CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 1954
Cassazione n. 03836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 26/01/1954 avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 2 8 aprile 2025 d alla Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Padova che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, quale amministratore di fatto della società Millenium, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 25 marzo 2011; la riforma in appello è consistita nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e nella rideterminazione in mitius della pena in anni tre e mesi sei di reclusione. 2. L’unico motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, che il ricorrente – che doveva scontare una pena complessiva di quindici anni di reclusione per le precedenti condanne − aveva invocato in appello con una memoria, rappresentando che, nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado, aveva ottenuto l’affidamento in prova al servizio socialee lo aveva concluso con esito positivo, sicché la recidiva non poteva più essere ritenuta. Ciò nonostante, la Corte distrettuale aveva confermato il riconoscimento della recidiva, limitandosi a richiamare quanto ritenuto dal giudice di primo grado. La recidiva andrebbe quindi esclusa –conclude il ricorrente –con conseguente presa d’atto della maturazione del termine massimo di prescrizione. 3. Nel contraddittorio cartolare che ha preceduto l’odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Veneziaper nuovo giudizio sulla sussistenza della recidiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la doglianza del ricorrente circa la mancata risposta al motivo di appello concernente il riconoscimento della recidivasia fondato perché la Corte territoriale ha reso una motivazione del tutto inappagante s ul punto ; i Giudici di appello, infatti, hanno mancato di dare riscontro alla censura formulata nell’impugnazione di merito quanto alla ricorrenza dei presupposti per riconoscere l’aggravante, mancando altresì di confrontarsi con le allegazioni della memoria depositata nel corso del giudizio di secondo grado, con la quale era stato dedotto che il Tribunale di sorveglianza competente aveva dato atto dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale per una serie di condanne riportate dall’imputato. 2.1. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, a proposito della recidiva, che «deve essere ribadita la sussistenza della contestata recidiva, per le ragioni esposte dal giudice di prime cure», senza che la Corte abbia sviluppato alcun ulteriore, specifico argomento sul punto, il che già tradisce un primo deficit argomentativo censurabile, dal momento che è incontrastata l’esegesi di questa Corte, anche a Sezioni Unite, circa l’esigenza di un particolare rigore motivazionale in tema di recidiva, esigenza che la sentenza impugnata pare aver radicalmente tradito, limitandosi alla laconica affermazione sopra riportata. Non è superfluo ricordare, infatti, che il riconoscimento della recidiva deve essere motivato e che lo standard argomentativo deve andare ben oltre la scarna frase che si legge in sentenza, se si pensa che la valutazione del giudice deve riguardare la gravità dei fatti e l'arco temporale in cui questi risultano consumati, oltre che il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e la verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè,Rv. 247838). 2.2. Il secondo limite della sentenza impugnata riguarda, più in particolare, l’omessa risposta alla sollecitazione proveniente dalla difesa dell’imputato, che in una memoria depositata nel corso del giudizio di appello aveva segnalato che, nelle more della decisione della Corte distrettuale, il Tribunale di sorveglianza aveva preso attodell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale per le condotte oggetto di un provvedimento di cumulo che raggruppava le condanne riportate in diversi processi. Sul punto la Corte di appello ha taciuto, non attuando uno scrutinio che avrebberichiesto la verifica gli esiti concreti dell’esito dell’affidamento rispetto alle condanne su cui fondava la recidiva. A questo riguardo, vanno richiamati gli insegnamenti di Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò,Rv. 251688 –01, secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva(in termini, Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018, G., Rv. 273941 – 01; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017 , Mauri, Rv. 271342 –01). In questo senso va ribadito il ragionamento svolto dall’autorevole precedente che, al di là di ogni questione di classificazione dogmatica della recidiva, ha dato rilievo alcombinato disposto degli art t . 47, dodicesimo comma, Ord. pen. e 106 , secondo comma, cod. pen., laddove il primo prevede che «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale» e il secondo che le cause di estinzione della pena che estinguono anche gli effetti penali neutralizzano la rilevanza delle relative condanne ai fini di cui all’art. 99 cod. pen. Peraltro, anche se l’esito positivo dell’affidamento in prova non riguardasse tutte le condanne che hanno preceduto la commissionedei reati oggi sub iudice , laCorte territoriale avrebbe avuto comunque il dovere di offrire unagiustificazione circa il riconoscimento della recidiva che tenesseconto del venir meno degli effetti penale diuna parte delle condanne grazie alla misura alternativa e che, quindi, rivalutasse la posizione del ricorrente , svolgendo il vaglio preteso dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di recidiva tenuto conto del ridimensionamento degli addebiti. 4. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al punto della decisione concernente il riconoscimento della recidiva, affinché la Corte del rinvio riesamini il temanegletto, tenendo conto sia del relativo motivo di appello che del novumrappresentato all’epoca dall’appellante. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Cosi deciso il 16/1/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]