Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 29171/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 0,14 1-(-^ letteLseriete le conclusioni del PG — cd-a- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia carceraria da quest'ultimo patita in forza di ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa in data 08/02/2016, per i reati di cui agli artt. 110, 81, 648-ter cod. pen. 1.2.

Il provvedimento restrittivo trovava ragione nel coinvolgimento dello Strangio in un sodalizio criminoso, secondo quanto emerso da un'ampia indagine relativa al radicamento in Lombardia degli appartenenti all'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta.

All'indagato era contestato, da una parte, l'impiego di denaro provento del traffico di stupefacenti gestito dalla cosca per l'acquisto di immobili in Lombardia; dall'altra, l'utilizzo di somme di denaro, frutto di attività illecite, per l'acquisto di una farmacia a Milano.

1.3. Tratto a giudizio, l'imputato veniva, all'esito di giudizio abbreviato, svoltosi il 19/02/2018, assolto dalle imputazioni ascritte.

La Corte di appello di Milano, investita dell'appello del Pubblico ministero, confermava l'anzidetta decisione con sentenza del 22/09/21, irrevocabile in data 08/01/2022.

In motivazione, la Corte territoriale precisava che il proscioglimento dell'istante era dovuto alla mancanza di riscontri in ordine all'elemento psicologico del reato, cioè a dire la consapevolezza della provenienza illecita del denaro oggetto di imputazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, sul presupposto della sussistenza di alcune circostanze che, se pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attesterebbero comunque un suo comportamento gravemente colposo, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli, conseguendone la sottoposizione a custodia cautelare.

Tali circostanze sono consistite nella frequentazione e nella contiguità con soggetti coinvolti nel reato, e poi condannati ([OSCURATO:PERSONA]), in numerose attività di compravendita in parte irregolari, in quanto non dichiarate, in frequenti e significativi versamenti di ingenti somme di denaro in contanti sul proprio conto corrente (come analiticamente evidenziato a p. 4 dell'ordinanza).

3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce manifesta ì illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di colpa grave, ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione.

La difesa premette che vi è perfetta coincidenza tra il materiale probatorio presente al momento dell'adozione della cautela e quello valutato dal giudice nell'emettere la sentenza di assoluzione all'esito del giudizio abbreviato non condizionato.

Strangio è stato assolto dal capo 1) per non aver commesso il fatto, e dal capo 2) perché il fatto non sussiste.

Già il giudice di primo grado, sostiene la difesa, aveva evidenziato la totale assenza di elementi dimostrativi del dolo, ossia del difetto di prova in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato della caratura criminale di Salerno, affermato imprenditore edile con il quale intratteneva rapporti di natura economico e imprenditoriale.

Attesa la richiamata coincidenza della piattaforma probatoria d'accusa, la condotta dell'imputato al tempo dei fatti risulta del tutto ininfluente, avendo il giudice del merito escluso la sussistenza del coefficiente psicologico tale da giustificare sia l'adozione della custodia cautelare sia la condanna.

L'ordinanza impugnata non si è confrontata con le motivazioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione, sul presupposto, peraltro, della perfetta identità degli elementi di prova a carico, presenti nei due momenti decisionali.

Il vizio di motivazione risulta di tutta evidenza ove si considerasse il paralogismo secondo cui le condotte imprudenti descritte alla pagina 4 del provvedimento, ossia i fatti materiali accertati dal Giudice dell'abbreviato, potrebbero assumere una valenza "colposa" (in questa sede rilevante) solo se sorretti da "dolo", inteso come consapevolezza dello spessore criminale del Salerno e della provenienza illecita delle somme di denaro da quest'ultimo impiegate.

Ma, se così fosse, sarebbe altresì dimostrata la colpevolezza del ricorrente per il reato di reimpiego a lui ascritto.

In sostanza, la frequentazione tra Strangio e Salerno e gli affari conclusi tra i due non possono ritenersi integrare condotte gravemente colpose al fine del diniego della riparazione per l'ingiusta detenzione, a meno di non affermare la sussistenza proprio di quella consapevolezza esclusa dalla sentenza assolutoria.

Strangio non versava in colpa nelle sue frequentazioni perché non era a conoscenza delle attività illecite del Salerno che, si ripete, era un affermato imprenditore edile.

Nell'attribuire a questi rapporti amichevoli e lavorativi carattere di grave imprudenza, l'ordinanza impugnata non si confronta con le motivazioni della sentenza di assoluzione e dà per presupposto un dato di fatto che è stato negato dal giudice di merito, e cioè quello della mancanza di prova della consapevolezza in capo a Strangio della provenienza delittuosa della provvista utilizzata dal Salerno.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. In data 13/03/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. In via preliminare, deve osservarsi che non vi sono elementi per ritenere che ricorra, nella specie, anche solo astrattamente, una ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., mancando, nel caso di specie, una decisione di merito in sede cautelare, attestante l'assenza dei presupposti di cui agli art. 273 e 280 cod. proc. pen. per l'emissione del titolo.

Il caso di specie afferisce, pertanto, ad un'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, rispetto alla quale la legittimità della verifica della condizione negativa non deve essere condotta secondo i principi che il diritto vivente ha già precisato con riferimento alla ingiustizia c.d. formale (il riferimento è a Sez.

U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., operatività che, tuttavia, non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione).

Tanto premesso, quanto al ravvisato comportamento ostativo, la censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell'Autorità la convinzione dell'apparente illiceità della condotta del ricorrente.

Oltre alle circostanze richiamate alle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, il Giudice della riparazione ha, in particolare, evidenziato le frequentazioni pluriennali dello Strangio con [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva nel medesimo procedimento per il reato di reimpiego di beni di provenienza illecita con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 e, di fatto, suo socio in affari nella compravendita di immobili, correttamente considerandole sinergiche all'adozione e al mantenimento della misura cautelare.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 0,14 1-(-^ letteLseriete le conclusioni del PG — cd-a- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia carceraria da quest'ultimo patita in forza di ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa in data 08/02/2016, per i reati di cui agli artt. 110, 81, 648-ter cod. pen. 1.2. Il provvedimento restrittivo trovava ragione nel coinvolgimento dello Strangio in un sodalizio criminoso, secondo quanto emerso da un'ampia indagine relativa al radicamento in Lombardia degli appartenenti all'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta. All'indagato era contestato, da una parte, l'impiego di denaro provento del traffico di stupefacenti gestito dalla cosca per l'acquisto di immobili in Lombardia; dall'altra, l'utilizzo di somme di denaro, frutto di attività illecite, per l'acquisto di una farmacia a Milano. 1.3. Tratto a giudizio, l'imputato veniva, all'esito di giudizio abbreviato, svoltosi il 19/02/2018, assolto dalle imputazioni ascritte. La Corte di appello di Milano, investita dell'appello del Pubblico ministero, confermava l'anzidetta decisione con sentenza del 22/09/21, irrevocabile in data 08/01/2022. In motivazione, la Corte territoriale precisava che il proscioglimento dell'istante era dovuto alla mancanza di riscontri in ordine all'elemento psicologico del reato, cioè a dire la consapevolezza della provenienza illecita del denaro oggetto di imputazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, sul presupposto della sussistenza di alcune circostanze che, se pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attesterebbero comunque un suo comportamento gravemente colposo, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli, conseguendone la sottoposizione a custodia cautelare. Tali circostanze sono consistite nella frequentazione e nella contiguità con soggetti coinvolti nel reato, e poi condannati ([OSCURATO:PERSONA]), in numerose attività di compravendita in parte irregolari, in quanto non dichiarate, in frequenti e significativi versamenti di ingenti somme di denaro in contanti sul proprio conto corrente (come analiticamente evidenziato a p. 4 dell'ordinanza). 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce manifesta ì illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di colpa grave, ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione. La difesa premette che vi è perfetta coincidenza tra il materiale probatorio presente al momento dell'adozione della cautela e quello valutato dal giudice nell'emettere la sentenza di assoluzione all'esito del giudizio abbreviato non condizionato. Strangio è stato assolto dal capo 1) per non aver commesso il fatto, e dal capo 2) perché il fatto non sussiste. Già il giudice di primo grado, sostiene la difesa, aveva evidenziato la totale assenza di elementi dimostrativi del dolo, ossia del difetto di prova in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato della caratura criminale di Salerno, affermato imprenditore edile con il quale intratteneva rapporti di natura economico e imprenditoriale. Attesa la richiamata coincidenza della piattaforma probatoria d'accusa, la condotta dell'imputato al tempo dei fatti risulta del tutto ininfluente, avendo il giudice del merito escluso la sussistenza del coefficiente psicologico tale da giustificare sia l'adozione della custodia cautelare sia la condanna. L'ordinanza impugnata non si è confrontata con le motivazioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione, sul presupposto, peraltro, della perfetta identità degli elementi di prova a carico, presenti nei due momenti decisionali. Il vizio di motivazione risulta di tutta evidenza ove si considerasse il paralogismo secondo cui le condotte imprudenti descritte alla pagina 4 del provvedimento, ossia i fatti materiali accertati dal Giudice dell'abbreviato, potrebbero assumere una valenza "colposa" (in questa sede rilevante) solo se sorretti da "dolo", inteso come consapevolezza dello spessore criminale del Salerno e della provenienza illecita delle somme di denaro da quest'ultimo impiegate. Ma, se così fosse, sarebbe altresì dimostrata la colpevolezza del ricorrente per il reato di reimpiego a lui ascritto. In sostanza, la frequentazione tra Strangio e Salerno e gli affari conclusi tra i due non possono ritenersi integrare condotte gravemente colpose al fine del diniego della riparazione per l'ingiusta detenzione, a meno di non affermare la sussistenza proprio di quella consapevolezza esclusa dalla sentenza assolutoria. Strangio non versava in colpa nelle sue frequentazioni perché non era a conoscenza delle attività illecite del Salerno che, si ripete, era un affermato imprenditore edile. Nell'attribuire a questi rapporti amichevoli e lavorativi carattere di grave imprudenza, l'ordinanza impugnata non si confronta con le motivazioni della sentenza di assoluzione e dà per presupposto un dato di fatto che è stato negato dal giudice di merito, e cioè quello della mancanza di prova della consapevolezza in capo a Strangio della provenienza delittuosa della provvista utilizzata dal Salerno. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. In data 13/03/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In via preliminare, deve osservarsi che non vi sono elementi per ritenere che ricorra, nella specie, anche solo astrattamente, una ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., mancando, nel caso di specie, una decisione di merito in sede cautelare, attestante l'assenza dei presupposti di cui agli art. 273 e 280 cod. proc. pen. per l'emissione del titolo. Il caso di specie afferisce, pertanto, ad un'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, rispetto alla quale la legittimità della verifica della condizione negativa non deve essere condotta secondo i principi che il diritto vivente ha già precisato con riferimento alla ingiustizia c.d. formale (il riferimento è a Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., operatività che, tuttavia, non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione). Tanto premesso, quanto al ravvisato comportamento ostativo, la censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell'Autorità la convinzione dell'apparente illiceità della condotta del ricorrente. Oltre alle circostanze richiamate alle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, il Giudice della riparazione ha, in particolare, evidenziato le frequentazioni pluriennali dello Strangio con [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva nel medesimo procedimento per il reato di reimpiego di beni di provenienza illecita con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 e, di fatto, suo socio in affari nella compravendita di immobili, correttamente considerandole sinergiche all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 29171/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris