mancherebbe qualsiasi prova di un ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel clan tale da configurare a suo carico l'aggravante in parola nella sua accezione soggettiva. A conferma di ciò basta rilevare che, nell'ambito degli arresti effettuati un mese dopo nell'ambito di tale clan, sarebbero state arrestate ben trentadue persone tra cui anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non il [OSCURATO:PERSONA], che, se fosse stato un sodale, sarebbe senz'altro stato coinvolto nelle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono. 2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] pone una doglianza «comune» , relativa alla pretesa consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA] i, della esistenza degli apparati di captazione delle conversazioni. In tesi, ciò avrebbe determinato la 'strumentalità' delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei colloqui captati, con sospetto di falsa rappresentazione dell'accaduto allo scopo di 'accusare' in modo occulto soggetti in realtà estranei al fatto. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, per le ragioni che seguono. La doglianza risulta reiterativa del motivo di appello, cui è stata fornita risposta del tutto congrua e basata su valutazioni in fatto sottratte al sindacato di legittimità. Ed invero la doglianza si basa su estrapolazioni delle registrazioni che la Corte di secondo grado ha compiutamente esaminato, e da cui non si deduce - con certezza - la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della presenza di microspie attive nella stanza ove era ricoverato. Ciò in riferimento alla lettura, non manifestamente illogica, dei contenuti delle registrazioni, offerta in sede di merito e non rivalutabile nella presente sede di legittimità. Del resto, ulteriore argomento logico - ineccepibile - è quello per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, a più soggetti a lui collegati (anche sul piano degli assetti criminali) nei diversi colloqui (immediatamente successivi al grave fatto di sangue) la versione dell'accaduto in modo sempre uguale, manifestando una precisa volontà di 'reazione' nei confronti degli autori del ferimento ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché svelando le ragioni del contrasto interno. Si tratta, pertanto, di affermazioni che non attengono ad un mero contesto 'dichiarativo' (di rappresentazione/rievocazione di un fatto) ma che vanno lette nel complessivo quadro relazionale in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era calato al momento del fatto, fattore decisivo per dedurne la veridicità. 2.2 Va pertanto ribadito quanto già osservato in numerosi arresti di questa Corte di legittimità, intervenuti sul tema, per cui la valenza dimostrativa delle captazioni, registrate, dì colloqui riservati [sulla cui lettura intrinseca è, peraltro, costante l'insegnamento per cui è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto; tra le molte Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190 nonchè Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715 ] è correlata proprio al fatto che i soggetti colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi e pertanto, l'oggetto della prova è solo apparentemente rappresentato dalla singola emissione verbale della persona partecipante al colloquio. L'oggetto della prova è più articolato, in quanto è rappresentato dal contenuto complessivo del colloquio intervenuto, cui si unisce la considerazione delle modalità - riservate - in cui lo stesso è venuto in essere e della qualità soggettiva dei colloquianti (apprezzata sulla base del contesto complessivo dell'istruttoria, come richiesto, tra le altre da Sez.VI n.2309 del 15.10.201:3, rv 258784, ric. lamonte, e da Sez. I n. 40006 del 11.4.2013, ric. Vetro, rv 257398, alla cui prospettiva si presta adesione). Si tratta, in effetti, di dover apprezzare - specie in caso di captazioni ambientali, come è nel presente processo - un contesto dimostrativo non già di tipo strettamente narrativo (i conversanti captati si conoscono tra loro, parlano di fatti vissuti o da vivere, in altre parole presuppongono una comunanza di conoscenza, almeno parziale, sui fatti oggetto di conversazione) quanto di tipo comportamentale ed effettuale, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione (inevitabile nel diverso contesto procedimentale) rendendola da un lato tendenzialmente più genuina (e potenzialmente autosufficiente, lì dove sia rintracciabile chiarezza espressiva circa fatti vissuti in prima persona dal soggetto che li rappresenta) dall'altro più difficile da decifrare in termini storici (qui sta il compito essenziale del giudice del merito, teso alla attribuzione di significato al colloquio, con identificazione dei colloquianti e dell'oggetto della discussione, attraverso la verifica dei complessivi dati emersi). Non vi è dubbio, pertanto, che - in tale ambito - l'emissione verbale oggetto di captazione segni il confine linguistico che il singolo conversante intende attribuire al suo pensiero, oggetto di comunicazione interpersonale, ma sarebbe del tutto improprio trattare tale frammento di conversazione come una dichiarazione resa, in un contesto formalizzato, all'autorità investigante, in virtù della profonda diversità del 'contesto di produzione' di quella emissione verbale, come sin qui esplicitato. Va ribadito dunque che: a) la disciplina legislativa di cui al terzo comma dell'art. 192 cod.proc.pen. , dunque , si dirige - in punto di valutazione della rilevanza probatoria - alle sole dichiarazioni di tipo narrativo rese in un contesto procedimentale (in tal senso, copiosa giurisprudenza, tra cui Sez. V, n. 21878 del 26.3.2010, cava//aro, rv. 247447; Sez. Il n.4976 del 12.1.2012, rv 251812; Sez. IV, n. 35860 del 28.09.2006, Della Ventura, rv. 235020; Sez. VI n. 25806 del 20.2.2014, Cala, rv 259673 con rigetto di questione di legittimità costituzionale della vigente disciplina); b) è proprio l'analisi del contesto e della personalità dei conversanti a marcare di genuinità il contenuto verbale del colloqui captato, salva l'emersione di dati esterni di smentita. 2.3 Anche il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza. La versione dei fatti più volte espressa durante i colloqui oggetto di captazione dal [OSCURATO:PERSONA] non ha trovato dati di smentita e, per quanto detto al punto che precede, non aveva necessità alcuna di elementi di riscontro, ulteriori rispetto alla esistenza del fatto materiale (la gambizzazione). Le doglianze difensive, pertanto, come già osservato senza vizi logici in sede di merito, non riguardano elementi di fatto realmente antagonisti, trattandosi di aspetti del tutto marginali e irrilevanti nella economia della ricostruzione. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 I primi tre motivi del ricorso introdotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi del ricorso introdotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] vanno trattati congiuntamente e sono da dichiararsi inammissibili per manifesta infondatezza. La difesa, nella articolazione delle doglianze pare non tener conto dei chiari contenuti delle conversazioni oggetto di captazione che, per come interpretati in sede di merito (vedi i paragrafi che precedono) non sono rivalutabili nella presente sede di legittimità. Esclusa la consapevolezza delle captazioni in capo al [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la narrazione disegna un ruolo concorsuale pieno del [OSCURATO:PERSONA] (tanto da animare i propositi di vendetta del [OSCURATO:PERSONA]) del tutto equiparabile a quello del [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è pertanto alcuna cittadinanza del ragionevole dubbio, né sulla presenza del [OSCURATO:PERSONA] né sulla componente dolosa che ha accompagnato l'azione delittuosa, comprensiva di modalità e finalità. La motivazione espressa dalla Corte di secondo grado risulta ineccepibile anche in riferimento alla irrilevanza del contributo dichiarativo del Carra, sicchè si tratta di aspetto non rivalutabile nella presente sede di legittimità. 3.2 Inammissibili per genericità risultano, infine, il quarto e quinto motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La compresenza ed il ruolo attivo del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di 'punizione di un affiliato' sono fatti altamente indicativi della piena condivisione della finalità di agevolazione al clan mafioso di riferimento, né l'applicazione della circostanza aggravante (che risulta ritenuta anche in rapporto alle modalità di realizzazione del fatto) richiede il previo accertamento della formale condizione di affiliato. La motivazione relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta del tutto logica, in ragione della particolare gravità del fatto e della inesistenza di aspetti positivi in punto di personalità cui ancorare l'eventuale attenuazione, con assoluta genericità della doglianza.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al vers
Sentenza Cassazione n. 26021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris