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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41427/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Corna! [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, derubricato il reato di furto contestato agli imputati nella corrispondente fattispecie tentata, ha rideterminato la pena inflitta agli stessi.

Considerato che il motivo comune, proposto per violazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, è manifestamente infondato in quanto privo di specifica indicazione delle ragioni inficianti la sentenza in verifica che, invece, in maniera idonea e sufficiente, ha evidenziato che gli imputati venivano prontamente identificati dalle Forze dell'Ordine nel momento in cui caricavano la merce a bordo del veicolo.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Corna! [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, derubricato il reato di furto contestato agli imputati nella corrispondente fattispecie tentata, ha rideterminato la pena inflitta agli stessi. Considerato che il motivo comune, proposto per violazione di legge in relazione all'art.129 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, è manifestamente infondato in quanto privo di specifica indicazione delle ragioni inficianti la sentenza in verifica che, invece, in maniera idonea e sufficiente, ha evidenziato che gli imputati venivano prontamente identificati dalle Forze dell'Ordine nel momento in cui caricavano la merce a bordo del veicolo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41427/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris