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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 22987/2026

Testo disponibile della fonte

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rso su foglio separato-ricorrente e controricorrente in via incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe-ciale allegata ed unita al controricorso-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 808/2021,depositata il 5.3.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/20261.

Con decreto ingiuntivo emesso su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., ilNumero di raccolta generale 22987/2026Tribunale di Benevento ingiungeva al Comune di Ariano DIatrap piunbbolic aizlio ne 09/07/2026pagamento della somma di € 2.197.181,37, a titolo di corrispettivoper l'esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici, stipulatoin data 18.3.2010, oltre interessi legali e moratori ex d.m. n. 45 del2000.2.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alprovvedimento monitorio, deducendo che il ritardo nel pagamentoera da imputare alla Regione, la quale non aveva provvedutoall'erogazione della quota di finanziamento di sua spettanza, inquanto il contratto rientrava nel progetto [OSCURATO:PERSONA],con finanziamento a valere sui fondi P.O.R.

Campania FESR 2007-2013.3.

Il Tribunale di Benevento, dopo aver dato atto che ilpagamento della sorte capitale era avvenuto dopo la instaurazionedel giudizio, accoglieva la opposizione del Comune relativamente alcontestato ritardo nel pagamento della somma, riconoscendo chel'esigibilità del credito era subordinata alla erogazione della sommada parte della Regione Campania, per cui nessuna responsabilità eraaddebitabile al [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava detta pronuncia, e la Corte di appellodi Napoli accoglieva l'appello, riconoscendo la somma di €119.199,35 e dichiarando la nullità della clausola che subordinava ilpagamento della somma alla disponibilità dei fondi regionali pressola Tesoreria del Comune.5.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione,formulando cinque motivi di impugnazione.6. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio, depositando controricorsocon ricorso incidentale condizionato, con il quale ha formulato duemotivi di impugnazione.7.

Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/20261.

Con il primo motivo di impugnazione, si denunzia la violazioneNumero di raccolta generale 22987/2026di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con rDifaetar pimubbelicnaz-ione 09/07/2026to agli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, all.

E ed agli artt. 99 e112, c.p.c., in ragione della circostanza che il Giudice di appello nonpoteva dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto,a fronte della definitiva legittimità degli atti amministrativi, chedefinivano il regime del termine di adempimento.2.

Con il secondo motivo di impugnazione, si denunzia la viola-zione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., conriferimento agli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, all.

E ed agliartt. 99 e 112, c.p.c., per ultrapetizione, nullità della sentenza, errorin procedendo, avendo la Corte di appello proceduto ad una implicitadisapplicazione degli atti amministrativi relativi all'affidamento deilavori, in carenza della relativa domanda da parte della Società.3.

Con il terzo motivo di impugnazione, si denunzia la violazionedi legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferi-mento all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, agli artt. 29 e 30 deld.m. n. 45 del 2000, agli art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, agliartt. 97 ed 81 Cost., all' art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, all'art.64 ed all'all.

IX del d.lgs. n. 163 del 2006, e all'art. 1218 c.c., avendola Corte di appello dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 4,comma 4, del contratto rep. 3687 del 18.3.2010, omettendo di con-siderare che l'inderogabilità dell'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 èlimitata al caso di ritardo o inadempimento nel pagamento per fattoimputabile alla negligenza della stazione appaltante, e non è riferibileal caso in cui il pagamento del corrispettivo sia subordinato alla con-creta erogazione del finanziamento pubblico.4.

Con il quarto motivo, si denunzia la violazione di legge in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 133del d.lgs. n. 163 del 2006, agli artt. 29 e 30 del d.m. n. 45 del 2000,all'art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, all'art. 12 delle preleggi, agliartt. 2 e 3 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla direttiva3 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/20262004/18/CE, per avere la Corte di appello ritenuto perentorio l'art.Numero di raccolta generale 22987/2026133 del d.lgs. n. 163 del 2006 sulla base di un dato testualDea.ta pubblicazione 09/07/20265.

Con il quinto motivo di impugnazione, si denunzia la viola-zione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., conriferimento all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, agli artt. 29 e 30del d.m. n. 45 del 2000, all'art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, agliartt. 4 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, agli artt. 1, comma 1, lett.

De 3 del d.lgs. n. 192 del 2012 ed all'art. 11 delle preleggi, avendo laCorte di appello richiamato la direttiva 2011/7/CE per giustificare lainterpretazione del citato art. 133 come norma inderogabile, senzavalutare la validità della clausola derogatoria di cui all'art. 4 del con-tratto di appalto, che trovava fondamento in una circostanza ogget-tiva e predeterminata, priva di qualsiasi finalità elusiva in dannodell'appaltatore.6.

Con ricorso incidentale condizionato, la Società propone duemotivi di impugnazione.7.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, sidenunzia il mancato esame da parte del Giudice di appello della clau-sola di cui all'art. 4, comma 4, del contratto, per il riconoscimentodella sua natura vessatoria e della sua mancata approvazione periscritto.8.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, sidenunzia la nullità della stessa clausola ex art. 1355 c.c. ed il suomancato esame da parte della Corte di appello, essendo stata de-dotta la responsabilità del Comune per il ritardato pagamento, do-vuto al tardivo invio della domanda di finanziamento, con la neces-saria documentazione.9.

Il primo ed il secondo motivo di impugnazione possono essereesaminati congiuntamente e sono inammissibili.10.

Il Comune ricorrente lamenta genericamente la disapplica-zione degli atti amministrativi, quali presupposti del contratto con-cluso tra le parti, deducendo che la Corte di appello avrebbe disap-4 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026plicato detti atti, con la dichiarazione di nullità dell'art. 4 del con-Numero di raccolta generale 22987/2026tratto.

Tuttavia, la ricorrente, in contrasto con il principio diD atua ptuobsbluicafz-ione 09/07/2026ficienza del ricorso, non indica né quale sia l'atto presupposto néquale sia il suo contenuto rispetto al contratto successivamentestipulato, con particolare riferimento all'art. 4 del contratto rep.3687/2010 (stipulato in data 18.3.2010).11.

Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati con-giuntamente e sono fondati.12.

La Suprema Corte, con un orientamento recente, ha affer-mato che “In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola cheimpegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanza-mento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisi-zione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida exart. 4, terzo comma, della l. n. 741 del 1981 ("ratione temporis"applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alladisciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza im-plicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il terminedell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui ilcredito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la di-sponibilità delle somme accreditate all'appaltante.

Ne consegue chegli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendoricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'entefinanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito”(Cass. n. 2509/2018; Cass. n. 26336/2016; Cass. n. 22996/2014).La pronuncia è riferita alla l. n. 741 del 1981, ma l'interpretazioneofferta è riproponibile anche in relazione all'art. 133 del d.lgs. n. 163del 2006.

In precedenza, la Suprema Corte aveva espresso una in-terpretazione intermedia, secondo la quale “In tema di appalto diopere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato cond.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolantesolo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli sti-pulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma5 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capi-Numero di raccolta generale 22987/2026tolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generaDlaeta epu,b bpliceazrio ne 09/07/2026altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole.

È, quindi, con-sentito all'ente committente rispettare un termine di adempimentopattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenzadella "mora debendi" presupposta dalla norma” (Cass. n. 3648/2009) ed una più rigorosa, per la quale “in tema di appalto di operepubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo e all'ultimocomma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono nulletutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dila-tori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appal-tatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senzala necessità di apposite domande o riserve, in occasione del paga-mento, in conto o a saldo, immediatamente successivo” (Cass. n.14974/2002; Cass. n. 16814/20026).

Il cambiamento normativo av-viato con la previsione di cui alla l. n. 741 del 1981 e proseguitosuccessivamente con l'art. 26 della l. n. 109 del 1994, sino all'art.133 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile al contratto in esame ra-tione temporis) non ha inciso sulla evoluzione giurisprudenziale che,come detto, attualmente si colloca nel senso della liceità della clau-sola e non della sua nullità.

La disciplina dei termini di pagamento edegli interessi negli appalti pubblici, infatti, ha subìto un'evoluzioneche, partendo dalla normativa imperativa frammentaria di cui ald.P.R. n. 1063 del 1962 e alla l. n. 741 del 1981, è stata progressiva-mente sistematizzata dalla legge n. 109 del 1994 e, quindi, codificatadal d.lgs. n. 163 del 2006, per essere, infine, riformata dai successivicodici del 2016 e del 2023, in un quadro armonizzato con la disciplinaeuropea sui ritardi di pagamento.

In tale evoluzione, il rigidoprincipio di inderogabilità dei termini di pagamento ha subito unaprogressiva attenuazione, consentendosi, nella elaborazione giuri-sprudenziale, la validità di pattuizioni che incidano non sul diritto al6 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026Numero di raccolta generale 22987/2026corrispettivo, ma sul momento della sua esigibilità.

Resta ferma,Data pubblicazione 09/07/2026tuttavia, la previsione che, una volta realizzatosi il presupposto dellaesigibilità, la maturazione di un ulteriore ritardo provoca la corre-sponsione degli interessi moratori previsti dal citato art. 113 delCodice degli appalti (“in caso di ritardo nella emissione dei certificatidi pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata disaldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, chenon devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cuiall'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali emoratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con de-creto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsii termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate diacconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certi-ficato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto con-trattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero,previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e tra-scorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuo-vere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del con-tratto”).

La interpretazione letterale della norma lascia intuire che gliinteressi decorrono sul ritardo causato dal comportamento dellaemittente nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli dispesa, evidenziando così un comportamento imputabile direttamen-te alla stessa committente, la quale, pertanto, non è responsabiledella erogazione dei finanziamenti da parte di un altro ente pubblico,di cui nella specie la Società era peraltro a conoscenza, e lo avevaanche accettato contrattualmente.La Corte di appello non si è allineata a detti principi, attribuendorilevanza esclusiva ai termini di pagamento e trascurando il profilodella esigibilità del credito maturato in esecuzione dell'appaltononché la evoluzione normativa sopra riportata.

La Corte territoriale,incentrando la propria attenzione sui termini di pagamento, ha7 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026Numero di raccolta generale 22987/2026trascurato di considerare la esigibilità del credito, che è situazioneData pubblicazione 09/07/2026differente dal pagamento, i cui termini non possono decorrere chedalla esigibilità del credito.

Peraltro, detta esigibilità, di cui l'appal-tatore era edotto e consenziente contrattualmente, non dipendevadal Comune, ma dalla elargizione dei finanziamenti regionali,stanziati per un progetto comprensivo dei lavori realizzati conl'appalto in esame.13.

Il quinto motivo di impugnazione resta assorbito.14.

Il ricorso incidentale condizionato, con i due motivi formulati,è inammissibile.15.

La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affer-mato che “è inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con ilquale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dalgiudice di appello, in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento dialtra tesi.

In tale situazione, infatti, difetta la soccombenza, sia pureteorica, quale presupposto del diritto di impugnazione, mentre laquestione medesima può essere sempre riproposta davanti al giudicedi rinvio, ove, in accoglimento del ricorso principale, la sentenzaimpugnata venga cassata.

In altri termini, l'ammissibilità del ricorsoincidentale per cassazione, anche se condizionato all'accoglimentodel ricorso principale, postula pur sempre la sussistenza di uninteresse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza.Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevatedalla parte nel giudizio di appello, e riproposte con il ricorsoincidentale, lungi dall'essere esaminate e risolte in senso ad essasfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il giudice di meritocaso in cui, in relazione a queste ultime questioni assorbenti, la sen-tenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, ri-mangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assor-bite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio.Alla luce di tali principi, è inammissibile, per difetto di interesse alla8 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026Cassazione della sentenza impugnata, il ricorso incidentale condizio-Numero di raccolta generale 22987/2026nato” (Cass. n. 3796/2008).

Pertanto, in adesione a quantDoat ag piuàbb laicafz-ione 09/07/2026fermato dalla Corte con la pronuncia da ultimo richiamata, il ricorsoincidentale condizionale è inammissibile, potendo il ricorrente in viaincidentale riproporre le questioni sollevate nel giudizio di rinvio.16.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, vanno accolti il terzo equarto motivo del ricorso principale e dichiarati inammissibili il primoed il secondo motivo, con assorbimento del quinto, mentre va di-chiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato; conse-guentemente va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Cortedi appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale,dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, con assorbi-mento del quinto motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentalecondizionato; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contri-buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se-zione civile in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso su foglio separato-ricorrente e controricorrente in via incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe-ciale allegata ed unita al controricorso-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 808/2021,depositata il 5.3.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/20261. Con decreto ingiuntivo emesso su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., ilNumero di raccolta generale 22987/2026Tribunale di Benevento ingiungeva al Comune di Ariano DIatrap piunbbolic aizlio ne 09/07/2026pagamento della somma di € 2.197.181,37, a titolo di corrispettivoper l'esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici, stipulatoin data 18.3.2010, oltre interessi legali e moratori ex d.m. n. 45 del2000.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alprovvedimento monitorio, deducendo che il ritardo nel pagamentoera da imputare alla Regione, la quale non aveva provvedutoall'erogazione della quota di finanziamento di sua spettanza, inquanto il contratto rientrava nel progetto [OSCURATO:PERSONA],con finanziamento a valere sui fondi P.O.R. Campania FESR 2007-2013.3. Il Tribunale di Benevento, dopo aver dato atto che ilpagamento della sorte capitale era avvenuto dopo la instaurazionedel giudizio, accoglieva la opposizione del Comune relativamente alcontestato ritardo nel pagamento della somma, riconoscendo chel'esigibilità del credito era subordinata alla erogazione della sommada parte della Regione Campania, per cui nessuna responsabilità eraaddebitabile al [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava detta pronuncia, e la Corte di appellodi Napoli accoglieva l'appello, riconoscendo la somma di €119.199,35 e dichiarando la nullità della clausola che subordinava ilpagamento della somma alla disponibilità dei fondi regionali pressola Tesoreria del Comune.5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione,formulando cinque motivi di impugnazione.6. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio, depositando controricorsocon ricorso incidentale condizionato, con il quale ha formulato duemotivi di impugnazione.7. Le parti hanno depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/20261. Con il primo motivo di impugnazione, si denunzia la violazioneNumero di raccolta generale 22987/2026di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con rDifaetar pimubbelicnaz-ione 09/07/2026to agli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E ed agli artt. 99 e112, c.p.c., in ragione della circostanza che il Giudice di appello nonpoteva dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto,a fronte della definitiva legittimità degli atti amministrativi, chedefinivano il regime del termine di adempimento.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si denunzia la viola-zione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., conriferimento agli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E ed agliartt. 99 e 112, c.p.c., per ultrapetizione, nullità della sentenza, errorin procedendo, avendo la Corte di appello proceduto ad una implicitadisapplicazione degli atti amministrativi relativi all'affidamento deilavori, in carenza della relativa domanda da parte della Società.3. Con il terzo motivo di impugnazione, si denunzia la violazionedi legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferi-mento all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, agli artt. 29 e 30 deld.m. n. 45 del 2000, agli art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, agliartt. 97 ed 81 Cost., all' art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, all'art.64 ed all'all. IX del d.lgs. n. 163 del 2006, e all'art. 1218 c.c., avendola Corte di appello dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 4,comma 4, del contratto rep. 3687 del 18.3.2010, omettendo di con-siderare che l'inderogabilità dell'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 èlimitata al caso di ritardo o inadempimento nel pagamento per fattoimputabile alla negligenza della stazione appaltante, e non è riferibileal caso in cui il pagamento del corrispettivo sia subordinato alla con-creta erogazione del finanziamento pubblico.4. Con il quarto motivo, si denunzia la violazione di legge in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 133del d.lgs. n. 163 del 2006, agli artt. 29 e 30 del d.m. n. 45 del 2000,all'art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, all'art. 12 delle preleggi, agliartt. 2 e 3 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla direttiva3 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/20262004/18/CE, per avere la Corte di appello ritenuto perentorio l'art.Numero di raccolta generale 22987/2026133 del d.lgs. n. 163 del 2006 sulla base di un dato testualDea.ta pubblicazione 09/07/20265. Con il quinto motivo di impugnazione, si denunzia la viola-zione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., conriferimento all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, agli artt. 29 e 30del d.m. n. 45 del 2000, all'art. 114 del d.P.R. n. 554 del 1999, agliartt. 4 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, agli artt. 1, comma 1, lett. De 3 del d.lgs. n. 192 del 2012 ed all'art. 11 delle preleggi, avendo laCorte di appello richiamato la direttiva 2011/7/CE per giustificare lainterpretazione del citato art. 133 come norma inderogabile, senzavalutare la validità della clausola derogatoria di cui all'art. 4 del con-tratto di appalto, che trovava fondamento in una circostanza ogget-tiva e predeterminata, priva di qualsiasi finalità elusiva in dannodell'appaltatore.6. Con ricorso incidentale condizionato, la Società propone duemotivi di impugnazione.7. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, sidenunzia il mancato esame da parte del Giudice di appello della clau-sola di cui all'art. 4, comma 4, del contratto, per il riconoscimentodella sua natura vessatoria e della sua mancata approvazione periscritto.8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, sidenunzia la nullità della stessa clausola ex art. 1355 c.c. ed il suomancato esame da parte della Corte di appello, essendo stata de-dotta la responsabilità del Comune per il ritardato pagamento, do-vuto al tardivo invio della domanda di finanziamento, con la neces-saria documentazione.9. Il primo ed il secondo motivo di impugnazione possono essereesaminati congiuntamente e sono inammissibili.10. Il Comune ricorrente lamenta genericamente la disapplica-zione degli atti amministrativi, quali presupposti del contratto con-cluso tra le parti, deducendo che la Corte di appello avrebbe disap-4 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026plicato detti atti, con la dichiarazione di nullità dell'art. 4 del con-Numero di raccolta generale 22987/2026tratto. Tuttavia, la ricorrente, in contrasto con il principio diD atua ptuobsbluicafz-ione 09/07/2026ficienza del ricorso, non indica né quale sia l'atto presupposto néquale sia il suo contenuto rispetto al contratto successivamentestipulato, con particolare riferimento all'art. 4 del contratto rep.3687/2010 (stipulato in data 18.3.2010).11. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati con-giuntamente e sono fondati.12. La Suprema Corte, con un orientamento recente, ha affer-mato che “In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola cheimpegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanza-mento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisi-zione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida exart. 4, terzo comma, della l. n. 741 del 1981 ("ratione temporis"applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alladisciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza im-plicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il terminedell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui ilcredito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la di-sponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue chegli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendoricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'entefinanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito”(Cass. n. 2509/2018; Cass. n. 26336/2016; Cass. n. 22996/2014).La pronuncia è riferita alla l. n. 741 del 1981, ma l'interpretazioneofferta è riproponibile anche in relazione all'art. 133 del d.lgs. n. 163del 2006. In precedenza, la Suprema Corte aveva espresso una in-terpretazione intermedia, secondo la quale “In tema di appalto diopere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato cond.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolantesolo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli sti-pulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma5 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capi-Numero di raccolta generale 22987/2026tolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generaDlaeta epu,b bpliceazrio ne 09/07/2026altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. È, quindi, con-sentito all'ente committente rispettare un termine di adempimentopattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenzadella "mora debendi" presupposta dalla norma” (Cass. n. 3648/2009) ed una più rigorosa, per la quale “in tema di appalto di operepubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo e all'ultimocomma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono nulletutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dila-tori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appal-tatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senzala necessità di apposite domande o riserve, in occasione del paga-mento, in conto o a saldo, immediatamente successivo” (Cass. n.14974/2002; Cass. n. 16814/20026). Il cambiamento normativo av-viato con la previsione di cui alla l. n. 741 del 1981 e proseguitosuccessivamente con l'art. 26 della l. n. 109 del 1994, sino all'art.133 del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile al contratto in esame ra-tione temporis) non ha inciso sulla evoluzione giurisprudenziale che,come detto, attualmente si colloca nel senso della liceità della clau-sola e non della sua nullità. La disciplina dei termini di pagamento edegli interessi negli appalti pubblici, infatti, ha subìto un'evoluzioneche, partendo dalla normativa imperativa frammentaria di cui ald.P.R. n. 1063 del 1962 e alla l. n. 741 del 1981, è stata progressiva-mente sistematizzata dalla legge n. 109 del 1994 e, quindi, codificatadal d.lgs. n. 163 del 2006, per essere, infine, riformata dai successivicodici del 2016 e del 2023, in un quadro armonizzato con la disciplinaeuropea sui ritardi di pagamento. In tale evoluzione, il rigidoprincipio di inderogabilità dei termini di pagamento ha subito unaprogressiva attenuazione, consentendosi, nella elaborazione giuri-sprudenziale, la validità di pattuizioni che incidano non sul diritto al6 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026Numero di raccolta generale 22987/2026corrispettivo, ma sul momento della sua esigibilità. Resta ferma,Data pubblicazione 09/07/2026tuttavia, la previsione che, una volta realizzatosi il presupposto dellaesigibilità, la maturazione di un ulteriore ritardo provoca la corre-sponsione degli interessi moratori previsti dal citato art. 113 delCodice degli appalti (“in caso di ritardo nella emissione dei certificatidi pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata disaldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, chenon devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cuiall'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali emoratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con de-creto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsii termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate diacconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certi-ficato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto con-trattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero,previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e tra-scorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuo-vere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del con-tratto”). La interpretazione letterale della norma lascia intuire che gliinteressi decorrono sul ritardo causato dal comportamento dellaemittente nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli dispesa, evidenziando così un comportamento imputabile direttamen-te alla stessa committente, la quale, pertanto, non è responsabiledella erogazione dei finanziamenti da parte di un altro ente pubblico,di cui nella specie la Società era peraltro a conoscenza, e lo avevaanche accettato contrattualmente.La Corte di appello non si è allineata a detti principi, attribuendorilevanza esclusiva ai termini di pagamento e trascurando il profilodella esigibilità del credito maturato in esecuzione dell'appaltononché la evoluzione normativa sopra riportata. La Corte territoriale,incentrando la propria attenzione sui termini di pagamento, ha7 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026Numero di raccolta generale 22987/2026trascurato di considerare la esigibilità del credito, che è situazioneData pubblicazione 09/07/2026differente dal pagamento, i cui termini non possono decorrere chedalla esigibilità del credito. Peraltro, detta esigibilità, di cui l'appal-tatore era edotto e consenziente contrattualmente, non dipendevadal Comune, ma dalla elargizione dei finanziamenti regionali,stanziati per un progetto comprensivo dei lavori realizzati conl'appalto in esame.13. Il quinto motivo di impugnazione resta assorbito.14. Il ricorso incidentale condizionato, con i due motivi formulati,è inammissibile.15. La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affer-mato che “è inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con ilquale la parte vittoriosa sollevi una questione non esaminata dalgiudice di appello, in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento dialtra tesi. In tale situazione, infatti, difetta la soccombenza, sia pureteorica, quale presupposto del diritto di impugnazione, mentre laquestione medesima può essere sempre riproposta davanti al giudicedi rinvio, ove, in accoglimento del ricorso principale, la sentenzaimpugnata venga cassata. In altri termini, l'ammissibilità del ricorsoincidentale per cassazione, anche se condizionato all'accoglimentodel ricorso principale, postula pur sempre la sussistenza di uninteresse giuridicamente rilevante, determinato dalla soccombenza.Non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevatedalla parte nel giudizio di appello, e riproposte con il ricorsoincidentale, lungi dall'essere esaminate e risolte in senso ad essasfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il giudice di meritocaso in cui, in relazione a queste ultime questioni assorbenti, la sen-tenza del giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, ri-mangono impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assor-bite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio.Alla luce di tali principi, è inammissibile, per difetto di interesse alla8 di 9Numero registro generale 15632/2021Numero sezionale 2594/2026Cassazione della sentenza impugnata, il ricorso incidentale condizio-Numero di raccolta generale 22987/2026nato” (Cass. n. 3796/2008). Pertanto, in adesione a quantDoat ag piuàbb laicafz-ione 09/07/2026fermato dalla Corte con la pronuncia da ultimo richiamata, il ricorsoincidentale condizionale è inammissibile, potendo il ricorrente in viaincidentale riproporre le questioni sollevate nel giudizio di rinvio.16. Alla luce di quanto sopra, pertanto, vanno accolti il terzo equarto motivo del ricorso principale e dichiarati inammissibili il primoed il secondo motivo, con assorbimento del quinto, mentre va di-chiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato; conse-guentemente va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Cortedi appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale,dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo, con assorbi-mento del quinto motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentalecondizionato; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contri-buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se-zione civile in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino9 di 9
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