CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto con atto congiunto ricorso per cassazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, da loro stessi richiesta, per non aver il giudice d'appello ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in applicazione di principio già sancito e ribadito dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione. In tema di concordato in appello, difatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nella specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Nella specie, peraltro, l'unico motivo d'appello aveva a oggetto proprio il trattamento sanzionatorio e il concordato ex art. 599-bis è intervenuto proprio su esso non contemplando la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 4. All'inammissibilità dei ricorsi, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende