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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 17471/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10963/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di procuratrice, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2633/2024 depositata il 15/04/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], medico libero - professionista, ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (violazione dell’art. 77 CCII, in tema di rapporti tra controllo di fattibilità giuridica ed economica) avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo contro il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore ex art. 74, comma 2 , CCII, basata su un piano di durata pari a diciassette anni, poiché, pur riconoscendo che la durata del piano non pone una questione di fattibilità giuridica, bensì di convenienza per i creditori (Cass. 27544/2019; conf.

Cass. 17391/2020, 34150/2024), ha ritenuto che una così lunga durata fosse ostativa alla formulazione del giudizio di fattibilità; – Crio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso , seguito da memoria,mentre i restanti intimati non hanno svolto difese; –in data 30.1.2025 la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 comma 3 c.p.c. , sottoscritto dal difensore munito di idonea procura speciale, con richiesta di compensazione delle spese, dichiarando di non avere più interesse alla decisione; – con atto del 2 3.5.2025 la controricorrente , per il tramite d el difensore munito di procura speciale,ha dichiarato di accettare e di aderire alla rinuncia alla stessa comunicata. [OSCURATO:PERSONA] –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; –non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/ 02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10963/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di procuratrice, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LORELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2633/2024 depositata il 15/04/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], medico libero - professionista, ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo (violazione dell’art. 77 CCII, in tema di rapporti tra controllo di fattibilità giuridica ed economica) avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo contro il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore ex art. 74, comma 2 , CCII, basata su un piano di durata pari a diciassette anni, poiché, pur riconoscendo che la durata del piano non pone una questione di fattibilità giuridica, bensì di convenienza per i creditori (Cass. 27544/2019; conf. Cass. 17391/2020, 34150/2024), ha ritenuto che una così lunga durata fosse ostativa alla formulazione del giudizio di fattibilità; – Crio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso , seguito da memoria,mentre i restanti intimati non hanno svolto difese; –in data 30.1.2025 la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 comma 3 c.p.c. , sottoscritto dal difensore munito di idonea procura speciale, con richiesta di compensazione delle spese, dichiarando di non avere più interesse alla decisione; – con atto del 2 3.5.2025 la controricorrente , per il tramite d el difensore munito di procura speciale,ha dichiarato di accettare e di aderire alla rinuncia alla stessa comunicata. [OSCURATO:PERSONA] –sussistono i presupposti ex art. 390 c .p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese processuali, poiché l'intervenuta accettazione del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , c .p.c. , (cfr. Cass., Sez.U, 34429/2019; Cass. 9474/2020) ; –non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/ 02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass.23175/2015, 19071/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
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